Corte costituzionale

Ordinanza n. 301/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/06/1990 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 438 e 442 del

codice di procedura penale del 1988 e dell'art. 247 del decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promossi

con ordinanze emesse il 13 dicembre 1989, il 15 dicembre 1989 e il 20

dicembre 1989 dal Tribunale di Milano e il 30 dicembre 1989 dal

Pretore di Napoli, iscritte rispettivamente ai nn. 118, 119, 120 e

124 del registro ordinanze 1990 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 1990 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di Milano, con tre ordinanze di identico

contenuto, emesse il 13 dicembre 1989, il 15 dicembre 1989 ed il 20

dicembre 1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, primo e

secondo comma, 101, secondo comma, della Costituzione, questione di

legittimità degli artt. 438 e 442 del codice di procedura penale del

1988 e dell'art. 247 del testo delle norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie dello stesso codice (testo approvato con

il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), "nella parte in cui

non prevedono alcun controllo del giudice sul parere vincolante del

P.M. in ordine alla richiesta di giudizio abbreviato";

e che un'analoga questione ha sollevato il Pretore di Napoli,

con ordinanza del 30 dicembre 1989, denunciando, in riferimento agli

artt. 3, 24, secondo comma, 76, e 111, primo e secondo comma, della

Costituzione, gli artt. 438, primo comma, e 442, secondo comma, del

codice di procedura penale del 1988 e l'art. 247, terzo comma, del

testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie dello

stesso codice (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio

1989, n. 271), "nella parte in cui non prevedono che il dissenso del

P.M. alla richiesta di giudizio abbreviato debba essere motivato e

correlativamente che il giudice possa disattendere quel dissenso e

pronunciare sentenza ai sensi dell'art. 442, 2° co. D.P.R. n.

447/1988 con la diminuzione di pena di un terzo";

Considerato che i giudizi concernono questioni identiche o

analoghe e vanno, quindi, riuniti;

che le ordinanze di rimessione sono state emesse prima delle

formalità d'apertura di dibattimenti di primo grado relativi a

processi già in corso alla data di entrata in vigore del nuovo

codice di procedura penale;

che, per quanto riguarda i "procedimenti in corso" a quella

data, la possibilità di far luogo al giudizio abbreviato è

appositamente disciplinata dall'art. 247 del testo delle norme di

attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale del 1988 (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio

1989, n. 271), con la conseguenza che gli artt. 438 e 442 del nuovo

codice non potrebbero ricevere diretta applicazione nei giudizi a

quibus, data l'autonomia della disciplina transitoria rispetto alla

corrispondente disciplina codicistica (v. sentenza n. 66 del 1990,

ordinanze n. 173 e n. 174 del 1990);

che questa Corte, con sentenza n. 66 del 1990, ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 247, primo, secondo e terzo

comma, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie del codice di procedura penale del 1988 (testo approvato

con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), proprio "nella

parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di

dissenso, debba enunciarne le ragioni e nella parte in cui non

prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene

ingiustificato il dissenso, possa applicare all'imputato la riduzione

di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, del codice di

procedura penale del 1988".

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 438 e 442 del codice di

procedura penale del 1988, sollevata, in riferimento agli artt. 3,

24, 76, 101 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Milano e dal

Pretore di Napoli con le ordinanze in epigrafe.

2) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 247 del testo delle norme di

attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale del 1988 (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio

1989, n. 271), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con

sentenza n. 66 del 1990 "nella parte in cui non prevede che il

pubblico ministero, in caso di dissenso, debba enunciarne le ragioni

e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a

dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del

pubblico ministero, possa applicare

all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo

comma, del codice di procedura penale del 1988", questione sollevata

dal Tribunale di Milano e dal Pretore di Napoli con le ordinanze in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:301 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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