Art. 439 c.p.p. — Richiesta di giudizio abbreviato
Articolo abrogato dalla l. 16 dicembre 1999, n. 479.
Abrogato dal 2 gennaio 2000
Articolo abrogato dalla l. 16 dicembre 1999, n. 479.
Abrogato dal 2 gennaio 2000
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Non risponde alle esigenze di coerenza e ragionevolezza una disciplina che - come quella concernente, nel rito ordinario, la richiesta del processo abbreviato - autorizza il pubblico ministero ad opporsi non soltanto a una "determinata scelta del rito processuale", ma anche a una consistente riduzione della pena da infliggere all'imputato in caso di condanna, senza neppure dover esternare le ragioni di tale opposizione, così sottraendola all'"obiettiva ed imparziale valutazione" del giudice tanto più che, in un sistema come quello del nuovo codice, imperniato sul principio di parità tra le parti (accusa e difesa) in ogni stato e grado del procedimento, non dovrebbe essere consentito che i rapporti fra pubblico ministero ed imputato si sbilancino al punto che il primo, con un semplice atto di volontà immotivato e, perciò, incontrollabile, si trovi in grado di privare il secondo di un rilevante vantaggio sostanziale. Con la possibilità di un ulteriore squilibrio nel trattamento fra due imputati con identica imputazione e portatori di un'analoga capacità a delinquere, qualora il pubblico ministero adotti diversi atteggiamenti nei loro confronti senza nemmeno dover esternarne le ragioni e vederle sottoposte ad un qualsiasi controllo giurisdizionale. È, pertanto, costituzionalmente illegittimo il combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice. - Sui poteri rispettivi del P.M. e del giudice: S. n. 120/1984.
Art. 438 c.p.p. · Art. 439 c.p.p. · Art. 440 c.p.p. · Art. 442 c.p.p.
È manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 24 comma secondo, 25, comma primo, e 101, comma secondo, Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, 439, 440 e 442 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che il giudice dell'udienza preliminare possa sindacare il dissenso formulato dal p.m. sulla richiesta dell'imputato di trattazione del processo con il giudizio abbreviato, in quanto -posto che questa Corte, nello stabilire l'obbligo di enunciazione delle ragioni del dissenso del p.m., ha individuato nel dibattimento la sede del controllo giudiziale sul dissenso medesimo - la prospettazione proposta è incompatibile con la configurazione del giudizio abbreviato, la richiesta del giudice "a quo" comportando una nuova complessiva disciplina del rito speciale; ed in quanto, comunque, l'innovazione richiesta alla Corte si scontrerebbe con l'esigenza che al giudice dell'udienza preliminare non spetti "l'ultima parola, in modo preclusivo, sulla decidibilità allo stato degli atti". - S. nn. 81/1991, 23/1992; O. n. 33/1998. red.: S. Di Palma
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Manifesta infondatezza della questione, in quanto, a prescindere dalla palese erroneità del parametro invocato - venendo qui in discorso l'art. 107, ultimo comma, della Costituzione e non, come dedotto dal rimettente, l'art. 108 - il caso di specie posto a fondamento della questione non presenta alcuna interferenza con le garanzie di indipendenza che il codice di rito e le norme sull'ordinamento giudiziario assicurano al pubblico ministero, giacché la sostituzione del magistrato che esercita quelle funzioni è in sé una eventualità che in nessun caso può incidere sulla validità e l'efficacia degli atti processuali già compiuti o valere quale atipica legittimazione ad una sorta di restituzione nel termine per l'esercizio di facoltà precluse o per riesaminare unilateralmente scelte che hanno ormai prodotto i loro effetti. Infatti, la garanzia dell'autonomia, essendo per definizione correlata all'esercizio concreto delle relative funzioni, può trovare risalto solo nel presente e con riferimento a quelle attività processuali ancora da compiere. - Cfr. S. n. 484/1995, nella quale la Corte ha affermato il principio della revocabilità della ordinanza di ammissibilità del rito da parte del giudice diverso <<per un postulato di identità che, inespresso nel dato normativo, risulta chiaramente delineato nel sistema>>. red.: G. Leo
Art. 439 c.p.p. · Art. 440 c.p.p. · Art. 108 cost. · Art. 107 cost.
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Corte di assise di Genova, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta…
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Il risultato perseguito dal giudice 'a quò col sollevare questione di legittimità costituzionale, in riferimento al principio di eguaglianza e al diritto di difesa, nei confronti degli artt. 438, 439, 440, 442, 560, 561 e 562 cod. proc. pen., in quanto non consentirebbero, nel procedimento innanzi al pretore, ne' di applicare la riduzione di pena all'esito del dibattimento -qualora il giudice ritenga che il processo poteva essere definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari sulla richiesta dell'imputato e con il consenso del pubblico ministero- ne' di annullare il provvedimento che dispone il giudizio, deve ritenersi già assicurato dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale, con sent. n. 23 del 1992, della mancata previsione di tali poteri del giudice nel combinato disposto dei primi quattro dei su indicati articoli. Contrariamente a quanto si sostiene nella ordinanza di rimessione, infatti, ne' il fatto che la richiamata sentenza sia stata pronunciata in relazione ad un giudizio pendente in corte di Assise, ne' la mancata inclusione tra le norme con essa dichiarate costituzionalmente illegittime in via conseguenziale dell'ora impugnato art. 562, valgono ad impedire l'applicazione della stessa nel caso di specie. Le norme del codice che regolano il giudizio abbreviato hanno una portata generale e sono presupposte anche nell'ambito del giudizio dinanzi al pretore, la cui disciplina fa ad esse integrale rinvio, e pertanto va riconosciuto che le statuizioni della sentenza n. 23 del 1922 concernono il giudizio abbreviato qualunque sia l'organo giudiziario dinanzi al quale detto rito speciale è esperibile. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., degli artt. 438, 439, 440, 442, 560, 561 e 562 cod. proc. pen.). - Cfr., oltre S. n. 23/1992, S. n. 81/1991. red.: E.M. rev.: S.P.
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Come la Corte costituzionale, nella sua giurisprudenza, ha chiarito, il codice di procedura penale circoscrive i poteri del giudice dell'udienza preliminare in ordine alla richiesta di giudizio abbreviato solo agli aspetti formali, precisando in particolare che è suo compito soltanto di verificare la decidibilità allo stato degli atti e la sussistenza dei presupposti, vale a dire che non si tratti di reato punibile in astratto con l'ergastolo e che vi sia la richiesta dell'imputato e il consenso del pubblico ministero. Tuttavia, essendosi individuata nel dibattimento la sede processuale del controllo di ogni altra determinazione che comporti valutazioni di merito, come appunto la diversa valutazione del fatto contestato, la delimitazione dei poteri del G.I.P. non preclude all'imputato di recuperare, in prosieguo, il beneficio della riduzione di pena connessa al giudizio abbreviato. La valutazione definitiva in ordine ad essa spetta infatti al giudice del dibattimento, e ciò comporta ovviamente anche il potere di controllo su tutti i presupposti che condizionano tale beneficio tra cui quello della punibilità o meno del fatto con la pena dell'ergastolo.
Art. 438 c.p.p. · Art. 439 c.p.p. · Art. 440 c.p.p. · Art. 3 cost.
La scelta operata dalla legge delega concernente l'inapplicabilità del giudizio abbreviato ai reati punibili con la pena dell'ergastolo, non è in sé irragionevole, ne' l'esclusione di alcune categorie di reati, come attualmente quelli punibili con l'ergastolo, in ragione della maggiore gravità di essi, determina una ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri reati, trattandosi di situazioni non omogenee; ne', infine, è irragionevole che la riduzione di pena, collegata al rito abbreviato, sia esclusa per quei reati per i quali tale riduzione non sia calcolabile. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, dir. 53, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, e degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale in relazione all'art. 3 Cost.). - V., in merito alla possibilità di riduzione di pena, le sent. nn. 277/1990, 176/1991 e 92/1992.
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Come la Corte ha in più occasioni affermato, e va ribadito, l'introduzione di un rito che, come il rito abbreviato, ha automatici effetti sulla determinazione della pena, non può farsi dipendere da scelte discrezionali del pubblico ministero ed è quindi in contrasto con tale principio che la impossibilità di decidere allo stato degli atti, addotta dal pubblico ministero per motivare il proprio dissenso all'introduzione del rito abbreviato richiesta dall'imputato, derivi - come la normativa vigente consente - dalla scelta dello stesso di rinviare al dibattimento l'esperimento di mezzi o l'acquisizione di prove suscettibili di essere effettuate nelle indagini preliminari, e che in conseguenza di tali lacune il giudizio abbreviato resti precluso. Pertanto, dato che, rispetto a tali scelte, non è possibile un sindacato del giudice del dibattimento e l'insufficienza dell'investigazione del pubblico ministero - contro quanto sostenuto dal giudice 'a quò - non è colmabile attraverso il potere di integrazione attribuito al G.I.P. dall'art. 422 cod. proc. pen., per ricondurre l'istituto a piena sintonia con i principi costituzionali è necessario che il vincolo derivante dalle scelte del pubblico ministero sia reso superabile con l'introduzione di un meccanismo di integrazione probatoria. Il che però, per la diversità delle soluzioni possibili e le valutazioni discrezionali che essa comporta, non può avvenire per effetto di una sentenza additiva della Corte costituzionale, ma esige un intervento - del quale peraltro va segnalata l'urgenza - del legislatore. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439 e 440 cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost.). - S. nn. 277/1990, 81/1991, 88/1991, 176/1991.
Art. 438 c.p.p. · Art. 439 c.p.p. · Art. 440 c.p.p. · Art. 3 cost.
Questione concernente norme già dichiarate costituzionalmente illegittime in parte qua. - v. S. n. 81/1991.
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Manifesta inammissibilità della questione, in quanto le norme impugnate hanno esaurito la propria sfera applicativa con la celebrazione della udienza preliminare e con la pronuncia del decreto che dispone il giudizio, sicché, pendendo il procedimento a quo davanti al giudice del dibattimento, le norme stesse non rilevano in alcun modo agli effetti della decisione che il tribunale rimettente è chiamato ad adottare.
Art. 417 c.p.p. · Art. 438 c.p.p. · Art. 439 c.p.p. · Art. 3 cost.
Qualora, nonostante l'adesione del p.m., la richiesta dell'imputato per il rito abbreviato non venga soddisfatta dal giudice per le indagini preliminari, non può spettare a questi l'ultima parola, in modo preclusivo, sulla decidibilità allo stato degli atti, con una pronuncia che, senza possibilità di controllo, incide sulla misura della pena e su una situazione processuale prevalentemente rimessa alla disponibilità delle parti. Pertanto, dato che nessuna disposizione del codice consente al giudice del dibattimento di sindacare la determinazione del giudice per le indagini preliminari contraria all'adozione del rito abbreviato, sottrarre al primo un controllo diretto a verificare la sussistenza del presupposto della decidibilità allo stato degli atti, limiterebbe in modo irragionevole il diritto di difesa dell'imputato; conseguentemente va dichiarata l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che il giudice, all'esito del dibattimento, ritenendo che il processo poteva, su richiesta dell'imputato e con il consenso del pubblico ministero, essere definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari, possa applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice. - V., in materia di riesame di provvedimento negativo del G.I.P., la sent. n. 81/1991 e, in caso di conflitto tra G.I.P. e giudice del dibattimento, l'ord. n. 101/1991. ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione così come modificato dalla ordinanza di correzione n. 77 del 1992.
Art. 458 c.p.p. · Art. 464 c.p.p. · Art. 438 c.p.p. · Art. 439 c.p.p.
Questione concernente norme già dichiarate, in combinato disposto, costituzionalmente illegittime. - S. n. 81/1991.
Art. 438 c.p.p. · Art. 439 c.p.p. · Art. 442 c.p.p. · Art. 3 cost.
Manifesta inammissibilità della questione per non essere le norme denunciate applicabili nel giudizio a quo.
Art. 438 c.p.p. · Art. 439 c.p.p. · Art. 440 c.p.p. · Art. 442 c.p.p.
Del tutto conforme alla ord. n. 252/1990. - S. n. 183/1990 e O. nn. 300/1990 e 386/1990.
Art. 438 c.p.p. · Art. 439 c.p.p. · Art. 440 c.p.p. · Art. 442 c.p.p.
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 438, primo comma, 440, primo comma, 442, secondo comma, 458, primo e secondo comma, 491, primo comma, e 533 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Verona con ordinanza del 27 aprile 1990. Così deciso in…
Art. 438 c.p.p. · Art. 440 c.p.p. · Art. 442 c.p.p. · Art. 458 c.p.p.
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 413 e 439 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, dal pretore di Volterra, con ordinanza del 2 aprile 1970. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1972. GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FR…
Art. 413 c.p.p. · Art. 439 c.p.p. · Art. 25 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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4 versioni dal 1988
Confronto con la versione in vigore dal 6 febbraio 1992 al 2 gennaio 2000. 50 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: La richiesta e' depositata in cancelleria unitamente all'atto di consenso del pubblico ministero almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza. La richiesta e il consenso possono essere presentati anche nel corso dell'udienza preliminare fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art439 · fonte del testo
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