Corte costituzionale

Sentenza n. 176/1991

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/04/1991 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 442, secondo

comma, 458 secondo comma e 441 del codice di procedura penale

promosso con ordinanza emessa il 31 maggio 1990 dal Giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale di Milano nel procedimento

penale a carico di Massenza Abele Sergio iscritta al n. 733 del

registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un processo penale, dopo aver disposto il

giudizio immediato, il giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Milano, ritenendo ammissibile la successiva richiesta

dell'imputato di celebrare il giudizio con il rito abbreviato -

richiesta sulla quale il pubblico ministero aveva espresso il proprio

consenso - ha sollevato, con ordinanza in data 31 maggio 1990 (r.o.

n. 733 del 1990), questione di legittimità costituzionale degli

artt. 442, secondo comma, del codice di procedura penale in relazione

all'art. 76 della Costituzione, 458, secondo comma, e 441, dello

stesso codice, per contrasto con gli artt. 25, primo comma, e 102,

terzo comma, della Costituzione, nonché dell'art. 441 del medesimo

codice per violazione dell'art. 101 della Costituzione.

Ad avviso del giudice a quo, la prima delle norme impugnate, prescrivendo che, nel giudizio abbreviato, in caso di condanna, la pena

dell'ergastolo possa essere sostituita con quella della reclusione ad

anni trenta, si porrebbe in contrasto con l'art. 2, punto 53 della

legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, che limita l'applicabilità

della diminuzione di un terzo delle pene ai soli reati puniti con

pena pecuniaria o con pena detentiva temporanea, così implicitamente

escludendo i delitti puniti con la pena edittale dell'ergastolo.

Inoltre, gli artt. 458, secondo comma, e 441 del codice di

procedura penale, nella parte in cui prevedono che il giudizio

abbreviato si svolga dinanzi al giudice per le indagini preliminari

anche in relazione a procedimenti aventi ad oggetto delitti di

competenza della Corte di assise, violerebbero gli artt. 25, secondo

comma, e 102, terzo comma, della Costituzione. In seguito ad una

scelta dell'imputato si opererebbe, difatti, una deroga alla norma

generale (art. 5 lett. a) cod.proc.pen.) che attribuisce una

specifica competenza per materia ad un giudice collegiale, a

composizione mista e qualificato dalla diretta partecipazione

popolare.

Infine, il diretto controllo della collettività sulle modalità

di svolgimento del processo, che si realizza con la pubblicità

dell'udienza, verrebbe compromesso dalla norma (art. 441

cod.proc.pen.) che prescrive la celebrazione del giudizio abbreviato

in camera di consiglio. Risulterebbe in tal modo violata la regola

generale della pubblicità dei dibattimenti giudiziari che, come

questa Corte ha affermato nella sentenza n. 50 del 1989, deve

ritenersi implicita nei principi costituzionali che disciplinano

l'esercizio della giurisdizione, e, in particolare, nell'art. 101,

primo comma, che individua il fondamento dell'amministrazione della

giustizia nella sovranità popolare.

2. - Nel giudizio così promosso è intervenuta l'Avvocatura

generale dello Stato eccependo, in via preliminare, l'irrilevanza

della questione concernente l'art. 442, comma 2, del codice di

procedura penale. Il giudice remittente, infatti, ritenuto

ammissibile il giudizio abbreviato, avrebbe impugnato la predetta

norma in via del tutto ipotetica, potendone fare applicazione solo

dopo aver ritenuto la sussitenza del reato e la sua punibilità in

concreto con la pena dell'ergastolo.

Nel merito, poi, la questione risulterebbe comunque infondata, non

emergendo dai lavori preparatori della legge delega alcun elemento

che possa far trasparire la volontà del legislatore delegante di

circoscrivere la diminuzione di pena solo ad alcune categorie di

illeciti. La norma censurata, al contrario, costituirebbe il coerente

e necessario sviluppo dell'impianto processuale prefigurato nella

legge delega, tendente a favorire l'adozione dei riti alternativi, in

funzione di contenimento del carico dibattimentale.

Per quanto attiene alla pretesa violazione, per i reati di

competenza della Corte di assise, del precetto sancito dagli artt.

25, comma 1, e 102, comma 3, della Costituzione, l'interveniente

osserva che, nell'ordinamento, deve ritenersi giudice naturale

precostituito anche quello che, in funzione di giudice per le

indagini preliminari, è chiamato a celebrare il giudizio abbreviato.

Né potrebbe sostenersi che la Corte di assise riceva una

configurazione di rango costituzionale atta ad escludere

l'ammissibilità di soluzioni anticipate del procedimento, rimesse ad

altri organi giurisdizionali funzionalmente competenti per la fase

antecedente il dibattimento.

Infine, in relazione alla lamentata violazione del principio della

pubblicità dei giudizi - direttamente riconducibile al disposto

dell'art. 101, comma 1, della Costituzione - l'interveniente osserva

che tale principio, inteso come momento di controllo della funzione

giurisdizionale, non può che riferirsi alla fase dibattimentale,

pertanto, la denunciata deroga troverebbe un obiettivo e razionale

fondamento nell'esigenza di evitare il dibattimento attraverso un

giudizio allo stato degli atti che, proprio perché tale, non

richiede quell'attività di dialettica probatoria per la quale

soltanto si pone la necessità di assicurare il controllo

dell'opinione pubblica. Considerato in diritto

1. - Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di

Milano dubita, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, della

legittimità costituzionale dell'art. 442, comma 2, del codice di

procedura penale, nella parte in cui "prevede che, in caso di

condanna, alla pena dell'ergastolo venga sostituita la pena della

reclusione di trenta anni", così estendendo agli imputati di

"delitti puniti con la pena edittale dell'ergastolo" la possibilità

- che si assume non prevista dall'art. 2, n. 53, della legge di

delega 16 febbraio 1987, n. 81, in quanto questa la circoscriverebbe

"ai reati sanzionati con pena pecuniaria ovvero con pena detentiva a

termine" - di avvalersi del giudizio abbreviato, disciplinato dagli

artt. 438 e seguenti del codice di procedura penale.

Altro dubbio di incostituzionalità investe, in riferimento agli

artt. 25, primo comma, e 102, terzo comma, della Costituzione, gli

artt. 458, comma 2, e 441 del codice di procedura penale, "nella

parte in cui prevedono che il giudizio abbreviato si svolga innanzi

al giudice per le indagini preliminari anche in relazione a

procedimenti aventi ad oggetto delitti di competenza della Corte

d'assise".

L'art. 441 del codice di procedura penale è sottoposto, altresì,

a scrutinio di costituzionalità, in riferimento all'art. 101 della

Costituzione, "nella parte in cui non prevede che il giudizio

abbreviato debba svolgersi in pubblica udienza".

2. - Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità,

formulata dall'Avvocatura generale dello Stato, relativamente alla

prima questione, in base all'assunto che il giudice a quo l'ha

sollevata in un momento in cui l'applicazione della norma denunciata

si presentava come una mera eventualità, non essendo ancora stati

accertati gli elementi idonei a verificare se, in concreto, fosse

applicabile la pena dell'ergastolo. Difetterebbe, pertanto, il

requisito dell'attualità per potersi ritenere la rilevanza della

questione.

Osserva la Corte che l'ordinanza di rimessione, pur ponendo

l'accento sul profilo della pena, mette in discussione la stessa

possibilità, alla luce della delega, di sottoporre a giudizio

abbreviato i processi relativi a delitti punibili con la pena

dell'ergastolo. Il fatto che la censura sia formulata con specifico

riferimento al comma 2 dell'art. 442, riguardante la pena, dipende

dalla circostanza che è per effetto di quanto previsto nel secondo

periodo di detto comma - cioè, la sostituzione della reclusione di

anni trenta alla pena dell'ergastolo - che questa figura di giudizio,

alternativo a quello ordinario, diventa applicabile anche ai processi

concernenti tali delitti. Difatti, la caratteristica del giudizio

abbreviato risiede proprio nell'incentivo, offerto all'imputato, di

una riduzione della pena, in funzione di un più rapido svolgimento

del processo, a deflazione del dibattimento. Con il mettere in

discussione la possibilità di operare tale riduzione per una certa

categoria di delitti, viene necessariamente messa in discussione

anche la possibilità di avvalersi di quel procedimento speciale. Non

è, quindi, consentito scindere i due aspetti, come, nel formulare

l'eccezione, propone l'Avvocatura generale dello Stato. Né in

proposito è superfluo ricordare che tale inscindibilità fu ben

presente nel dibattito che precedette l'emanazione del codice e che

mise appunto in evidenza come "l'assenza dell'incentivo renderebbe

l'istituto pressoché inutile" (Relazione al progetto preliminare,

Libro VI, Procedimenti speciali, sub Titolo I, Giudizio abbreviato,

"Premessa".

3. - La questione di legittimità costituzionale del giudizio

abbreviato per i processi aventi ad oggetto un delitto punibile con

la pena dell'ergastolo, sollevata ex art. 76 della Costituzione sotto

il profilo dell'eccesso di delega, è fondata.

L'art. 2, punto 53, della legge di delega legislativa al Governo

per l'emanazione del codice di procedura penale prevede il potere del

giudice di pronunciare sentenza di merito nell'udienza preliminare,

decidendo allo stato degli atti su richiesta dell'imputato e consenso

del pubblico ministero, ed indica contestualmente "che, nel caso di

condanna, le pene previste per il reato ritenuto in sentenza siano

diminuite di un terzo".

La direttiva, nella sua chiara formulazione, è tale da far

ritenere che la previsione del giudizio abbreviato riguardi solo i

reati punibili con pene detentive temporanee o pecuniarie, essendo la

diminuzione di un terzo concepibile solo se riferita ai reati

punibili con una pena quantitativamente determinata e non, quindi, ai

reati punibili con l'ergastolo.

Della difficoltà di comprendere nella previsione della delega

anche quest'ultima categoria di reati dovette rendersi conto la

stessa Commissione redigente che, come risulta dalla relazione al

progetto preliminare del codice (loc. cit., "Illustrazione degli

articoli"), si pose "il problema di rendere possibile la riduzione

del terzo rispetto ai reati per i quali il giudice debba infliggere

l'ergastolo" (rectius, possa infliggere l'ergastolo), riconoscendo

che "l'applicabilità del criterio di diminuzione previsto dall'art.

65 n. 2 c.p. (reclusione da venti a ventiquattro anni) è stata

scartata anche per la considerazione che la delega prevede una

diminuzione secca (di un terzo), onde è sembrato preferibile

determinare in modo fisso la pena da sostituire all'ergastolo.

L'entità della pena.. .. .. (trenta anni) è motivata da esigenze di

prevenzione generale, che giustificano il richiamo al limite massimo

della pena della reclusione consentito nel nostro ordinamento penale

(art. 66 c.p.)". Questa difficoltà di determinare il criterio in

base al quale attuare la delega nasceva proprio dalla carenza, nella

menzionata direttiva di cui al punto 53 dell'art. 2, di un'espressa

previsione: se il legislatore delegante avesse inteso estendere il

giudizio abbreviato anche ai delitti punibili con l'ergastolo,

avrebbe dovuto espressamente indicare il criterio sulla base del

quale operare la sostituzione della pena.

La sostituzione invece operata, con la pena di trent'anni di

reclusione, è stata quindi il frutto di una scelta alternativa ad

altra (reclusione da venti a ventiquattro anni), che pur era stata

presa in considerazione, senza però che entrambe trovassero

riscontro in altri principi o criteri dettati, anche se ad altri

fini, dal delegante. Scelta quindi, arbitraria rispetto alla legge di

delega, non bastando a giustificarla il riferimento ad altre ipotesi

di sostituzione della pena dell'ergastolo, quali previste nel codice

penale in relazione a profili in nessun modo collegabili alla

diminuzione di un terzo indicata dalla delega per il giudizio

abbreviato.

Una volta riconosciuta (v.punto 2) la connessione tra giudizio

abbreviato e diminuzione della pena e, quindi, l'impraticabilità del

primo in mancanza della possibilità di operare la seconda, il venir

meno di quest'ultima, per effetto della dichiarazione di

illegittimità costituzionale, rende di per sé inapplicabile il

giudizio abbreviato, quale disciplinato dagli artt. da 438 a 443 del

codice di procedura penale, ai processi concernenti delitti punibili

con l'ergastolo.

Perdono conseguentemente rilievo le questioni relative alle altre

norme denunciate.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 442, comma 2,

ultimo periodo ("Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della

reclusione di anni trenta"), del codice di procedura penale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:176 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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