Corte costituzionale

Ordinanza n. 12/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1993 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, n. 53, della

legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della

Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale) e

dall'art. 442, secondo comma, del codice di procedura penale,

promosso con ordinanza emessa il 9 aprile 1992 dal Giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale di Vibo Valentia nel

procedimento penale a carico di Battaglia Giuseppe, iscritta al n.

374 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1992 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a carico di

Giuseppe Battaglia ed altri imputati di omicidio volontario aggravato

dalla premeditazione, il Giudice per le indagini preliminari presso

il Tribunale di Vibo Valentia con ordinanza del 9 aprile 1992 ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

questioni di legittimità costituzionale: a) dell'art. 2, n. 53,

della legge 16 febbraio 1987 n. 81, che, nell'ambito della delega

legislativa al Governo per l'emanazione del codice di procedura

penale, prevede il potere del giudice di pronunciare, nell'udienza

preliminare, sentenza di merito su richiesta dell'imputato e consenso

del p.m. ed indica contestualmente che, nel caso di condanna, le pene

previste per il reato ritenuto in sentenza siano ridotte di un terzo;

b) dell'art. 442, comma 2, del codice di procedura penale, quale

risultante dalla sua attuale formulazione per effetto della sentenza

di questa Corte n. 176 del 1991, che ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale di quest'ultima disposizione nella parte in cui

prevedeva la possibilità per l'imputato di avvalersi della suddetta

facoltà anche per i reati punibili con la pena dell'ergastolo;

che dal giudice a quo si sostiene che, non avendo questa Corte

"escluso che si possa accedere al giudizio abbreviato per delitti

punibili con l'ergastolo", sarebbe irragionevole che gli imputati di

reati punibili con l'ergastolo vengano esclusi dalla possibilità di

ottenere la riduzione di pena prevista per chi si avvalga di tale

tipo di giudizio e quindi sarebbe ingiustificata la disparità di

trattamento rispetto agli imputati di reati "di gravità solo di poco

inferiore";

che si sostiene, altresì, che "la stessa legge delega non si

esprime nel senso di escludere la possibilità di rito abbreviato per

i delitti punibili con la pena dell'ergastolo", mentre, si soggiunge,

se dovesse ritenersi che l'esclusione sia stata prevista dalla legge

delega, essa "appare arbitraria, non rientrante nell'ambito delle

scelte discrezionali del legislatore", perché anche per i delitti

punibili con l'ergastolo si ravviserebbero le stesse "ragioni di

incentivo" poste a fondamento di detto rito;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate;

Considerato che, diversamente da quanto si sostiene nell'ordinanza

di rimessione, questa Corte, nella sentenza n. 176 del 1991, ha

ritenuto che l'art. 2, n. 53 della legge delega n. 81 del 1987 si

esprime proprio nel senso di escludere che l'imputato di un reato

punibile con la pena dell'ergastolo possa avvalersi del rito

abbreviato, per cui il contrario assunto del giudice a quo si

concreta in una generica critica, priva di ogni dimostrazione,

all'interpretazione di detta norma che la Corte ha posto a fondamento

della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 442,

comma 2, del codice di procedura penale nella parte in cui, in

contrasto con la delega, aveva previsto tale possibilità;

che, con l'ordinanza n. 163 del 1992, la Corte ha dichiarato

manifestamente infondata analoga questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, punto 53, cit., nell'assunto "che

l'inapplicabilità del giudizio abbreviato ai reati punibili con la

pena dell'ergastolo non è in sé irragionevole, né l'esclusione di

alcune categorie di reati, come attualmente quelli punibili con

l'ergastolo, in ragione della maggiore gravità di essi, determina

una ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri

reati, trattandosi di situazioni non omogenee";

che, conseguentemente la questione di legittimità

costituzionale sollevata nell'ordinanza di rimessione relativamente

all'art. 442, comma 2, del codice di procedura penale ed all'art. 2,

n. 53, della legge n. 81 del 1987, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, è manifestamente infondata essendo già stata

disattesa da questa Corte con le richiamate pronunzie, rispetto alle

quali non sono stati addotti nuovi argomenti che possano indurre a

diverso avviso;

che nessun argomento è svolto dal giudice a quo relativamente

alla questione concernente le stesse norme che è stata sollevata, in

riferimento all'art. 24 della Costituzione ancorché enunciato

nell'ordinanza di rimessione, per cui la questione stessa, in quanto

genericamente proposta, è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara:

a) la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 2, n. 53, della legge 16

febbraio 1987 n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica

per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale) e 442, secondo

comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento

all'art. 24 della Costituzione, dal giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Vibo Valentia;

b) la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale delle norme di cui al punto che precede, sollevata

dallo stesso giudice in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:12 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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