[1]Casi di revocazione

[2]1. Salvo quanto previsto dal comma 3, le sentenze dei tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato sono impugnabili per revocazione, nei casi e nei modi previsti dagli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile. 2. La revocazione e' proponibile con ricorso dinanzi allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. 3. Contro le sentenze dei tribunali amministrativi regionali la revocazione e' ammessa se i motivi non possono essere dedotti con l'appello.

Testo vigente dal 7 luglio 2010

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 19/2018

    Questione inammissibile
    2 febbraio 2018

    È dichiarata manifestamente inammissibile, per carente motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, Cost. - degli artt. 106 del d. lgs. n. 104 del 2010, e 395 e 396 cod. proc. civ., che non prevedono la revocazione della sentenza quando ciò sia necessario per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte EDU. Il rimettente si limita ad affermare che tale obbligo discenderebbe dall'art. 46, par. 1, della CEDU, e a richiamare per relationem le considerazioni in diritto illustrate in altra ordinanza di rimessione del Consiglio di Stato. Per la consolidata giurisprudenza costituzionale va escluso che, nei giudizi incidentali, sia ammessa la motivazione per relationem, perché il principio di autonomia di ciascun giudizio di costituzionalità incidentale, quanto ai requisiti necessari per la sua valida instaurazione, e il conseguente carattere autosufficiente della relativa ordinanza di rimessione, impongono al giudice a quo di rendere espliciti, facendoli propri, i motivi della non manifesta infondatezza, non potendo limitarsi ad un mero richiamo di quelli evidenziati dalle parti nel corso del processo principale, ovvero anche in altre ordinanze di rimessione emanate nello stesso o in altri giudizi ( Precedenti citati: sentenze n. 170 del 2015, n. 49 del 2015, n. 22 del 2015, n. 10 del 2015 e n. 103 del 2007; ordinanze n. 33 del 2014 n. 156 del 2012 e n. 33 del 2006 ).

    Art. 395 c.p.c. · Art. 396 c.p.c. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

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  • Sentenza n. 123/2017

    Questione infondata
    26 maggio 2017

    È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 106 cod. proc. amm. e degli artt. 395 e 396 cod. proc. civ., censurati dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato - in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. - nella parte in cui non prevedono un diverso caso di revocazione della sentenza [in specie, passata in giudicato] quando ciò sia necessario, ai sensi dell'art. 46, par. 1, della CEDU, per conformarsi a una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo. Il rimettente non spiega le ragioni dell'asserito contrasto con gli evocati parametri costituzionali, omettendo di esaminarli e limitandosi ad affermare in termini generici l'equivalenza tra la garanzia da essi apprestata e quella offerta dal sistema convenzionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 276 del 2016 e n. 133 del 2016; ordinanze n. 93 del 2016, n. 261 del 2012, n. 181 del 2012, n. 174 del 2012, n. 236 del 2011 e n. 126 del 2011 ).

    Art. 395 c.p.c. · Art. 396 c.p.c. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104~art106 · fonte del testo

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