Corte costituzionale

Ordinanza n. 17/1959

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/03/1959 · relatore Gaspare Ambrosini

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA Ritenuto che la Corte con sentenza del 25 novembre 1958, n. 70,

pronunciando sulla questione di legittimità costituzionale proposta

dalla Corte d'appello di Firenze con ordinanza del 26 ottobre 1956, ha

dichiarato la illegittimità costituzionale dei decreti del Presidente

della Repubblica del 29 novembre 1952, n. 2825, e del 27 dicembre 1952,

n. 3995, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 12

gennaio 1953 suppl. ord. e del 22 gennaio 1953 suppl. ord., in

relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e in

riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

Ritenuto che l'Ente per la colonizzazione della Maremma

tosco-laziale, con ricorso depositato il 31 dicembre 1958, ha chiesto

alla Corte di dichiarare, in sede di correzione di errore materiale e

di calcolo o in sede di revocazione della suddetta sentenza n. 70 del

1958, che i menzionati decreti sono viziati di parziale illegittimità

costituzionale, perché la Società Pomaia non era esente da

espropriazione per la quota di reddito dominicale complessivo eccedente

lire 20.000, essendo al 15 novembre 1949 il reddito dominicale medio

per ettaro inferiore a lire 100.

Considerato che non sussiste nella sentenza il lamentato errore

materiale e di calcolo, né omissione in riguardo al dato relativo al

reddito dominicale medio per ettaro dei terreni di proprietà della

società Pomaia, cui l'Ente Maremma si riferisce nel ricorso in esame,

perché nella sentenza non vi ha alcuna svista od espressione non

corrispondente a quello che la Corte effettivamente volle, od alcuna

omissione; onde manca il presupposto stesso per procedere a correzione.

Non giova addurre che nella sentenza sia mancata la presa in

considerazione di quel dato riguardante la valutazione e precisazione

del reddito dominicale medio per ettaro, che ora per la prima volta

l'Ente Maremma, portando un elemento nuovo nel giudizio, invoca al fine

di conseguire, in sostanza, una riforma, sia pur parziale, della

decisione; non giova, perché quel dato (a differenza dell'altro

riguardante il reddito dominicale complessivo delle proprietà Pomaia)

non fu rilevato o anche semplicemente adombrato nell'ordinanza della

Corte di appello di Firenze, che investì questa Corte del giudizio di

legittimità costituzionale, cosicché non competeva a questa Corte

(come non può competerle ora) di prenderlo in esame.

In via di fatto risulta anche cha tale dato non fu in alcun modo

eccepito, richiamato o posto in discussione dallo stesso ricorrente

nelle pur diffuse ed elaborate memorie approntate nel corso del

giudizio.

L'oggetto della questione di legittimità costituzionale proposta

dalla ordinanza della Corte di appello di Firenze era di stabilire a

quale data dovessero venire riferiti i dati catastali dei terreni della

società Pomaia in base all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Questa è l'unica questione che fu proposta nell'ordinanza, e che la

Corte costituzionale doveva decidere, come in effetti decise,

dichiarando la illegittimità costituzionale dei due decreti di

esproprio che avevano fatto riferimento per i dati catastali ad una

data posteriore al 15 novembre 1949, ad una data cioè che questa Corte

ritenne e ritiene non corrispondente a quella fissata dal suddetto art.

4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Considerato che non potrebbe nemmeno farsi luogo alla chiesta

revocazione della sentenza, perché, anche quando essa fosse

ammissibile per le decisioni della Corte costituzionale, non

ricorrerebbe nella fattispecie l'ipotesi prevista al n. 4 dell'art. 395

del Cod. proc. civ., in relazione all'art. 46 del T.U. 26 giugno 1924,

n. 1054, delle leggi sul Consiglio di Stato, sia perché la sentenza

non può dirsi l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti e

documenti della causa, sia perché l'errore di fatto, che si assume, è

tutt'altro che evidente ed immediatamente accertabile, come anche ora

appare dal fatto che occorrerebbe ricorrere ad altri e complessi

calcoli, che è da escludere possano essere compiuti in questa sede;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

1) rigetta la domanda dell'Ente per la colonizzazione della Maremma

tosco-laziale di correzione della sentenza della Corte costituzionale

del 25 novembre 1958, n. 70, per errore materiale proposta col ricorso

del 31 dicembre 1958;

2) dichiara manifestamente infondata ogni altra questione proposta

dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale col ricorso

stesso.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 febbraio 1959.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA.

ECLI:IT:COST:1959:17 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari