Codice di procedura civile

Art. 830 c.p.c. — Decisione sull'impugnazione per nullità

[1]La corte d'appello decide sull'impugnazione per nullita' e, se l'accoglie, dichiara con sentenza la nullita' del lodo. Se il vizio incide su una parte del lodo che sia scindibile dalle altre, dichiara la nullita' parziale del lodo.

[2]Se il lodo e' annullato per i motivi di cui all'articolo 829, commi primo, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11) o 12), terzo, quarto o quinto, la corte d'appello decide la controversia nel merito salvo che le parti non abbiano stabilito diversamente nella convenzione di arbitrato o con accordo successivo. Tuttavia, se una delle parti, alla data della sottoscrizione della convenzione di arbitrato, risiede o ha la propria sede effettiva all'estero, la corte d'appello decide la controversia nel merito solo se le parti hanno cosi' stabilito nella convenzione di arbitrato o ne fanno concorde richiesta.

[3]Quando la corte d'appello non decide nel merito, alla controversia si applica la convenzione di arbitrato, salvo che la nullita' dipenda dalla sua invalidita' o inefficacia.

[4]Su istanza di parte anche successiva alla proposizione dell'impugnazione, la corte d'appello puo' sospendere con ordinanza l'efficacia del lodo, quando ricorrono gravi motivi.

Testo vigente dal 2 marzo 2006

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 830 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 12231/2026

    1 maggio 2026

    In tema di impugnazione del lodo arbitrale, ai sensi dell'art. 831, co. 2, c.p.c., durante la pendenza del processo di impugnazione del lodo per nullità, è sospeso il termine per proporre la domanda di revocazione per i casi di cui al primo comma della stessa disposizione, che si siano verificati durante il corso di tale processo, fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla nullità e non fino al passaggio in giudicato di questa.

    Art. 830 c.p.c. · Art. 831 c.p.c. · Art. 395 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 5479/2026

    11 marzo 2026

    In tema di imposta di registro, l'art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986, laddove assoggetta a tassazione l'atto dell'autorità giudiziaria, anche se al momento della registrazione è stato impugnato o è ancora impugnabile - e salvo conguaglio o rimborso a seguito del passaggio in giudicato della decisione -, esclude che l'imposta continui ad essere dovuta in conseguenza della definitiva riforma dell'atto, posto che una diversa interpretazione determinerebbe l'irragionevole conseguenza di obbligare a un pagamento che dovrebbe essere immediatamente restituito e contrasterebbe con i principi di uguaglianza e di capacità contributiva, equiparando l'ipotesi di presenza - ancora non definitiva ma comunque attuale - del presupposto impositivo a quella di definitivo accertamento della sua insussistenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che aveva ritenuto legittimo l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro in relazione ad un lodo arbitrale definitivamente annullato).

    Art. 830 c.p.c. · Art. 37 Testo unico l'imposta di registro

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 2 marzo 2006

Confronto con la versione in vigore dal 17 aprile 1994 al 2 marzo 2006. 58 parole tolte, 145 parole aggiunte in 4 capoversi.

La corte tolto: di appello, quando accoglie l'impugnazione aggiunto: d'appello decide sull'impugnazione per nullita' e, se l'accoglie, dichiara con sentenza la nullita' del lodotolto: ; qualora il vizio incida soltantoaggiunto: . Se il vizio incide su una parte del lodo che sia scindibile dalle altre, dichiara la nullita' parziale del lodo.

tolto: Salvo volonta' contraria di tutte le partiaggiunto: Se il lodo e' annullato per i motivi di cui all'articolo 829, commi primo, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11) o 12), terzo, quarto o quinto, la corte tolto: di appello pronuncia anche sul merito, se la causa e' in condizione di essere decisa, ovvero rimette con ordinanza la causa all'istruttore, se per la decisione del merito e' necessaria una nuova istruzione aggiunto: d'appello decide la controversia nel merito salvo che le parti non abbiano stabilito diversamente nella convenzione di arbitrato o con accordo successivo. Tuttavia, se una delle parti, alla data della sottoscrizione della convenzione di arbitrato, risiede o ha la propria sede effettiva all'estero, la corte d'appello decide la controversia nel merito solo se le parti hanno cosi' stabilito nella convenzione di arbitrato o ne fanno concorde richiesta.

aggiunto: Quando la corte d'appello non decide nel merito, alla controversia si applica la convenzione di arbitrato, salvo che la nullita' dipenda dalla sua invalidita' o inefficacia.

tolto: In pendenza del giudizio, suaggiunto: Su istanza di parte aggiunto: anche successiva alla proposizione dell'impugnazione, la corte d'appello puo' sospendere con ordinanza tolto: l'esecutorieta' del lodo aggiunto: l'efficacia del lodo, quando ricorrono gravi motivi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art830 · fonte del testo

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