Art. 202 c.g.c. — Casi di revocazione

[1]1. Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione quando:

  • a)sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra;
  • b)la sentenza e' effetto del dolo del giudice accertato con sentenza passata in giudicato;
  • c)si e' giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;
  • d)dopo la sentenza siano stati rinvenuti uno o piu' documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario;
  • e)per l'esame di altri conti o per altro modo si sia riconosciuta omissione o doppio impiego ovvero errore di calcolo;
  • f)la sentenza e' l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa; l'errore di fatto ricorre quando la decisione e' fondata sulla supposizione di un fatto la cui verita' e' incontrastabilmente esclusa, oppure quando e' supposta l'inesistenza di un fatto la cui verita' e' positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costitui' un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare;
  • g)la sentenza e' contraria ad altra precedente avente tra le parti autorita' di cosa giudicata purche' la stessa non abbia pronunciato sulla relativa eccezione.

[2]2. Il pubblico ministero puo', altresi', impugnare per revocazione la sentenza pronunciata senza che egli sia stato sentito, ovvero, quando la sentenza e' l'effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge.

[3]3. Le sentenze per le quali e' scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per revocazione nei casi (( di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e))), purche' la scoperta del dolo o della falsita', o il recupero dei documenti o la pronuncia della sentenza ((che accerta il dolo del giudice o la riconosciuta omissione o il doppio impiego di somme o l'errore di calcolo)) siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto.

[4]4. Se i fatti menzionati al comma 3 avvengono durante il corso del termine per l'appello, il medesimo termine inizia nuovamente a decorrere dal giorno dell'avvenimento.

Testo vigente dal 31 ottobre 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 ottobre 2019

Confronto con la versione in vigore dal 7 settembre 2016 al 31 ottobre 2019. 2 parole tolte, 23 parole aggiunte.

3. Le sentenze per le quali e' scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per revocazione nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c) tolto: e daggiunto: , d) ed e), purche' la scoperta del dolo o della falsita', o il recupero dei documenti o la pronuncia della sentenza aggiunto: che accerta il dolo del giudice o la riconosciuta omissione o il doppio impiego di somme o l'errore di calcolo siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art202 · fonte del testo

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