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[1]((L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163. L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilita', in modo chiaro, sintetico e specifico:
1)il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2)le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3)le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
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[2]Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero.)) 171
Gli interventi su questo articolo(4)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477
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La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto: - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."; - (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."
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La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto: - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."; - (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."
D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134
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Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 54, comma 2) che la presente modifica si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo.
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
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con decorrenza dal 30 giugno 2023
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 5) che "Le norme di cui ai capi I e II del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile, come modificate dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte avverso le sentenze depositate successivamente al 30 giugno 2023".
Testo in vigore dal 18 ottobre 2022 al 1 gennaio 2023
Appello contro la sentenza del tribunale o del giudice di pace: svolgimento del primo grado, motivi con capo impugnato, censure in fatto e violazioni di legge, istanza di sospensione, conclusioni di riforma, procura in calce e relata.
Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.
Ove il giudice d'appello abbia dichiarato inammissibile uno dei motivi di gravame, ritenendolo privo di specificità, la parte rimasta soccombente che ricorra in cassazione contro tale sentenza, ove intenda impedirne il passaggio in giudicato nella parte relativa alla dichiarata inammissibilità, ha l'onere di denunziare l'errore in cui è incorsa la sentenza gravata e di dimostrare che il motivo d'appello, ritenuto non specifico, aveva invece i requisiti richiesti dell'art. 342 c.p.c.
La mancata prospettazione, nel giudizio di secondo grado, della questione relativa alla tempestività o meno dell'appello incidentale, non determina una preclusione processuale nella deduzione della stessa con il ricorso per cassazione, potendo essere eccepita o rilevata d'ufficio per la prima volta anche in sede di legittimità.
Il passaggio dal rito del lavoro a quello ordinario non può avvenire implicitamente, ma richiede l'adozione di un provvedimento formale che, pur senza formule sacramentali, esprima in modo chiaro, univoco e consapevole la scelta del giudice in ordine alla sequenza procedimentale di svolgimento della causa, così da ricondurla senza incertezze a un determinato rito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva dichiarato inammissibile, per tardività, l'appello proposto nelle forme del rito locatizio avverso decisione resa all'esito di giudizio, introdotto con ricorso ex art. 447-bis c.p.c., in cui il giudice aveva dapprima fissato l'udienza di discussione ex art. 281-sexies e, poi, revocando tale ordinanza, assegnato la causa a sentenza "senza termini" e depositato la decisione nei successivi sessanta giorni, senza adottare alcun provvedimento espresso di mutamento del rito).
La rinnovazione dell'atto di citazione in appello affetta da nullità equivale, ai fini dell'art. 307, comma 3, c.p.c., a rinnovazione omessa, sicché non è consentita la concessione di un ulteriore termine per procedervi nuovamente, dovendo il giudizio di appello essere dichiarato estinto.
Il requisito della specificità dei motivi di impugnazione discende dal principio generale secondo cui l'atto processuale è invalido quando sia privo degli elementi indispensabili al raggiungimento del suo scopo (art. 156, comma 2, c.p.c.), sicché, negli atti di gravame a motivi tipizzati, la censura deve essere formulata in modo da rendere chiaramente individuabile la critica alla decisione impugnata, mediante la puntuale indicazione delle ragioni di dissenso e degli elementi idonei a giustificarne la richiesta di riforma, con conseguente invalidità del motivo che difetti di tali requisiti.
L'eccezione di prescrizione del credito è un'eccezione in senso stretto influente sulla legittimazione dell'istante, ai sensi dell'art. 37, comma 2, d.lgs. n. 14 del 2019, con la conseguenza che non può essere proposta per la prima volta nel giudizio di reclamo, ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. n. 14 del 2019, a meno che la mancata partecipazione del debitore al procedimento di apertura della liquidazione giudiziale sia dipesa dalla violazione delle norme sul contraddittorio.
A differenza del ricorso per cassazione (soggetto al disposto dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.), l'atto di appello con cui si deduce la violazione del principio di non contestazione, ferma restando la necessità del rispetto dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c., non deve contenere la specifica indicazione del contenuto della comparsa di risposta avversaria, di modo che, nel caso di omesso deposito, da parte dell'appellato, del proprio fascicolo di parte di primo grado, il giudice non può dichiarare inammissibile l'impugnazione, essendo tenuto, al fine della valutazione della relativa fondatezza, ad esaminare la copia della comparsa di risposta presente nel fascicolo d'ufficio del suddetto grado di giudizio, se del caso previa acquisizione dello stesso.
In tema di separazione personale dei coniugi, nell'esame della domanda di addebito la valutazione dei singoli fatti accertati va condotta nel quadro complessivo degli esiti istruttori, alla luce del principio per cui la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato anche un unico episodio di aggressione fisica, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, nel rigettare la domanda di addebito per inammissibilità delle richieste di assunzione di prova testimoniale e di consulenza medico-legale, aveva svalutato la valenza dimostrativa della documentazione prodotta dalla ricorrente, relativa a lesioni personali dalla medesima riportate).
Il giudice d'appello, in caso di accoglimento del gravame sul merito della domanda, non può provvedere d'ufficio sulle spese del giudizio di primo grado erroneamente non liquidate, in quella sede, in ragione della mancanza di una specifica domanda della parte vittoriosa, trattandosi di statuizione sulla quale, in mancanza di specifica impugnazione, si è formato il giudicato interno, e che, in quanto dotata di un'autonoma ratio decidendi, non dipende da quella sul merito e non è, quindi, suscettibile di caducazione ex art. 336 c.p.c..
In tema di spese di lite, il giudice d'appello non può disporne la compensazione, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., sulla base di ragioni diverse da quelle poste dal primo giudice, quando la decisione di accoglimento nel merito, non impugnata, abbia acquistato autorità di giudicato.
L'appello avverso sentenze in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, pronunciate ai sensi dell'art. 23 della l. n. 689 del 1981, in giudizi iniziati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, ove erroneamente introdotto con ricorso anziché con citazione, è suscettibile di sanatoria, a condizione che nel termine previsto dalla legge l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte, non trovando applicazione il diverso principio, non suscettibile di applicazione al di fuori dello specifico ambito, affermato con riguardo alla sanatoria delle impugnazioni delle deliberazioni di assemblea di condominio spiegate mediante ricorso, e senza che sia possibile rimettere in termini l'appellante, non ricorrendo i presupposti della pregressa esistenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale poi disatteso da un successivo pronunciamento.
Il giudice di secondo grado, investito con specifico motivo di appello della questione relativa alle modalità della rimessione in termini, una volta accertato che la parte non ha depositato tempestivamente la memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., stante l'effetto devolutivo del gravame, deve esercitare il sindacato sulle concrete modalità della rimessione mediante la valutazione della legittimità del tardivo deposito dell'atto difensivo e non attraverso la concessione, sia pur a tutte le parti, di un nuovo termine, poiché ciò determinerebbe una non consentita regressione del processo.
In tema di appello, la cognizione del giudice di secondo grado resta circoscritta alle questioni prospettate dall'appellante, anche incidentale, attraverso la formulazione di specifiche censure, salvo che si tratti di questioni in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte, costituendone il necessario antecedente logico e giuridico. (In applicazione di tali principi, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della corte d'appello che, investita del tema di indagine relativo alla scientia decoctionis da parte del creditore in una revocatoria fallimentare, non aveva esteso l'ambito del giudizio al profilo - ritenuto privo di alcun rapporto di connessione diretta con quello oggetto di impugnazione - riguardante la natura dei pagamenti posti in essere dalla fallita).
Il giudice d'appello può qualificare il rapporto dedotto in giudizio in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, purché non introduca nel tema controverso nuovi elementi di fatto, lasci inalterati il petitum e la causa petendi ed eserciti tale potere-dovere nell'ambito delle questioni, riproposte con il gravame, rispetto alle quali la qualificazione giuridica costituisca la necessaria premessa logico-giuridica, dovendo, altrimenti, tale questione preliminare formare oggetto di esplicita impugnazione ad opera della parte che risulti, rispetto ad essa, soccombente. (Affermando tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che in riforma della decisione di primo grado - la quale aveva dichiarato la nullità parziale di una fideiussione conforme a modelli ABI - ha riqualificato la garanzia personale prestata come contratto autonomo di garanzia).
L'applicazione del principio di ultrattività del rito - in base al quale il giudizio deve proseguire, nel grado di impugnazione, nelle stesse forme in cui è stato trattato in primo grado, le quali condizionano anche la valutazione sull'ammissibilità del gravame - trova il suo presupposto non in un formale provvedimento di mutamento o conversione del rito ma nella circostanza che, in concreto, il giudice abbia trattato la causa seguendo un determinato rito, quantunque errato. (Nella specie, a fronte di un giudizio per il quale, benché afferente alla materia locatizia, era stato erroneamente utilizzato, in primo grado, il modulo decisionale proprio del rito ordinario, la S.C. ha confermato la decisione che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto con ricorso - e notificato dopo lo spirare del termine ex art. 327 c.p.c. -, sul presupposto che anche in grado d'appello si sarebbe dovuto seguire il rito ordinario, in applicazione del principio di ultrattività).
In caso di reiterazione, in sede di gravame, delle istanze istruttorie già avanzate in primo grado, non è sufficiente un generico rinvio agli atti di tale ultimo giudizio ma è necessario che esse siano specificamente riproposte, dovendo, peraltro, compiersi la valutazione dell'assolvimento di tale onere attraverso l'esame dell'intero atto di impugnazione, mediante la verifica se i contenuti delle istanze istruttorie possano ritenersi ugualmente riconoscibili, in modo oggettivo e inequivoco, anche se riprodotti in luogo diverso dalle conclusioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto inammissibili le istanze istruttorie indicate nelle conclusioni dell'atto di appello, mediante rinvio a quelle richieste in primo grado, nonostante l'appellante avesse trascritto l'articolato della prova orale per la cui ammissione aveva conclusivamente insistito).
La mancata indicazione, nell'epigrafe dell'appello, della qualità nella quale l'appellato è chiamato in giudizio non determina l'inammissibilità o la nullità dell'impugnazione, allorquando la predetta qualità risulti con certezza dal contenuto complessivo dell'atto, dovendosi privilegiare il contenuto sostanziale dello stesso (anche eventualmente integrato con gli atti pregressi) rispetto alla mera forma, tenuto conto del rinvio effettuato dall'art. 342 c.p.c. alle disposizioni degli artt. 163, comma 3, n. 2, c.p.c. - che richiede l'esatta indicazione, nell'atto di citazione, delle parti - e 164 c.p.c., che fa dipendere la nullità dell'atto introduttivo solo dall'assoluta mancanza od incertezza del predetto requisito. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso la nullità dell'appello indirizzato dall'Agenzia delle entrate nei confronti di una s.n.c. - estinta prima ancora dell'intimazione di pagamento impugnata -, anziché della ex socia e legale rappresentante, divenuta titolare dell'obbligazione tributaria ex art. 2495 c.c.).
Il divieto di reformatio in peius consegue alle norme, dettate dagli artt. 329 e 342 c.p.c. in tema di effetto devolutivo dell'impugnazione di merito e di acquiescenza, che presiedono alla formazione del thema decidendum in appello, per cui, una volta stabilito il quantum devolutum, l'appellato non può giovarsi della reiezione del gravame principale per ottenere effetti che solo l'appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, in mancanza, gli sono preclusi dall'acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado.(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione della Corte d'appello che, in assenza di impugnazione incidentale, aveva rinnovato la decisione per intero, modificando in peius la posizione del direttore dei lavori in ordine a voci di danno liquidate dal Tribunale in misura inferiore o non liquidate affatto).
Il termine di venti giorni dal compimento delle formalità prescritte - necessario per il perfezionamento della notificazione ex art. 143 c.p.c. - non è assoggettato alla sospensione feriale, in quanto non è preordinato al compimento di un atto da parte del destinatario della notifica, ma rileva unicamente come co-elemento della fattispecie normativa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto tardiva la notifica effettuata, ex art. 143 c.p.c., nel mese di agosto, sulla base dell'erroneo presupposto che il termine di venti giorni iniziasse a decorrere solo allo spirare del periodo di sospensione feriale).
Il divieto di "reformatio in peius" - ricavabile dagli artt. 329 e 342 c.p.c. - opera anche nel processo tributario; perciò, una volta stabilito il "quantum devolutum" in assenza di impugnazione della parte parzialmente vittoriosa (appello o ricorso incidentale), se la decisione di secondo grado è più sfavorevole all'impugnante e più favorevole alla controparte di quanto non sia stata la sentenza impugnata, incorre nel vizio di extrapetizione e deve essere cassata con conferma della statuizione di prime cure.
L'individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va operata, a tutela dell'affidamento della parte e in ossequio al principio dell'apparenza, con riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni assunte secondo il rito in concreto adottato, in relazione alla qualificazione dell'azione (giusta o sbagliata che sia) effettuata dal giudice. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale era stato dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., ratione temporis applicabile, sull'erroneo presupposto che, dovendo farsi applicazione del rito del lavoro, in realtà non disposto dal giudice di prime cure, ai fini della tempestività dell'impugnazione rilevava la data di deposito e non di notifica dell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado).
Il motivo d'impugnazione è costituito dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo; tale nullità si risolve in un "non motivo" del ricorso per cassazione ed è conseguentemente sanzionata con l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c.. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui il ricorrente, nell'invocare l'ammissibilità dell'opposizione avverso una cartella esattoriale, fondata su ingiunzione di pagamento ex r.d. n. 639 del 1910, perché proponibile senza limiti di tempo, quando volta a contestare il difetto del titolo esecutivo, non si era confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata nella quale l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione era stata pronunciata in forza del principio per cui il debitore opponente non può far valere vizi antecedenti alla formazione del titolo).
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
Norme correlate
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Citate insieme nelle massime
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 2012 al 18 ottobre 2022. 43 parole tolte, 59 parole aggiunte in 5 capoversi.
L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescrittetolto: dall'articoloaggiunto: nell'articolo 163. L'appello deve essere motivatotolto: . La motivazione dell'appello deve contenere,aggiunto: , e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilita'aggiunto: , in modo chiaro, sintetico e specifico:
1)tolto: l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fattoaggiunto: il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
aggiunto: 2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
tolto: 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e dellaaggiunto: 3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori ditolto: quelli previsti dall'articolo 163 bisaggiunto: novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 5) che "Le norme di cui ai capi I e II del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile, come modificate dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte avverso le sentenze depositate successivamente al 30 giugno 2023".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art342 · fonte del testo
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