Art. 426 c.p.c. — Passaggio dal rito ordinario al rito speciale

[1]Il giudice, quando rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie riguarda uno dei rapporti previsti dall'articolo 409, fissa con ordinanza l'udienza di cui all'articolo 420 e il termine perentorio entro il quale le parti dovranno provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti di cancelleria. 88 90 178

[2]Nell'udienza come sopra fissata provvede a norma degli articoli che precedono. 27

Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

27

La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 14 gennaio 1977, n. 14 (in G.U. 1a s.s. 19/1/1977, n. 17), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 426 del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (sul nuovo rito del lavoro), e dell'art. 20 della legge medesima, nella parte in cui - con riguardo alle cause pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge - non e' prevista la comunicazione anche alla parte contumace dell'ordinanza che fissa l'udienza di discussione ed il termine perentorio per l'integrazione degli atti".

D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

88

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188

90

con decorrenza dal 2 giugno 1999

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

178

Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 3, comma 5, lettera g)) che "all'articolo 426, primo comma, le parole «in cancelleria» sono soppresse". Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Testo vigente dal 26 novembre 2024

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 426 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 10085/2026

    18 aprile 2026

    Il passaggio dal rito del lavoro a quello ordinario non può avvenire implicitamente, ma richiede l'adozione di un provvedimento formale che, pur senza formule sacramentali, esprima in modo chiaro, univoco e consapevole la scelta del giudice in ordine alla sequenza procedimentale di svolgimento della causa, così da ricondurla senza incertezze a un determinato rito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva dichiarato inammissibile, per tardività, l'appello proposto nelle forme del rito locatizio avverso decisione resa all'esito di giudizio, introdotto con ricorso ex art. 447-bis c.p.c., in cui il giudice aveva dapprima fissato l'udienza di discussione ex art. 281-sexies e, poi, revocando tale ordinanza, assegnato la causa a sentenza "senza termini" e depositato la decisione nei successivi sessanta giorni, senza adottare alcun provvedimento espresso di mutamento del rito).

    Art. 426 c.p.c. · Art. 281-sexies c.p.c. · Art. 342 c.p.c. · Art. 427 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 264 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 14/1977

    Ha colpito questo articolo
    14 gennaio 1977

    È consentito alla Corte integrare le norme indicate nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione ove risulti chiaro che anche delle altre, benché ivi non espressamente menzionate, siano investite dalla denunzia di incostituzionalità. (Nella specie, sebbene il dispositivo del provvedimento di rimessione fosse formulato con riguardo al solo art. 426 cod. proc. civ., emergeva con evidenza dalla motivazione che oggetto della impugnazione era, in realtà, il combinato disposto degli artt. 20 della legge 11 agosto 1973, n. 533, e 426, come modificato dall'art. 1 della citata legge, in relazione all'art. 292 stesso codice).

    Art. 426 c.p.c. · Art. 420 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 1 Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 45/2018

    Questione inammissibile
    2 marzo 2018

    È dichiarata inammissibile, per richiesta di pronuncia additiva implicante scelte discrezionali, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Verona in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. - dell'art. 426 cod. proc. civ., come interpretato dal diritto vivente, nella parte in cui non prevede che, in caso di introduzione con rito ordinario di una causa soggetta al rito speciale previsto per i rapporti di lavoro e di conseguente mutamento del rito, gli effetti sostanziali e processuali si producano secondo le norme del rito ordinario, seguito fino al mutamento. L'auspicata, da parte del rimettente, riformulazione del meccanismo di conversione del rito (rispondente a un principio di conservazione dell'atto proposto in forma erronea) sub art. 426 cod. proc. civ. - affinché detto mutamento operi solo pro futuro, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo - implica la modifica di una regola processuale rientrante nell'ambito delle scelte riservate alla discrezionalità del legislatore, perché riflette una valutazione di opportunità, e di maggior coerenza di sistema, di una sanatoria piena e non dimidiata dell'atto irrituale. Tale petitum, pur di per sé meritevole di considerazione, non per questo risponde ad una esigenza di reductio ad legitimitatem della disciplina, posto che essa (a sua volta coerente ad un principio di tipicità e non fungibilità delle forme degli atti) non raggiunge quella soglia di manifesta irragionevolezza che consente il sindacato di legittimità costituzionale sulle norme processuali. La diversa disciplina dell'opposizione a decreto ingiuntivo nel rito ordinario e in quello del lavoro (applicabile anche alle controversie in materia di locazione) è giustificata, essendo finalizzata alla concentrazione della trattazione ed alla immediatezza della pronuncia; il principio della legale conoscenza delle norme non può non valere quando la parte si avvalga, come nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, del necessario patrocinio del difensore, ben in grado di desumere la causa petendi dagli atti notificati alla parte. ( Precedenti citati: sentenze n. 347 del 1987 e n. 61 del 1980; ordinanze n. 152 del 2000 e n. 936 del 1988 ).

    Art. 426 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 243/1982

    Questione infondata
    29 dicembre 1982

    1) dichiara la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 e degli artt. 10, secondo comma n. 14, e 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino con le diciotto ordinanze emesse il 30 giugno 1980 (nn. 365-…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 76 cost. · Art. 650 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 novembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 1998 al 26 novembre 2024.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

    Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 3, comma 5, lettera g)) che "all'articolo 426, primo comma, le parole «in cancelleria» sono soppresse". Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art426 · fonte del testo

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