Art. 581 c.p.p. — Forma dell'impugnazione

L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilita':

  • a)dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;
  • b)delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione;
  • c)delle richieste, anche istruttorie;
  • d)dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. L'appello e' inammissibile per mancanza di specificita' dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 AGOSTO 2024, N. 114)). Nel caso di imputato rispetto al quale si e' proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore ((di ufficio)) e' depositato, a pena d'inammissibilita', specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. 290
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

290

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha disposto (con l'art. 89, comma 3) che "Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto".

Testo vigente dal 25 agosto 2024

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 581 c.p.p., dalle pronunce segnalate dalla Corte.

  • Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 13808/2025

    8 aprile 2025

    Le Sezioni Unite penali hanno affermato che: - La disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. – abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 – continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. - L’onere del deposito dell’elezione o della dichiarazione di domicilio, previsto, a pena di inammissibilità dell’atto d’impugnazione, dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., può essere assolto anche con il richiamo espresso e specifico, in esso contenuto, ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca indicazione del luogo in cui eseguire la notificazione.

    Art. 581 c.p.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

  • Cass. pen., Sez. V, sent. n. 21005/2024

    28 maggio 2024

    La Quinta Sezione penale, in tema di impugnazioni, ha affermato che la causa di inammissibilità dell’appello, di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., non rilevata dal giudice prima della celebrazione del giudizio, non può essere dallo stesso dichiarata in esito ad essa, nel caso in cui la notifica del relativo decreto di citazione sia stata effettuata personalmente all’imputato.

    Art. 581 c.p.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Fonte: Corte di cassazione, pronunce segnalate sul suo sito.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 agosto 2024

Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 2022 al 25 agosto 2024. 34 parole tolte, 11 parole aggiunte.

… impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione. tolto: 1-ter. Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori e' depositata, a pena d'inammissibilita', la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. 1-quater aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 9 AGOSTO 2024, N. 114. Nel caso di imputato rispetto al quale si e' proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore aggiunto: di ufficio e' depositato, a pena d'inammissibilita', specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha disposto (con l'art. 89, comma 3) che "Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art581 · fonte del testo

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