Art. 281-sexies c.p.c. — Decisione a seguito di trattazione orale

[1]Se non dispone a norma dell'articolo 281-quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, puo' ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

[2]In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed e' immediatamente depositata ((...)). 178

[3]Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni. 171 173 88 90

Gli interventi su questo articolo(5)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

88

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188

90

con decorrenza dal 2 giugno 1999

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

171

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

173

con decorrenza dal 28 febbraio 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

178

Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti gia' pendenti alla data del 28 febbraio 2023".

Testo vigente dal 26 novembre 2024

Corte di cassazione

7 pronunce che riguardano l’art. 281-sexies c.p.c., dalle Rassegne del Massimario e dalle pronunce segnalate.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 13238/2026

    7 maggio 2026

    In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, l'istanza di decisione con discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., quale rimedio preventivo previsto dall'art. 1-ter, comma 1, l. n. 89 del 2001 (nel testo anteriore al d.lgs. n. 149 del 2022), deve essere proposta prima del maturare o dell'imminente scadenza del termine di durata ragionevole del giudizio, costituendo condizione di ammissibilità della domanda di indennizzo e strumento volto a evitarne il superamento; ne consegue l'irrilevanza dell'affidamento della parte nella prossima definizione del processo. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'inammissibilità della domanda di equa riparazione per omessa proposizione dell'istanza ex art. 281-sexies c.p.c., escludendo che assumesse rilievo l'originaria fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni in data prossima al biennio dall'introduzione dell'appello).

    Art. 281-sexies c.p.c. · Art. 1-ter Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile

    Rassegna di maggio 2026, p. 75 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 13240/2026

    7 maggio 2026

    In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, l'introduzione del giudizio nelle forme del procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c., costituente rimedio preventivo ai sensi dell'art. 1-ter, comma 1, l. n. 89 del 2001 (nel testo anteriore al d.lgs. n. 149 del 2022) non esonera, ove il rito sia successivamente mutato in ordinario, dall'onere di proporre l'istanza di decisione ex art. 281-sexies c.p.c., prevista dal medesimo art. 1-ter per le cause nelle quali non si applica il rito sommario; ne consegue che il ricorso originariamente introdotto ex art. 702-bis c.p.c. non conserva efficacia di rimedio preventivo qualora si riveli in concreto inidoneo ad assicurare una definizione accelerata del giudizio, che richieda invece un'istruzione non sommaria.

    Art. 281-sexies c.p.c. · Art. 702-bis c.p.c. · Art. 1-ter Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile

    Rassegna di maggio 2026, p. 75 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 10085/2026

    18 aprile 2026

    Il passaggio dal rito del lavoro a quello ordinario non può avvenire implicitamente, ma richiede l'adozione di un provvedimento formale che, pur senza formule sacramentali, esprima in modo chiaro, univoco e consapevole la scelta del giudice in ordine alla sequenza procedimentale di svolgimento della causa, così da ricondurla senza incertezze a un determinato rito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva dichiarato inammissibile, per tardività, l'appello proposto nelle forme del rito locatizio avverso decisione resa all'esito di giudizio, introdotto con ricorso ex art. 447-bis c.p.c., in cui il giudice aveva dapprima fissato l'udienza di discussione ex art. 281-sexies e, poi, revocando tale ordinanza, assegnato la causa a sentenza "senza termini" e depositato la decisione nei successivi sessanta giorni, senza adottare alcun provvedimento espresso di mutamento del rito).

    Art. 281-sexies c.p.c. · Art. 342 c.p.c. · Art. 426 c.p.c. · Art. 427 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 264 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 26681/2025

    3 ottobre 2025

    La predisposizione da parte del giudice, prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., di una bozza di decisione, non ne determina la nullità, né è lesiva del diritto di difesa delle parti, trattandosi di un'attività prodromica alla decisione, destinata ad integrare una ipotesi di soluzione, suscettibile di conferma o modifica all'esito della discussione delle parti.

    Art. 281-sexies c.p.c. · Art. 276 c.p.c.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 77 ↗

Tutte le 7 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗; e pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 266/2014

    Parametro
    26 novembre 2014

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 189 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dal Giudice istruttore del Tribunale ordinario di Milano, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 2014.…

    Art. 189 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 111 cost. · Art. 151 c.c.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 26 novembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2023 al 26 novembre 2024. 2 parole tolte.

In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed e' immediatamente depositata tolto: in cancelleriaaggiunto: ....

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

    Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti gia' pendenti alla data del 28 febbraio 2023".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art281sexies · fonte del testo

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