Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Tributi (in generale)

Accertamento tributario (nozione)

Sottovoce della voce 177 nella classificazione del Massimario

148 massime, da pronunce dal 7 gennaio 2025 al 28 maggio 2026

Pagina 3 di 3 delle massime

Massime della Corte di cassazione

Dalla 101ª alla 148ª delle 148 massime di questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 23166/2025

    Avviso di accertamento › Notifica

    Codice dell’amministrazione digitale - Enti locali - Notifica degli atti impositivi a mezzo PEC - Regime anteriore alla novella dell’art. 6 del d.lgs. n. 82 del 2005 - Fattispecie.

    In base alla disciplina posta dal Codice dell'amministrazione digitale, ancor prima della novella dell'art. 6 del d.lgs. n. 82 del 2005, ad opera dell'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 179 del 2016 e dell'art. 2, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 217 del 2017 e della stessa introduzione di un sesto comma nell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, ad opera dell'art. 7 quater, commi 6 e 7, del d.l, n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016, agli Enti locali doveva ritenersi consentita la notifica dei propri atti impositivi a mezzo di posta elettronica certificata. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, dichiarando la legittimità della notifica, eseguita il 10 dicembre 2013, a mezzo PEC, di un avviso di accertamento emesso per il recupero a tassazione dell'ICI dovuta dal contribuente per l'anno 2008).

    Rv. 675510-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 403 ↗Art. 60 Accertamento imposte sui redditiDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 22903/2025

    Avviso di accertamento

    Cessionario in regime di "reverse charge" - Notificazione dell'atto d’irrogazione di sanzioni ex art. 20 d.lgs. n. 472 del 1997 - Raddoppio del termine per l'accertamento ex artt. 43 d.P.R. n. 600 del 1973 e 57 d.P.R. n. 633 del 1972 (ratione temporis vigenti) - Applicabilità - Mancato recupero dell’IVA indetraibile - Irrilevanza.

    Ai fini della notificazione di un atto d'irrogazione di sanzioni ad un ad un soggetto che abbia fatto uso, nella qualità di cessionario in regime di "reverse charge", di fatture per operazioni (anche solo soggettivamente) inesistenti, l'Amministrazione finanziaria può beneficiare del diverso termine previsto per l'accertamento del tributo ex art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, eventualmente raddoppiato a seguito di denuncia di fatti penalmente rilevanti ai sensi degli artt. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972 (ratione temporis vigenti), senza che vi osti il concreto mancato recupero dell'IVA indetraibile.

    Classificata anche sotto: Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) › Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.)

    Rv. 676125-02Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 468 ↗Art. 43 Accertamento imposte sui redditi · Art. 57 d.P.R. 633/1972 · Art. 20 Sanzioni tributarie · Art. 331 c.p.p.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 22829/2025

    Avviso di accertamento

    Termini per l'accertamento tributario - Raddoppio ex art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte con legge n. 208 del 2015 - Applicabilità accertamenti integrativi ex art. 43, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 4, del D.P.R. n. 633 del 1972 - Sussistenza - Condizioni - Fondamento.

    In tema di accertamento tributario, in presenza dei presupposti per il raddoppio dei termini, ex art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF ed ex art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA, nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte dalla l. n. 208 del 2015, l'istituto opera anche in relazione agli eventuali accertamenti integrativi ex art. 43, comma 4, del detto d.P.R. e art. 57, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, relativi al medesimo anno di imposta, a prescindere dalla sussistenza o meno di autonomi profili di responsabilità penale, poiché il termine raddoppiato si sostituisce una volta per tutte a quello originario.

    Rv. 675504-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 397 ↗Art. 57 d.P.R. 633/1972 · Art. 43 Accertamento imposte sui redditiDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 22274/2025

    Avviso di accertamento

    La responsabilità dei soci in relazione al debito tributario della società estinta, a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, ai sensi sia dell'art. 36, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973 che dell'art. 2495, comma 2, c.c., richiede un atto impositivo, distinto e successivo rispetto a quello emesso nei confronti della società, a condizione che la pretesa tributaria nei confronti di quest'ultima si sia consolidata.

    Classificata anche sotto: Società › Di capitali

    Rv. 676123-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 390 ↗Art. 2495 c.c. · Art. 36 Riscossione imposte sul reddito · Art. 60 Accertamento imposte sui redditi · Art. 19 Disposizioni sul processo tributario e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 21795/2025

    Valutazione della base imponibile › Accertamento induttivo o sintetico

    Apparecchi da intrattenimento - Prelievo erariale unico (PREU) dovuto dal concessionario - Determinazione della base imponibile - Ragioni - Fattispecie.

    In tema apparecchi da intrattenimento, la base imponibile del prelievo erariale unico (PREU) dovuto dal concessionario è costituita dalle somme giocate dagli utenti, determinate attraverso i dati memorizzati nei contatori degli apparecchi; ciò postula un costante controllo sul regolare funzionamento di questi e sul loro collegamento alla rete, per garantire la continuità delle registrazioni, l'attendibilità dei dati registrati e la loro regolare rilevazione da parte del concessionario e dell'Amministrazione, con obbligo del gestore di comunicare tempestivamente le circostanze incidenti sul collegamento alla rete. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso l'obbligo di pagamento del PREU per il periodo in cui gli apparecchi erano inutilizzabili perché sottoposti a sequestro o a manutenzione, senza accertare se la manutenzione aveva avuto carattere straordinario e, in ogni caso, se tali inutilizzabilità erano state regolarmente comunicate dal gestore).

    Rv. 675469-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 78 ↗Art. 110 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 21271/2025

    Avviso di accertamento

    Accertamenti “a tavolino” - Disciplina anteriore all’entrata in vigore dell’art. 6-bis della l. n. 212 del 2000 - Contraddittorio endoprocedimentale - Tributi cd. armonizzati - Obbligatorietà - Inosservanza - Conseguenze - Invalidità dell’atto - Presupposti - Tributi non armonizzati - Applicabilità - Condizioni.

    In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali c.d. "a tavolino", nella disciplina applicabile prima dell'entrata in vigore dell'art. 6-bis della l. n. 212 del 2000 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. e, del d.lgs. n. 219 del 2023, a sua volta richiamato e interpretato ex artt. 7 e 7-bis del d.l. n. 39 del 2024, convertito con modd. dalla l. n. 67 del 2024), l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale vige, quanto ai tributi cd. non armonizzati, solo se espressamente previsto, mentre ha valenza generalizzata per soli tributi cd. armonizzati, comportando la relativa violazione l'invalidità dell'atto, purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto gli elementi in fatto che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, fittizia o strumentale, tale essendo quella non idonea a determinare un risultato diverso del procedimento impositivo, secondo una valutazione probabilistica ex ante spettante al giudice di merito.

    Rv. 675643-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 17 ↗Art. 6-bis Statuto del contribuenteDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 21397/2025

    Avviso di accertamento › Notifica

    Notificazione ex art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 - Diligenza richiesta al notificante - Contenuto - Onere del notificante di indagini oltre le risultanze dei pubblici registri - Esclusione - Fondamento -Fattispecie.

    In tema di notifica degli atti impositivi, l'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede, secondo la regola generale dell'art. 1147 c.c., e non può, perciò, tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che vada oltre quanto risultante dai pubblici registri. (Nella fattispecie in esame, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito, che avevano ritenuto legittima la notifica dell'avviso di accertamento secondo il rito degli irreperibili, non essendo possibile la notifica presso la residenza del contribuente, trasferitosi in luogo sconosciuto, e non essendovi l'obbligo per l'agente notificatore di effettuare ulteriori ricerche sulla base di documentazione non anagrafica, quali le utenze domestiche).

    Rv. 675498-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 380 ↗Art. 60 Accertamento imposte sui redditiDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 21403/2025

    Tipi e sistemi di accertamento › Accertamento catastale (catasto)

    Classificazione catastale - Immobili di proprietà dei consorzi di bonifica - Distinzione tra tipologie di impianti - Necessità - Fondamento - Conseguenze.

    Ai fini della classificazione catastale, nell'ambito delle attività dei consorzi di bonifica occorre distinguere fra gli impianti il cui utilizzo è strettamente funzionale alla finalità pubblicistica di bonifica, che discende direttamente dalle previsioni di cui al r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, e gli impianti che, invece, ineriscono ad attività prettamente commerciali e industriali svolte dal consorzio, non giustificando di per sè le generali finalità istituzionali dell'ente il classamento dei beni di cui è titolare nella categoria E.

    Rv. 675514-02Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 381 ↗Art. 857 c.c. · Art. 862 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 21025/2025

    Avviso di accertamento › Notifica

    Notifica di atti tributari - Variazione della residenza anagrafica del contribuente - Opponibilità all'Ente impositore - Decorso di sessanta giorni dall'iscrizione nei registri comunali - Sufficienza - Comunicazione all'Ufficio - Irrilevanza.

    In materia di notificazione degli atti tributari relativi alle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 58, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973, la variazione della residenza anagrafica del contribuente è opponibile all'ente impositore e all'incaricato per la riscossione, decorso il termine di legge di sessanta giorni dall'intervenuta iscrizione nei registri comunali, indipendentemente dalla sua comunicazione all'Ufficio.

    Classificata anche sotto: Tributi erariali diretti › Accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972)

    Rv. 676115-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 470 ↗Art. 58 Accertamento imposte sui redditiDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 20093/2025

    Avviso di accertamento

    Avviso di accertamento - Agenzia delle Entrate - Sottoscrizione del capo dell’ufficio o di un suo delegato - Direttore provinciale - Legittimazione - Sussistenza.

    Avviso di accertamento › Sottoscrizione

    In tema di avviso di accertamento, agli effetti dell'art. 42, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, il capo dell'ufficio abilitato a sottoscrivere l'atto o a delegare altri a farlo deve individuarsi - con riferimento al segmento rilevante dell'articolazione ordinamentale dell'Agenzia delle entrate - nel direttore provinciale, con esclusione, salvo delega, di funzionari al vertice di articolazioni interne all'ufficio corrispondente.

    Rv. 675494-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 368 ↗Art. 42 Accertamento imposte sui redditi · Art. 57 Accertamento imposte sui redditiDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 20093/2025

    Avviso di accertamento

    Sottoscrizione - Delega ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Natura - Delega di firma - Omessa indicazione della durata - Nullità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

    Avviso di accertamento › Sottoscrizione

    La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita, ai sensi dell'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, dal dirigente a un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente, avendo natura di delega di firma e non di funzioni, non richiede, per la sua validità, l'indicazione del nominativo del soggetto delegato, né del termine di validità, poiché tali elementi possono essere individuati anche mediante ordini di servizio, idonei a consentire ex post la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata, ritenendo non assolto l'onere incombente all'Amministrazione finanziaria, in presenza di contestazione, mediante la produzione in giudizio di un ordine di servizio meramente confermativo di disposizioni organizzative precedenti, senza produrre quella, tra queste, contenente l'attribuzione del potere di sottoscrivere ad una determinata persona o comunque a chi occupa una determinata posizione nell'organigramma dell'ufficio).

    Rv. 675494-02Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 367 ↗Art. 42 Accertamento imposte sui redditi · Art. 57 Accertamento imposte sui redditiDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 19827/2025

    Imposta assolta sugli acquisti di carburante - Sistema antecedente all'abrogazione del d.P.R. n. 444 del 1997 - Detraibilità dell'IVA - Condizioni - Redazione delle schede carburanti di cui all'art. 1 del d.P.R. n. 444 del 1997 - Necessità - Diverso trattamento degli autotrasportatori per conto di terzi - Violazione degli artt. 3 e 53 Cost. - Esclusione - Fondamento.

    In tema di imposte dirette e di IVA, nel sistema anteriore all'abrogazione del d.P.R. n. 444 del 1997 a far data dal 1° gennaio 2019, la possibilità di detrarre dall'imposta dovuta quella assolta per l'acquisto di carburanti destinati ai mezzi impiegati per l'esercizio dell'impresa è subordinata alla redazione della scheda carburante di cui all'art. 1 del citato d.P.R., anche ove si tratti di mezzi destinati alla vendita, giacché la norma non distingue tra questi ultimi e quelli impiegati per attività strumentali al raggiungimento dell'oggetto sociale; né il diverso regime previsto dall'art. 6 per gli autotrasportatori di cose per conto terzi viola gli artt. 3 e 53 Cost., in quanto la previsione di limiti di applicabilità a determinate categorie di contribuenti costituisce legittimo elemento di differenziazione.

    Rv. 676197-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 363 ↗Art. 3 cost. · Art. 53 cost.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 18163/2025

    Cartella di pagamento ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 - Omesso pagamento di quanto risulta nella dichiarazione - Obbligo di preventivo contraddittorio ex art. 6, comma, 5, legge n. 212 del 2000, ratione temporis vigente - Esclusione - Sanzioni ed interessi - Debenza.

    L'art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000, vigente ratione temporis, non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo, in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione che non ricorre quando la cartella sia stata emessa in ragione del mero mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione, sicché in tale ipotesi non è dovuta comunicazione di irregolarità, né, in ogni caso, dalla omissione di detta comunicazione può derivare la non debenza o la riduzione delle sanzioni e degli interessi di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997, vigente ratione temporis.

    Rv. 675512-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 342 ↗Art. 36-bis Accertamento imposte sui redditiDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 18169/2025

    Tipi e sistemi di accertamento › Accertamento catastale (catasto)

    Rendita catastale - Attribuzione a seguito di procedura DOCFA - Termine ex art.12, comma 7, l. n.212 del 2000 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

    Il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, non è applicabile nel caso di attribuzione della rendita catastale a seguito di procedura DOCFA, in quanto la relativa disciplina - contenuta nel d.m. 19 aprile 1994, n. 701, richiamato dal d.m. 26 luglio 2012 - garantisce pienamente la partecipazione e l'interlocuzione del contribuente nella fase anteriore all'emissione dell'atto di classamento ed attribuzione della rendita da parte dell'Amministrazione finanziaria, di modo che quest'ultima, ove intenda discostarsi dalla proposta, non è tenuta - in assenza di specifiche disposizioni in tal senso - ad attivare preventivamente il contraddittorio endo-procedimentale, senza che ciò contrasti con gli artt. 41, 47 e 48 della CDFUE, valevoli solo per i tributi armonizzati.

    Rv. 676108-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 343 ↗Art. 12 Statuto del contribuente · Art. 63 c.a.d.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 16045/2025

    Valutazione della base imponibile › Accertamento induttivo o sintetico

    Accertamento mediante studi di settore - Riduzione di un anno dei termini di decadenza - Art. 10, comma 9, del d.l. n. 201 del 2011 - Ambito di applicazione - Commercianti al dettaglio di generi di monopolio - Esclusione.

    In tema di accertamento mediante studi di settore, la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività accertativa, di cui agli artt. 43, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, prevista dall'art. 10 del d.l. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, non si applica alla categoria dei commercianti al dettaglio di generi di monopolio.

    Rv. 675179-01Rassegna di giugno 2025, p. 170 ↗Art. 43 Accertamento imposte sui redditi · Art. 57 d.P.R. 633/1972Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 16163/2025

    Avviso di accertamento › Notifica

    Nullità - Tempestiva proposizione del ricorso da parte del contribuente - Sanatoria ex art. 156, comma 3, c.p.c. - Applicabilità - Fondamento.

    In caso di nullità (provocata da qualunque vizio) della notifica degli avvisi di accertamento trovano applicazione, in virtù dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, le norme sulle notificazioni nel processo civile ed il relativo regime delle nullità e delle sanatorie, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l'effetto di sanare, con effetto ex tunc, la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 c.p.c.

    Rv. 675138-01Rassegna di giugno 2025, p. 171 ↗Art. 156 c.p.c. · Art. 60 Accertamento imposte sui redditiDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 15274/2025

    Avviso di accertamento

    Imposte sui redditi - Società di capitali a ristretta base sociale - Presunzione di attribuzione ai soci di maggiori utili - Determinazione - Individuazione di componenti positive di reddito - Disconoscimento di componenti negative - Equiparazione - Onere della prova contraria a carico del contribuente.

    Nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, la presunzione di distribuzione degli utili nella società a ristretta base sociale opera non solo per le maggiori componenti positive di reddito accertate, ma anche per le componenti negative disconosciute, con conseguente onere della prova contraria a carico dei soci.

    Rv. 675657-02Rassegna di giugno 2025, p. 157 ↗Art. 37 Accertamento imposte sui redditi · Art. 38 Accertamento imposte sui redditi · Art. 39 Accertamento imposte sui redditiDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 15196/2025

    Avviso di accertamento › Notifica

    In tema di notificazione di atti d'imposizione tributaria nelle aree colpite dal sisma Abruzzo del 2009, il contribuente, con domicilio fiscale sito nella cd. "zona rossa", non versa in condizioni di irreperibilità relativa, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., bensì di irreperibilità assoluta, secondo la disciplina dell'art. 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973, con la conseguenza che l'Agenzia delle entrate è esonerata dall'invio delle comunicazioni successive all'affissione dell'avviso di deposito; ne consegue, inoltre, che, essendo il contribuente soggetto all'onere di comunicare all'ufficio tributario le variazioni del proprio domicilio fiscale, l'amministrazione finanziaria è sgravata dal compito di ricercarlo fuori dall'ultimo domicilio fiscale noto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che, ritenendo applicabile il regime della irreperibilità relativa, aveva ritenuto invalida la notificazione degli atti di accertamento al contribuente domiciliato in "zona rossa" in difetto dell'invio della raccomandata informativa, nonostante il contribuente stesso non avesse assolto al suo onere informativo relativo alla comunicazione all'ufficio delle variazioni domiciliari).

    Classificata anche sotto: Procedimento civile › Notificazione · Riscossione delle imposte › Riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972)

    Rv. 675095-01Rassegna di giugno 2025, p. 155 ↗Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 14950/2025

    Rientro di capitali cc.dd.

    "scudati" - Limite all'accesso ai benefici fiscali di cui all'art. 14, comma 7, d.l. n. 350 del 2001, conv. con modif. dalla l. n. 409 del 2001 - Avvio di attività di accertamento tributario prima della dichiarazione di emersione - Interpretazione - Accertamento tributario in materia di disponibilità finanziarie all'estero. In materia di scudo fiscale, l'art. 14, comma 7, del d.l. n. 350 del 2001, conv. con modif. dalla l. n. 409 del 2001, richiamato dall'art. 13-bis del d.l. n. 78 del 2009, conv. con modif. dalla l. n. 102 del 2009, non consente al contribuente di accedere ai benefici d'imposta previsti per il rimpatrio delle attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori dal territorio dello Stato se, alla data di presentazione dell'apposita dichiarazione riservata, è stata già constatata una violazione in materia di detenzioni finanziarie all'estero o, comunque, è già iniziata un'attività di "accertamento tributario e contributivo di cui gli interessati hanno avuto formale conoscenza", dovendo intendersi tale ultima preclusione limitata ai casi in cui l'accertamento in corso possa condurre alla contestazione di violazioni in materia di detenzione di attività finanziarie all'estero, essendo irragionevole un'interpretazione riferita ad ogni tipo di indagine fiscale, in quanto comporterebbe un limite all'accesso al beneficio in fase anteriore alla contestazione più stringente di quello previsto per il caso in cui la violazione è già stata contestata.

    Rv. 675094-01Rassegna di giugno 2025, p. 152 ↗Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 14630/2025

    Tipi e sistemi di accertamento › Accertamento catastale (catasto)

    Revisione delle rendite catastali urbane - Previa "visita sopralluogo" dell'ufficio - Necessità - Condizioni.

    In tema di estimo catastale, la revisione delle rendite catastali urbane in assenza di variazioni edilizie non richiede la previa "visita sopralluogo" dell'ufficio, né il sopralluogo è necessario quando il nuovo classamento consegua ad una denuncia di variazione catastale presentata dal contribuente, atteso che le esigenze sottese al sopralluogo ed al contraddittorio si pongono solo in caso di accertamento d'ufficio giustificato da specifiche variazioni dell'immobile.

    Rv. 675081-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 393 ↗Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 14542/2025

    Tipi e sistemi di accertamento › Accertamento catastale (catasto)

    Immobili a destinazione speciale - Determinazione della rendita catastale - Art.1, comma 21, della l. n. 208 del 2015 - Impianti funzionali all'attività produttiva - Esclusione dalla tassazione - Presentazione della richiesta di aggiornamento dei dati catastali - Necessità.

    In tema immobili a destinazione speciale, l'art. 1, commi da 21 a 23, l. n. 208 del 2015 nella parte in cui prevede, ai fini della determinazione della rendita catastale, l'esclusione dalla base imponibile degli impianti funzionali all'attività produttiva postula che il contribuente presenti una richiesta di aggiornamento dei dati catastali di immobile iscritto.

    Rv. 675267-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 391 ↗Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 13851/2025

    Avviso di accertamento

    Accertamento tributario - Verifiche - Rispetto del termine dilatorio - Necessità - Tributi armonizzati - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Esclusione - Prova di "resistenza" - Necessità - Esclusione - Fondamento.

    In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, nelle ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, opera una valutazione ex ante in merito alla necessità del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, sanzionando con la nullità l'atto impositivo emesso ante tempus, anche nell'ipotesi di tributi armonizzati, senza che, pertanto, ai fini della relativa declaratoria debba essere effettuata la prova di resistenza, invece necessaria, per i soli tributi armonizzati, ove la normativa interna non preveda l'obbligo del contraddittorio con il contribuente nella fase amministrativa (ad es., nel caso di accertamenti cd. a tavolino), ipotesi nelle quali il giudice tributario è tenuto a effettuare una concreta valutazione ex post sul rispetto del contraddittorio.

    Rv. 675072-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 382 ↗Art. 12 Statuto del contribuente · Art. 111 cost.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 13818/2025

    Avviso di accertamento

    Accertamento tributario - Contraddittorio endoprocedimentale - Tributi "non armonizzati" - Applicabilità - Condizioni - Specifica previsione normativa - Necessità.

    In tema di accertamento tributario, l'obbligo dell'amministrazione finanziaria di attivare il contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente sussiste, per i tributi non armonizzati, esclusivamente nelle ipotesi in cui esso risulti sancito da una specifica previsione normativa.

    Rv. 675071-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 381 ↗Art. 12 Statuto del contribuenteDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 13732/2025

    Tipi e sistemi di accertamento › Accertamento catastale (catasto)

    Immobili a destinazione speciale - Rideterminazione della rendita catastale - Art. 1, commi 21 e 22, della l. n. 208 del 2015 - Rinvio per relationem alla circolare dell’Agenzia del territorio 30 novembre 2012 n. 6/T - Abrogazione in parte qua - Esclusione - Conseguenze in tema di impianti eolici.

    In materia di catasto, l'art. 1, commi 21 e 22, della l. n. 208 del 2015 (in vigore dall'1 gennaio 2016) non ha abrogato, nemmeno in forma tacita, l'art. 1, comma 244, della l. n. 190 del 2014, con riguardo al rinvio per relationem - con l'attribuzione di valore normativo - alla circolare emanata dall'Agenzia del territorio il 30 novembre 2012, n. 6/T (con i relativi allegati), in ordine alle metodologie alternative di stima diretta degli immobili a destinazione speciale, essendosi limitato a ridefinire l'oggetto rilevante ai fini della determinazione della rendita, sicché la rendita degli impianti eolici, escluso il computo delle torri e degli aerogeneratori per la loro strumentalità al processo produttivo, va determinata in base al procedimento indiretto con "approccio di costo", con esclusivo riguardo al valore degli immobili residui, ossia al valore del suolo, delle fondazioni, della piazzola e della cabina prefabbricata, rispetto ai quali soltanto si potrà tener conto delle spese tecniche, del profitto dell'imprenditore e degli oneri finanziari.

    Rv. 675070-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 380 ↗Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 13322/2025

    Valutazione della base imponibile › Accertamento analitico › Integrazione

    Documentazione extracontabile - Rinvenimento presso la sede di altra società con cui la contribuente ha stipulato contratti di cessione di prestazioni di servizi a suo beneficio nello svolgimento della propria attività di impresa - Utilizzabilità ai fini dell'accertamento - Sussistenza - Fondamento.

    In tema di accertamento analitico, la documentazione extracontabile legittimamente rinvenuta presso la sede di altra società, dei cui servizi la contribuente ha beneficiato nello svolgimento della propria attività di impresa, costituisce elemento probatorio, sia pure meramente presuntivo, utilmente valutabile indipendentemente dal contestuale riscontro di irregolarità nella tenuta della contabilità ed è anzi particolarmente attendibile, perché precostituita in data anteriore al processo e non redatta ai fini della controversia poi insorta.

    Rv. 675057-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 372 ↗Art. 39 Accertamento imposte sui redditi · Art. 2697 c.c. · Art. 2727 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 13132/2025

    Avviso di accertamento › Notifica

    Notificazione ex art. 60, comma 7, d.P.R. n. 600 del 1973 (ratione temporis applicabile) - Perfezionamento - Data di ricezione della raccomandata di avviso o di conferma - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

    La procedura di notificazione prevista dall'art. 60, comma 7, del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo ratione temporis applicabile, non ricalca lo schema di notificazione agli irreperibili, ma costituisce una deroga allo schema della notificazione per posta elettronica, sicché la notifica si perfeziona a prescindere dalla data di ricezione della raccomandata di avviso o di conferma.

    Rv. 674620-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 222 ↗Art. 60 Accertamento imposte sui redditiDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 12864/2025

    Avviso di accertamento › Notifica

    Atto impositivo intestato e diretto esclusivamente ad una società - Notificazione a persona fisica estranea ad ogni pretesa tributaria, solidale o sanzionatoria - Difetto di legittimazione passiva in proprio - Sussistenza.

    La persona fisica alla quale è stato notificato un atto impositivo, che non reca nessuna pretesa tributaria (neppure in via solidale o sanzionatoria) nei suoi confronti essendo intestato e diretto esclusivamente nei riguardi di una società, non è legittimata ad impugnarlo in proprio, neanche al fine di negare di possedere la qualità ed il potere rappresentativo in ragione dei quali gli è stata indirizzata la notifica dello stesso atto.

    Rv. 675048-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 366 ↗Art. 100 c.p.c. · Art. 382 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 11474/2025

    Avviso di accertamento › Notifica

    La nullità della notifica dell'atto prodromico a quello oggetto di successiva impugnazione da parte del contribuente non è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., ove il vizio dedotto sia unicamente la mancata notifica dell'atto presupposto, dovendo quest'ultimo in tal caso essere oggetto di tempestiva ed autonoma impugnazione.

    Classificata anche sotto: Riscossione delle imposte › A mezzo ruoli (tributi diretti) (disciplina anteriore alla riforma tributaria del 1972)

    Rv. 675023-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 352 ↗Art. 156 c.p.c. · Art. 159 c.p.c. · Art. 160 c.p.c. · Art. 19 Disposizioni sul processo tributarioDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 11303/2025

    In materia di contributi riscossi dai consorzi di bonifica, l'emissione di un avviso di notifica, quale atto atipico di messa in mora e di preavviso dell'iscrizione a ruolo, determina la sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione del giudizio riguardante l'impugnazione dell'avviso di pagamento (atto atipico di invito bonario al pagamento), sulla cui base non possono più essere avanzate pretese tributarie di alcun genere, dovendosi avere riguardo unicamente all'atto che lo ha integralmente sostituito e alla controversia sorta dalla relativa impugnazione.

    Classificata anche sotto: Consorzi

    Rv. 674879-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 351 ↗Art. 19 Disposizioni sul processo tributario · Art. 53 cost. · Art. 100 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 11192/2025

    Avviso di accertamento

    Deduzione costi pluriennali - Derivanti da impianti realizzati su beni altrui - Regime ex art. 108 TUIR e art. 2426 n. 5 c.c. - Durata ammortamento collegata alla futura utilità dell’impianto - Limite.

    In tema di deduzione di costi pluriennali, quelli derivanti da impianti realizzati su beni altrui risultano disciplinati, ai sensi dell'art. 108 d.P.R. n. 917 del 1986, sulla base del criterio sancito dall'art. 2426, n. 5., c.c. che prevede che la durata dell'ammortamento sia regolata sulla base della relativa utilità futura dell'impianto, avendosi in ogni caso come limite massimo quello della residua vigenza del titolo in base al quale il contribuente dispone del bene a cui l'impianto stesso accede.

    Classificata anche sotto: Tributi erariali diretti › Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) (tributi posteriori alla riforma del 1972)

    Rv. 674967-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 350 ↗Art. 2426 c.c. · Art. 108 t.u.i.r.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 9910/2025

    Controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 - Comunicazione di irregolarità - Poste non deducibili - Diniego di istanza di rimborso - Sussistenza - Fondamento.

    In tema di controllo automatizzato, ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, la comunicazione di irregolarità, contenente il rilievo di poste non deducibili, è finalizzata a ridurre i crediti di imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione e costituisce un atto d'esercizio della potestà impositiva, diretto a portare a conoscenza del contribuente una ben precisa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti, che vale anche ad esprimere il diniego alla richiesta di rimborso dello stesso contribuente fondata su detti crediti di imposta disconosciuti.

    Rv. 674942-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 331 ↗Art. 36-bis Accertamento imposte sui redditiDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 9379/2025

    Tipi e sistemi di accertamento › Accertamento catastale (catasto)

    Frazionamento di immobile in distinte unità - Attribuzione automatica della medesima tipologia catastale - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

    In ipotesi di frazionamento di un immobile in distinte unità, la tipologia catastale dell'edificio non si estende automaticamente a queste ultime, dovendosi tener conto delle condizioni concrete e delle caratteristiche - intrinseche ed estrinseche - delle stesse. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito secondo cui le nove unità immobiliari derivanti dal frazionamento di un edificio accatastato come A/8 - di dimensioni inferiori a 209 mq e senza finiture superiori all'ordinario - non potevano ritenersi unità autonome, costituendo, invece, appartamenti condominiali, per i quali doveva ritenersi appropriato l'accatastamento nella categoria A/2, classe 4, proposto dalla contribuente).

    Rv. 674773-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 323 ↗Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 9278/2025

    Tipi e sistemi di accertamento › Accertamento catastale (catasto)

    Classamento delle rendite catastali - Inosservanza del termine di cui all'art. 2, comma 3, d.P.R. n. 138 del 1998 - Successiva revisione parziale ex art. 1, comma 335, della l. n. 311 del 2004 - Illegittimità - Esclusione.

    In tema di classamento delle rendite catastali, l'inosservanza del termine stabilito dall'art. 2, comma 3, del d.P.R. n. 138 del 1998, per la delimitazione del territorio comunale in microzone, non comporta l'illegittimità della successiva revisione parziale del classamento delle unità immobiliari private site all'interno delle medesime microzone, in attuazione dell'art. 1, comma 335, della l. n. 311 del 2004.

    Rv. 674741-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 322 ↗Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 9085/2025

    Avviso di accertamento › Notifica

    In tema di riscossione coattiva, è valida la notifica della cartella di pagamento intestata a società di persone effettuata a mani di uno dei soci dopo l'estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese, in ragione del peculiare fenomeno di tipo successorio in virtù del quale i soci subentrano nelle medesime obbligazioni sociali inadempiute e della sussistenza dell'interesse dell'Amministrazione a procurarsi un titolo anche nei loro confronti. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza che aveva dichiarato la nullità della notifica effettuata al socio accomandatario, nella sua qualità di coobligato in solido, senza la preventiva escussione del patrimonio societario, attribuendo così erroneamente alla cartella esattoriale emessa ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 la natura di atto esecutivo).

    Classificata anche sotto: Riscossione delle imposte › Riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972)

    Rv. 674936-02Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 321 ↗Art. 2495 c.c. · Art. 65 Accertamento imposte sui redditiDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 9001/2025

    Omessa esibizione dei documenti in sede amministrativa - Inutilizzabilità in sede contenziosa - Condizioni - Invito dell'Amministrazione - Onere della prova.

    In tema di accertamento tributario, l'omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa determina l'inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa, prevista dall'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, solo in presenza dello specifico presupposto, la cui prova incombe sull'Amministrazione, costituito dall'invito specifico e puntuale all'esibizione, accompagnato dall'avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza.

    Rv. 674867-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 315 ↗Art. 32 Accertamento imposte sui redditiDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 8749/2025

    Valutazione della base imponibile › Accertamento induttivo o sintetico

    Accertamento con metodo induttivo ex art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 o ex art. 55 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Facoltà dell’amministrazione di prescindere dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili - Presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza - Legittimità - Inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.

    In tema di rettifica dei redditi di impresa, se l'accertamento è condotto con metodo induttivo di cui all'art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 o all'art. 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, l'amministrazione finanziaria ha facoltà di prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili, se esistenti, fondando l'accertamento su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, essendo il contribuente tenuto a dimostrare - con inversione dell'onere della prova - che l'imponibile accertato non è stato conseguito o è stato conseguito in misura inferiore rispetto a quella indicata mediante l'atto impositivo.

    Rv. 674417-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 311 ↗Art. 39 Accertamento imposte sui redditi · Art. 55 d.P.R. 633/1972 · Art. 2727 c.c. · Art. 2729 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 8505/2025

    Avviso di accertamento

    Contestazione del contribuente sulla legittimazione del sottoscrittore - Prova a carico dell'Amministrazione - Fondamento ed oggetto.

    In caso di contestazione specifica, da parte del contribuente, dei requisiti di legittimazione del sottoscrittore dell'avviso di accertamento, l'Amministrazione finanziaria è tenuta, anche per il principio di vicinanza della prova, a dimostrare la sussistenza della delega, potendo produrla anche nel secondo grado di giudizio, in quanto la presenza o meno della sottoscrizione dell'avviso di accertamento non attiene alla legittimazione processuale.

    Rv. 674410-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 309 ↗Art. 42 Accertamento imposte sui redditi · Art. 2697 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 8565/2025

    Avviso di accertamento

    Contraddittorio preventivo - Principio fondamentale dell'Unione europea - Prerogativa assoluta - Esclusione - Restrizioni - Ammissibilità - Condizioni.

    In tema di contraddittorio preventivo, il principio fondamentale dell'Unione europea del rispetto dei diritti della difesa endoprocedimentale non costituisce una prerogativa assoluta, ma può soggiacere a restrizioni rispondenti a obiettivi di interesse generale unionale, quale quello di procedere al recupero tempestivo delle entrate proprie.

    Rv. 674339-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 308 ↗Art. 32 Accertamento imposte sui redditiDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 2385/2025

    Avviso di accertamento

    Avviso di accertamento - Elusione fiscale - Violazione del contraddittorio preventivo - Profilo di nullità non denunciato dal ricorrente - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Conseguenze.

    In tema di contestazioni di tipo antielusivo, la natura impugnatoria del giudizio tributario implica la non rilevabilità d'ufficio di profili di nullità dell'atto differenti da quelli specificamente denunciati dal ricorrente, salve le ipotesi previste dall'art. 7-ter della l. n. 212 del 2000, ed è, pertanto, viziata da ultrapetizione la pronuncia, con cui è rilevata d'ufficio la nullità dell'avviso di accertamento per violazione del contraddittorio previsto dall'art. 37-bis, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, introdotto dal d.lgs. n. 358 del 1997, ove il contribuente abbia invece denunciato il vizio di motivazione dell'atto medesimo.

    Rv. 673827-01Rassegna di gennaio 2025, p. 153 ↗Art. 37-bis Accertamento imposte sui redditi · Art. 7-ter Statuto del contribuenteDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 2229/2025

    Avviso di accertamento

    Avviso di pagamento per un maggior importo non versato di accisa - Differenza tra l'importo fatturato nella contabilità e quello indicato dal contribuente nelle dichiarazioni di consumo - Obbligo di motivazione previsto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 - Sufficienza - Rettificazioni contabili successive - Limiti.

    In tema di accertamento, l'avviso di pagamento, che ricostruisce il maggior importo dovuto e non versato a titolo di accisa sulla base di una mera operazione aritmetica, incentrata sulla differenza tra l'importo fatturato risultante dalla contabilità del contribuente (corrispondente ai dati contenuti nei registri IVA e nelle liquidazioni IVA periodiche) e l'importo indicato da quest'ultimo nelle dichiarazioni di consumo presentate ai sensi dell'art. 26, comma 13, T.U. 26/10/1995, n. 504, non viola l'obbligo di motivazione previsto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000, con la conseguenza che eventuali rettificazioni contabili, come l'emissione di note di credito, successive all'accertamento dell'amministrazione finanziaria, possono essere eventualmente utilizzate dal contribuente per fornire la prova contraria della maggior imposta contestata come dovuta.

    Rv. 673694-01Rassegna di gennaio 2025, p. 151 ↗Art. 26 Testo unico le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative · Art. 7 Statuto del contribuenteDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 1907/2025

    Avviso di accertamento › Notifica

    Imposta di registro - Avviso di liquidazione - Comunicazione anticipatoria con e-mail - Atto atipico impugnabile - Esclusione - Fondamento.

    In tema di imposta di registro, la comunicazione, che anticipa l'avviso di liquidazione al contribuente a mezzo e-mail da parte dell'Agenzia, non è un atto atipico impugnabile, ma solo il mezzo di comunicazione dell'avviso stesso, con la conseguenza che l'impugnazione proposta è riferita all'atto lesivo e non alla e-mail, vista la coincidenza integrale tra quanto anticipato e l'avviso di accertamento formalmente notificato successivamente, già perfetto e valido sin dal momento della sua emissione.

    Classificata anche sotto: Tributi erariali diretti

    Rv. 673803-01Rassegna di gennaio 2025, p. 146 ↗Art. 19 Disposizioni sul processo tributario · Art. 2 Disposizioni sul processo tributarioDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 1621/2025

    Avviso di accertamento › Notifica

    Notificazione di atto impositivo - Indirizzo p.e.c. non valido o inattivo - Deposito telematico presso InfoCamere - Successiva comunicazione a mezzo raccomandata - Prova della ricezione della raccomandata informativa (CAD) - Esclusione.

    In tema di trasmissione degli atti tributari, la notificazione di un atto impositivo a mezzo di p.e.c. ai sensi dell'art. 60, comma 7, del d.P.R. n. 600 del 1973, applicabile ratione temporis, si esegue - quando l'indirizzo di posta è inabile alla ricezione delle comunicazioni per negligenza del contribuente - mediante il deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e l'invio di una raccomandata informativa al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, senza la necessità di provare l'avvenuta ricezione della stessa, a differenza di quanto previsto per la notifica a mezzo posta ordinaria a destinatario temporaneamente assente, rispetto alla quale vige l'obbligo di produrre la relata di notifica della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito (CAD).

    Rv. 673580-01Rassegna di gennaio 2025, p. 141 ↗Art. 60 Accertamento imposte sui redditiDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 788/2025

    Concordato tributario (adesione del contribuente all'accertamento)

    Accertamento con adesione - Ipotesi previste dall'art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 218 del 1997 - Alternatività - Conseguenze.

    In tema di accertamento con adesione, le ipotesi, elencate dall'art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 218 del 1997, in cui l'intervenuta definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dall'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, sono fra loro alternative e, pertanto, la definizione con adesione dell'accertamento parziale consente, ai sensi della lettera b) del citato art. 2, comma 4, l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini predetti, indipendentemente dalla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'Ufficio, come invece richiesto nella diversa ipotesi prevista dalla precedente lettera a).

    Rv. 673699-01Rassegna di gennaio 2025, p. 130 ↗Art. 2 Accertamento con adesione · Art. 41-bis Accertamento imposte sui redditi · Art. 43 Accertamento imposte sui redditi · Art. 54 d.P.R. 633/1972 e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 600/2025

    Avviso di accertamento

    Termini di decadenza - Raddoppio - Condizioni - Obbligo di denuncia penale - Sufficienza.

    In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini, nel testo vigente ratione temporis, consegue al mero riscontro di fatti comportanti l'obbligo di denuncia penale ai sensi dell'art. 331 c.p.p., indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia, dall'inizio dell'azione penale e dall'accertamento penale del reato, anche se l'azione penale non è perseguita o è intervenuta una decisione penale di proscioglimento, di assoluzione o di condanna.

    Rv. 673712-01Rassegna di gennaio 2025, p. 121 ↗Art. 331 c.p.p. · Art. 57 d.P.R. 633/1972Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 600/2025

    Avviso di accertamento

    Accertamento - Raddoppio dei termini - Applicabilità all’IRAP - Esclusione - Fondamento.

    In tema di accertamento, il cd. raddoppio dei termini, previsto dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, non si applica all'IRAP, poiché le violazioni delle relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali.

    Rv. 673712-02Rassegna di gennaio 2025, p. 124 ↗Art. 43 Accertamento imposte sui redditiDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 666/2025

    Avviso di accertamento

    Termini per l'accertamento tributario - Raddoppio ex artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Presupposti - Modifiche apportate dal d.lgs. n. 128 del 2015 e dalla l. n. 208 del 2015 - Regime transitorio - Coordinamento.

    In tema di accertamento tributario, i termini previsti dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e dall'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA, come modificati dall'art. 37 del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., in l. n. 248 del 2006, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, già notificati, incidano le modifiche introdotte dall'art. 1, commi da 130 a 132, della l. n. 208 del 2015, attesa la disposizione transitoria, ivi introdotta, che richiama l'applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015, nella parte in cui sono fatti salvi gli effetti degli avvisi già notificati.

    Rv. 673681-01Rassegna di gennaio 2025, p. 124 ↗Art. 57 d.P.R. 633/1972 · Art. 43 Accertamento imposte sui redditiDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 689/2025

    Avviso di accertamento

    Sottoscrizione - Delega ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Natura - Conseguenze - Sussistenza requisiti soggettivi in capo al funzionario sottoscrittore - Presunzione.

    Avviso di accertamento › Sottoscrizione

    La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita, ai sensi dell'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, dal dirigente a un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente, avendo natura di delega di firma e non di funzioni, è un atto organizzativo interno all'ufficio, sicché, se lo stesso apparato da cui promana non ne disconosce gli effetti, deve presumersi la sussistenza, in capo al funzionario sottoscrittore, dei requisiti soggettivi dell'appartenenza ai ruoli della carriera direttiva.

    Rv. 673683-01Rassegna di gennaio 2025, p. 122 ↗Art. 42 Accertamento imposte sui redditiDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 287/2025

    Avviso di accertamento

    Contraddittorio endoprocedimentale - Nuove contestazioni successive alla notifica del p.v.c. - Termine ex art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 - Decorrenza.

    In tema di contraddittorio endoprocedimentale, la formulazione, da parte dell'Ufficio, di ulteriori rilievi o nuove contestazioni successivamente alla notifica del p.v.c., redatto a seguito di accesso, ispezione o verifica presso il contribuente e nel corso del contraddittorio instauratosi a seguito delle sue osservazioni, fa decorrere il termine di sessanta giorni, di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, a partire dal momento in cui ne viene data notizia al soggetto sottoposto a controllo e non dalla precedente data di consegna o notificazione del p.v.c., trattandosi di contestazioni non conosciute prima dal contribuente, anche se i fatti materiali posti alla base sono stati già rilevati in occasione della redazione del p.v.c. medesimo.

    Rv. 673709-01Rassegna di gennaio 2025, p. 114 ↗Art. 12 Statuto del contribuente · Art. 4 Accertamento con adesione · Art. 6 Accertamento con adesioneDove leggere la sentenza

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗ e luglio/agosto 2025 ↗.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 12, da gennaio 2025 a maggio 2026. Fonti e metodologia

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