Gli articoli 860 e 861 riaffermano l'obbligo dei proprietari degli immobili situati entro il perimetro del comprensorio di bonifica di contribuire nella spesa che non già a carico totale dello Stato, in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica, nonchè l'obbligo di eseguire le opere di competenza privata che siano d'interesse comune a più fondi o d'interesse particolare a taluno di essi. Nel disciplinare i consorzi di bonifica (art. 862), ho creduto opportuno ammettere che ad essi sia affidata anche l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle menzionate opere di competenza privata. Particolare rilievo ha la norma, di nuova formulazione, del secondo comma dell'art. 863, il quale, eliminato ogni dubbio sul carattere dei consorzi di miglioramento, dichiarandoli persone giuridiche private, dispone tuttavia che essi assumono, a pari dei consorzi di bonifica, carattere di persone giuridiche pubbliche quando, per la loro vasta estensione territoriale o per la particolare importanza delle loro funzioni, sono riconosciuti d'interesse nazionale con provvedimento dell'autorità amministrativa. L'art. 865, prevedendo infine l'ipotesi che l'inosservanza degli obblighi imposti ai proprietari sia tale da compromettere l'attuazione del piano di bonifica, consente che si faccia luogo all'espropriazione parziale o totale del fondo appartenente al proprietario inadempiente. L'espropriazione ha luogo a favore del consorzio, se questo ne fa richiesta, o, in mancanza, a favore di altra persona che si obblighi ad eseguire le opere di bonifica ed offra le opportune garanzie. Dei vincoli idrogeologici e delle difese fluviali.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 417