Codice civile

Art. 2426 c.c. — Criteri di valutazioni

Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:

  • 1)le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Puo' comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene puo' essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; ((le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile;)) 246
  • 2)il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione e' limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilita' di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa;
  • 3)l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore ((. Il minor valore)) non puo' essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata ((; questa disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all'avviamento)). Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo numero 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovra' essere motivata nella nota integrativa; 246
  • 4)le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o piu' tra dette imprese, anziche' secondo il criterio indicato al numero 1), per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonche' quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423-bis. Quando la partecipazione e' iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto ((riferito alla data di acquisizione o)) risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata puo' essere iscritto nell'attivo, purche' ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata. Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile; 246 ((5) i costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilita' pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale. I costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non e' possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non e' completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati;)) 246
  • 6)l'avviamento puo' essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto ((. L'ammortamento dell'avviamento e' effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non e' possibile stimarne attendibilmente la vita utile, e' ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa e' fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento;)) 246 ((7) il disaggio e l'aggio su prestiti sono rilevati secondo il criterio stabilito dal numero 8);)) 246 ((8) i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo;)) 246 ((8-bis) le attivita' e passivita' monetarie in valuta sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio; i conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto e' accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le attivita' e passivita' in valuta non monetarie devono essere iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto;)) 246
  • 9)le rimanenze, i titoli e le attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non puo' essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione;
  • 10)il costo dei beni fungibili puo' essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli: "primo entrato, primo uscito" o: "ultimo entrato, primo uscito"; se il valore cosi' ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa;
  • 11)i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza; ((11-bis) gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value. Le variazioni del fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva e' imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura. Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura; si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura. Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalita' di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite.)) 246
  • 12)((NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 139)). 246 ((Ai fini della presente Sezione, per la definizione di "strumento finanziario", di "attivita' finanziaria" e "passivita' finanziaria", di "strumento finanziario derivato", di "costo ammortizzato", di "fair value", di "attivita' monetaria" e "passivita' monetaria", "parte correlata" e "modello e tecnica di valutazione generalmente accettato" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.)) 246 ((Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del primo comma, numero 11-bis), sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:
  • a)il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla societa' che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci;
  • b)il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;
  • c)si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.)) 246 ((Il fair value e' determinato con riferimento:
  • a)al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali e' possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato puo' essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;
  • b)al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.)) 246 ((Il fair value non e' determinato se l'applicazione dei criteri indicati al quarto comma non da' un risultato attendibile.)) 246
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139

246

Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che le presenti modifiche si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016. Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 2) che "Le modificazioni previste dal presente decreto all'articolo 2426, comma 1, numeri 1), 6) e 8), del codice civile, possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio".

Testo vigente dal 1 gennaio 2016

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

5 pronunce che riguardano l’art. 2426 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 17060/2026

    31 maggio 2026

    In tema di trattamento dei crediti ai fini tributari, ai sensi dell'art. 106 TUIR, nella formulazione vigente ratione temporis, mentre va esclusa la possibilità di operare la svalutazione dei crediti "incagliati", ovvero di quelli vantati nei confronti di debitori in temporanea difficoltà economica, in difetto del requisito della ragionevole previsione di inesigibilità degli stessi, è possibile la svalutazione dei crediti "in sofferenza", vantati verso soggetti in stato di insolvenza, anche se non accertata giudizialmente, per la parte in relazione alla quale vi sia una ragionevole previsione, per quanto non ancora certa, della loro inesigibilità.

    Art. 2426 c.c. · Art. 2423 c.c.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 8739/2026

    8 aprile 2026

    In tema di società di comodo, ai fini della corretta iscrizione delle immobilizzazioni materiali destinate alla vendita quali "immobili merce" alla voce "rimanenze di magazzino", sottratte al test di operatività di cui all'art. 30 della l. n. 724 del 1994, anziché alla voce "immobilizzazioni", ricompresevi, deve aversi riguardo all'effettiva e concreta destinazione degli immobili al mercato della compravendita, tenuto conto, in rapporto all'attività d'impresa esercitata dal soggetto titolare, sia delle caratteristiche di obiettiva commerciabilità dei beni, che della serietà di specifiche iniziative intraprese volte realmente alla vendita, in un quadro di stretta osservanza dei principi contabili.

    Art. 2426 c.c. · Art. 2424-bis c.c. · Art. 2423-ter c.c. · Art. 30 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 11192/2025

    28 aprile 2025

    In tema di deduzione di costi pluriennali, quelli derivanti da impianti realizzati su beni altrui risultano disciplinati, ai sensi dell'art. 108 d.P.R. n. 917 del 1986, sulla base del criterio sancito dall'art. 2426, n. 5., c.c. che prevede che la durata dell'ammortamento sia regolata sulla base della relativa utilità futura dell'impianto, avendosi in ogni caso come limite massimo quello della residua vigenza del titolo in base al quale il contribuente dispone del bene a cui l'impianto stesso accede.

    Art. 2426 c.c. · Art. 108 t.u.i.r.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 9918/2025

    16 aprile 2025

    Tremonti - ambiente) - Avvio del procedimento - Individuazione - Inizio della realizzazione dell'opera - Esborso dei costi imputabili al prodotto - Consegna dei beni per l'intervento - Rilevanza. In tema di accesso alla detassazione prevista per gli investimenti ambientali dall'art. 6, commi da 13 a 19, della l. n. 388 del 2000 (cd. Tremonti ambiente), il momento di avvio del procedimento - rilevante anche al fine di stabilire la possibilità di accesso ai benefici pur in presenza dell'intervenuto regime abrogativo, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del d.l. n. 83 del 2012 (conv. nella l. n. 134 del 2012) - è quello in cui ha avuto inizio la realizzazione dell'opera nella quale l'investimento si concretizza, per tale dovendosi intendere quello dell'esborso dei "costi direttamente imputabili al prodotto", di cui all'art. 2426, comma primo, c.c. e, correlativamente, dell'effettiva consegna dei beni che afferiscono all'intervento, ai sensi dell'art. 109 TUIR.

    Art. 2426 c.c. · Art. 109 t.u.i.r.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Si è ritenuto innanzi tutto necessario indicare distintamente le singole poste che devono figurare all'attivo e al passivo del bilancio, superando, in omaggio alla chiarezza, la preoccupazione teorica che una eccessiva suddivisione delle poste attive e passive possa far perdere al conto patrimoniale quel carattere di prospetto sintetico che esso deve avere. Le varie poste del bilancio, che sono indicate nell'art. 2424, non richiedono particolare illustrazione, data la chiarezza delle definizioni per ciascuna di esse adottata. Qualche chiarimento maggiore è invece opportuno in ordine ai criteri di valutazione stabiliti dal successivo art. 2425. Con l'articolo citato si dispone infatti che gli immobili, gli impianti e il macchinario non possono essere iscritti per un valore superiore al prezzo di costo, facendosi inoltre obbligo alle società di ridurre in ogni esercizio tale valutazione di una quota proporzionale al deperimento e al consumo dei detti cespiti e di incrementare in misura corrispondente il fondo di ammortamento che deve essere iscritto al passivo del bilancio. Si vieta in tal modo implicitamente la cosidetta rivalutazione economica dei cespiti in parola, senza peraltro frapporre alcun ostacolo a quelle rivalutazioni monetarie, le quali si esauriscono in una semplice operazione contabile che ha per scopo di tradurre in una espressione monetaria attuale i valori dei cespiti stessi, e ciò sopratutto al fine, riconosciuto espressamente anche dalla legislazione speciale, di poter provvedere in adeguata misura ai relativi ammortamenti. Anche per le materie prime e per le merci si è seguito lo stesso criterio di stabilire il valore massimo a cui possono venir iscritte in bilancio, disponendo che per esse la valutazione deve corrispondere al minor prezzo fra quello di acquisto o di costo e quello desunto dall'andamento del mercato alla chiusura dell'esercizio. Una maggiore latitudine invece si è lasciata agli amministratori per quanto attiene alla determinazione del valore dei titoli azionari e dei titoli a reddito fisso posseduti dalla società, pur rinnovando espressamente per la valutazione di queste attività il richiamo alla maggiore prudenza e facendo inoltre obbligo agli amministratori di comunicare i criteri adottati al collegio sindacale e a questo di tenerne conto nella propria relazione all'assemblea. Una norma rigida per la valutazione dei titoli, di cui si tratta, è parsa infatti mal conciliabile con le variazioni che il loro valore corrente può subire in determinati momenti, indipendentemente dal valore intrinseco di essi. L'obbligo che si facesse alla società di valutare i titoli in portafoglio al corso di borsa del giorno in cui il bilancio si chiude potrebbe infatti determinare un aumento ingiustificato degli utili dell'esercizio o una riduzione parimenti ingiustificata dei medesimi, in relazione ad avvenimenti del tutto contingenti che in quel giorno possono avere influito favorevolmente o sfavorevolmente sulla quotazione dei titoli posseduti. Per quanto riguarda i crediti, si è ritenuto sufficiente stabilire che essi devono essere valutati secondo il loro presumibile valore di realizzo, invitando in tal modo esplicitamente le società a quelle prudenziali svalutazioni dei crediti dubbi, a cui provvedono abitualmente gli amministratori oculati. I rapidi cenni che precedono sono sufficienti per mettere in evidenza i criteri seguiti nella regolamentazione di questa delicata materia: criteri indubbiamente rigorosi, ma non così rigidi da escludere che le situazioni di carattere particolare e contingente, che si possono presentare nella pratica e che la legge non può per ovvie ragioni prevedere, trovino caso per caso una disciplina per essi più rispondente di quella disposta per le ipotesi normali. Ed è per l'appunto a questo fine che lo stesso art. 2425 prevede espressamente l'ipotesi che speciali ragioni richiedano di discostarsi dalle norme suindicate, ma impone in questo caso agli amministratori e ai sindaci di indicare e giustificare le singole deroghe nelle loro relazioni all'assemblea. È poi sembrato opportuno aggiungere alcune norme particolari relativamente a determinati elementi patrimoniali, che solo eccezionalmente possono figurare nei bilanci, come le spese di impianto e di ampliamento, che non trovano contropartita all'attivo (art. 2426) e il valore di avviamento (art. 2427), disponendo, oltre ai relativi criteri di valutazione, anche l'obbligo di un rapido ammortamento. Viene inoltre disposto che i criteri per l'iscrizione in bilancio dei cosidetti ratei attivi e passivi e dei risconti contabili attivi e passivi devono essere concordati con il collegio sindacale, il quale ne deve dare notizia nella relazione all'assemblea (art. 2426, secondo comma).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 990

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 14 gennaio 2005 al 1 gennaio 2016. 173 parole tolte, 736 parole aggiunte in 15 capoversi.

… possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; aggiunto: le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile;

3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valoretolto: ; questoaggiunto: . Il minor valore non puo' essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuataaggiunto: ; questa disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all'avviamento. Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino …

… del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto aggiunto: riferito alla data di acquisizione o risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata puo' essere iscritto nell'attivo, purche' ne …

5) i costi di impianto e di ampliamentotolto: , aggiunto: e i costi di tolto: ricerca, di sviluppo e di pubblicita' aggiunto: sviluppo aventi utilita' pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale tolto: eaggiunto: . I costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. aggiunto: I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non e' possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento aggiunto: dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non e' completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati;

6) l'avviamento puo' essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto tolto: e deve essereaggiunto: . L'ammortamento dell'avviamento e' effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non e' possibile stimarne attendibilmente la vita utile, e' ammortizzato entro un periodo tolto: di cinque anni. E' tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purche' esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa;

aggiunto: non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa e' fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento; 7) il disaggio tolto: su prestiti deve essere iscritto nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito;

aggiunto: e l'aggio su prestiti sono rilevati secondo il criterio stabilito dal numero 8); 8) i crediti tolto: devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione;

aggiunto: e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo; 8-bis) le attivita' e tolto: le passivita' in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di aggiunto: passivita' monetarie in valuta sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio tolto: ed i relativi utili eaggiunto: ; i conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto tolto: deve essere aggiunto: e' accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le tolto: immobilizzazioni materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo in valuta aggiunto: attivita' e passivita' in valuta non monetarie devono essere iscritte al tolto: tasso di cambio aggiunto: cambio vigente al momento del loro acquisto tolto: o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole;

Mostra gli altri 7 capoversi cambiati

11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza; aggiunto: 11-bis) gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value. Le variazioni del fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva e' imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura. Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura; si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura. Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalita' di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite.

12) tolto: le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreche' non si abbiano variazioni sensibili nella loro entita', valore e composizione aggiunto: NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 139. Ai fini della presente Sezione, per la definizione di "strumento finanziario", di "attivita' finanziaria" e "passivita' finanziaria", di "strumento finanziario derivato", di "costo ammortizzato", di "fair value", di "attivita' monetaria" e "passivita' monetaria", "parte correlata" e "modello e tecnica di valutazione generalmente accettato" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del primo comma, numero 11-bis), sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:

aggiunto: a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla societa' che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci;

aggiunto: b) il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;

aggiunto: c) si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce. Il fair value e' determinato con riferimento:

aggiunto: a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali e' possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato puo' essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;

aggiunto: b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato. Il fair value non e' determinato se l'applicazione dei criteri indicati al quarto comma non da' un risultato attendibile.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139

    Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che le presenti modifiche si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016. Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 2) che "Le modificazioni previste dal presente decreto all'articolo 2426, comma 1, numeri 1), 6) e 8), del codice civile, possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio".

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2426 · fonte del testo

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