Art. 331 c.p.p. — Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio

Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato e' attribuito. La denuncia e' presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. Quando piu' persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si puo' configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorita' che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 331 c.p.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 27229/2025

    11 ottobre 2025

    In tema di accertamento mediante studi di settore, il regime premiale consistente nell'abbreviazione del termine di decadenza dell'accertamento, ai sensi dell'art. 10, comma 9, del d.l. n. 201 del 2011, si applica anche alle società di capitali, purché ricorrano le seguenti condizioni: a) siano soggette agli studi di settore; b) vi sia congruità con gli specifici indicatori previsti; c) siano stati regolarmente assolti gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti; d) non sia stata commessa una violazione che comporta obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p. per un reato di cui al d.lgs. n. 74 del 2000.

    Art. 331 c.p.p.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 143 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 22903/2025

    8 agosto 2025

    Ai fini della notificazione di un atto d'irrogazione di sanzioni ad un ad un soggetto che abbia fatto uso, nella qualità di cessionario in regime di "reverse charge", di fatture per operazioni (anche solo soggettivamente) inesistenti, l'Amministrazione finanziaria può beneficiare del diverso termine previsto per l'accertamento del tributo ex art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, eventualmente raddoppiato a seguito di denuncia di fatti penalmente rilevanti ai sensi degli artt. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972 (ratione temporis vigenti), senza che vi osti il concreto mancato recupero dell'IVA indetraibile.

    Art. 331 c.p.p. · Art. 43 Accertamento imposte sui redditi · Art. 57 d.P.R. 633/1972 · Art. 20 Sanzioni tributarie

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 468 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 17656/2025

    30 giugno 2025

    Il differimento della notifica degli atti impositivi di cui all'art. 157 del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. 77 del 2020, è stabilito a vantaggio dei contribuenti, affinché possano ricevere la notizia in un momento in cui non si trovano più nella difficoltà determinata dalle limitazioni conseguenti alla pandemia, ma l'amministrazione può procedere anticipatamente alla notifica in caso di indifferibilità ed urgenza, da ricollegarsi tra l'altro alla qualificazione delittuosa e/o fraudolenta della condotta, in ragione del conseguente pericolo di una perdita fiscale per l'erario o, comunque, per la necessità di circoscriverne gli effetti pregiudizievoli, restando privo di rilievo che, per i medesimi fatti, l'indagine penale sia già stata avviata.

    Art. 331 c.p.p. · Art. 157 rilancio

    Rassegna di giugno 2025, p. 192 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 600/2025

    10 gennaio 2025

    In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini, nel testo vigente ratione temporis, consegue al mero riscontro di fatti comportanti l'obbligo di denuncia penale ai sensi dell'art. 331 c.p.p., indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia, dall'inizio dell'azione penale e dall'accertamento penale del reato, anche se l'azione penale non è perseguita o è intervenuta una decisione penale di proscioglimento, di assoluzione o di condanna.

    Art. 331 c.p.p. · Art. 57 d.P.R. 633/1972

    Rassegna di gennaio 2025, p. 121 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗ e ottobre 2025 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art331 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari