[1]Il gas naturale (codici NC 27 11 11 00 e NC 27 11 21 00), destinato alla combustione per usi domestici e usi non domestici, nonche' all'autotrazione, e' sottoposto ad accisa, e la relativa imposta e' esigibile, al momento della fornitura al consumatore finale o al momento del consumo per il gas naturale estratto per uso proprio, con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I vigenti a tale momento. Ai fini della tassazione di cui al comma 1 si considerano gas naturale anche le miscele contenenti metano e altri idrocarburi gassosi in misura non inferiore al 70 per cento in volume. Per le miscele contenenti metano e altri idrocarburi gassosi in misura inferiore al 70 per cento in volume, ferma restando l'applicazione dell'articolo 21, commi 3, 4 e 5, sono applicate le aliquote di accisa, relative al gas naturale, in misura proporzionale al contenuto complessivo, in volume, di metano e altri idrocarburi. Non sono sottoposte ad accisa le miscele gassose di cui al comma 2, originate da biomassa, destinate agli usi propri del soggetto che le produce. E' considerato uso domestico ogni impiego del gas naturale destinato alla combustione in unita' immobiliari aventi una funzione abitativa e loro pertinenze. Rientra altresi' nell'uso domestico l'utilizzo del gas naturale destinato:

  • a)alla combustione nei locali:
  • 1)degli uffici pubblici;
  • 2)degli uffici, anche di societa' e imprese, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attivita' produttiva nonche' degli studi professionali;
  • 3)degli istituti di credito;
  • 4)degli istituti di istruzione;
  • b)alla combustione per la produzione di energia termica, ai fini della cessione a terzi per usi domestici;
  • c)al riempimento dei serbatoi di autoveicoli mediante impianti derivati dalla rete di distribuzione del medesimo gas a servizio degli immobili di cui al presente comma. Sono considerati usi non domestici gli impieghi del gas naturale diversi da quelli di cui al comma 4 nonche', limitatamente ai quantitativi di gas naturale utilizzati per la produzione di energia termica, l'impiego del gas naturale destinato alla combustione in impianti cogenerativi per teleriscaldamento che abbiano le caratteristiche tecniche di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b), della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se la rete di teleriscaldamento rifornisce utenze domestiche. ((Sono, inoltre, considerati usi non domestici gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nelle attivita' ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti.)) E' considerato uso promiscuo l'utilizzo contestuale del gas naturale, fornito a un unico punto di riconsegna, in impieghi differenti, con esclusione dell'uso per autotrazione, relativamente ai quali e' prevista l'applicazione di distinte aliquote di accisa, l'esenzione o la non sottoposizione ad accisa. In tale ipotesi il soggetto obbligato di cui al comma 7 applica, su richiesta del consumatore finale, l'accisa in relazione ai quantitativi di gas naturale utilizzati nei differenti impieghi. Sono obbligati al pagamento dell'accisa, secondo le modalita' previste dall'articolo 26-ter, con diritto di rivalsa sui consumatori finali, i soggetti che:
  • a)fatturano il gas naturale ai consumatori finali, comprese le societa' aventi sede legale nel territorio dello Stato designate da soggetti di altri Stati dell'Unione europea non aventi sede nel territorio dello Stato che forniscono il gas naturale direttamente a consumatori finali; le predette societa' designate hanno l'obbligo di registrarsi presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli prima dell'inizio dell'attivita' di fornitura;
  • b)acquistano, a scopo di rivendita ai consumatori finali, il gas naturale, confezionato in bombole o in altro recipiente, da altri Stati dell'Unione europea o da Paesi terzi. Sono altresi' obbligati al pagamento dell'accisa, secondo le modalita' previste dall'articolo 26-ter, i soggetti che, per uso proprio:
  • a)acquistano gas naturale avvalendosi delle reti di gasdotti o di infrastrutture per il vettoriamento del prodotto;
  • b)acquistano il gas naturale, confezionato in bombole o in altro recipiente, anche da altri Stati dell'Unione europea o da Paesi terzi;
  • c)estraggono gas naturale nel territorio dello Stato. I gestori delle reti di gasdotti nazionali, previa istanza all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, possono essere riconosciuti soggetti obbligati limitatamente al gas naturale impiegato per il vettoriamento del prodotto. Si considerano consumatori finali di gas naturale anche gli esercenti impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione non dotati di apparecchiature di compressione per il riempimento di carri bombolai. Per la detenzione e la circolazione del gas naturale non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6. 129

[2]129

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43

129

Il D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, nonche' le disposizioni di cui agli articoli 2, 5 e 6, commi 5 e 6, hanno effetto dal 1° gennaio 2026". Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 4) che "Le disposizioni di cui agli articoli 5, comma 3, lettera a), 21, comma 7, 26, comma 11, e 53, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano, quanto alla possibilita' di esonerare i soggetti affidabili e di notoria solvibilita', fino alla data di cui al comma 3".

Testo vigente dal 12 agosto 2026

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 26, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 2229/2025

    30 gennaio 2025

    In tema di accertamento, l'avviso di pagamento, che ricostruisce il maggior importo dovuto e non versato a titolo di accisa sulla base di una mera operazione aritmetica, incentrata sulla differenza tra l'importo fatturato risultante dalla contabilità del contribuente (corrispondente ai dati contenuti nei registri IVA e nelle liquidazioni IVA periodiche) e l'importo indicato da quest'ultimo nelle dichiarazioni di consumo presentate ai sensi dell'art. 26, comma 13, T.U. 26/10/1995, n. 504, non viola l'obbligo di motivazione previsto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000, con la conseguenza che eventuali rettificazioni contabili, come l'emissione di note di credito, successive all'accertamento dell'amministrazione finanziaria, possono essere eventualmente utilizzate dal contribuente per fornire la prova contraria della maggior imposta contestata come dovuta.

    Art. 26 · Art. 7 Statuto del contribuente

    Rassegna di gennaio 2025, p. 151 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di gennaio 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

16 versioni dal 1995

1995oggi
  1. 12 agosto 2026 — oggiin vigoreper 2 mesi
  2. 20 dicembre 2025 — 12 agosto 2026per 8 mesi
  3. 5 aprile 2025 — 20 dicembre 2025per 9 mesi
  4. 28 luglio 2023 — 5 aprile 2025per un anno
  5. 29 giugno 2023 — 28 luglio 2023per 29 giorni
  6. 31 marzo 2023 — 29 giugno 2023per 3 mesi
  7. 1 gennaio 2023 — 31 marzo 2023per 3 mesi
  8. 1 aprile 2010 — 1 gennaio 2023per 13 anni
  9. 1 giugno 2007 — 1 aprile 2010per 3 anni
  10. 29 novembre 2006 — 1 giugno 2007per 6 mesi
  11. 24 novembre 2002 — 29 novembre 2006per 4 anni
  12. 1 gennaio 2001 — 24 novembre 2002per un anno
  13. 1 gennaio 2000 — 1 gennaio 2001per un anno
  14. 2 marzo 1997 — 1 gennaio 2000per 3 anni
  15. 17 agosto 1996 — 2 marzo 1997per 7 mesi
  16. 29 novembre 1995 — 17 agosto 1996testo originarioper 9 mesi

Che cosa è cambiato dal 12 agosto 2026

Confronto con la versione in vigore dal 20 dicembre 2025 al 12 agosto 2026. 31 parole aggiunte.

… 9 gennaio 1991, n. 10, anche se la rete di teleriscaldamento rifornisce utenze domestiche. aggiunto: Sono, inoltre, considerati usi non domestici gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nelle attivita' ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti. E' considerato uso promiscuo l'utilizzo contestuale del gas naturale, fornito a un unico …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504~art26 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari