Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 25143/2025
Spese deducibili - Spese di rappresentanza e di pubblicità - Criterio discretivo - Gratuità della prestazione dei servizi - Rilevanza - Fattispecie.
In tema di spese deducibili ai fini IVA, la distinzione tra quelle di rappresentanza e quelle di pubblicità - preordinate, rispettivamente, a promuovere l'immagine del contribuente o il prodotto aziendale - si fonda sulla natura e la funzione delle stesse, mentre la gratuità della prestazione dei servizi non ha valenza distintiva, integrando un indice valutabile ai fini di una ricostruzione fattuale obiettiva e completa, quale connotato normalmente (anche se non necessariamente né univocamente) riconducibile alle prime. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva qualificato come pubblicitarie le spese sostenute da una società vinicola per l'organizzazione di una manifestazione per la promozione della civiltà del vino, finalizzata al conferimento, a persone distintesi in vari settori sociali, di un premio intitolato alla medesima contribuente e privo di collegamento con la finalità di vendita di prodotti).
Rv. 676448-01Rassegna di settembre 2025, p. 128 ↗Art. 19-bis d.P.R. 633/1972 · Art. 108 t.u.i.r.Dove leggere la sentenza