Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 11, dalle Rassegne del Massimario.

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 aprile 2006

Confronto con la versione in vigore dal 19 gennaio 1994 al 29 aprile 2006. 356 parole tolte, 10 parole aggiunte in 12 capoversi.

tolto: La regione adotta una convenzione tipo e relativo disciplinare per regolare i rapporti tra gli enti locali di cui all'articolo 9 ed i soggetti gestori dei servizi idrici integrati, in conformita' ai criteri ed agli indirizzi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere f) e g). La convenzione tipo prevede, in particolare:

tolto: a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;

tolto: b) l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico- finanziario della gestione;

tolto: c) la durata dell'affidamento, non superiore comunque a trenta anni;

tolto: d) i criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione integrata del servizio;

tolto: e) le modalita' di controllo del corretto esercizio del servizio;

tolto: f) il livello di efficienza e di affidabilita' del servizio da assicurare all'utenza anche con riferimento alla manutenzione degli impianti;

tolto: g) la facolta' di riscatto da parte degli enti locali secondo i principi di cui al titolo I, capo II, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902;

Mostra gli altri 4 capoversi cambiati

tolto: h) l'obbligo di restituzione delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni dei servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), oggetto dell'esercizio, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;

tolto: i) idonee garanzie finanziarie e assicurative;

tolto: l) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile;

tolto: m) i criteri e le modalita' di applicazione delle tariffe determi- nate dagli enti locali e del loro aggiornamento, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze. Ai fini della definizione dei contenuti della convenzione di cui al comma 2, i comuni e le province operano la ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti e definiscono le procedure e le modalita', anche su base pluriennale, per assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge. A tal fine predispongono, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle regioni, un programma degli interventi necessari accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo. Il piano finanziario indica, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire nonche' i proventi da tariffa, come definiti all'articolo 13, per il periodo considerato.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1994-01-05;36~art11 · fonte del testo

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