Codice civile

Art. 2615-ter c.c. — Società consortili

[1]((Le societa' previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'articolo 2602.

[2]In tal caso l'atto costitutivo puo' stabilire l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro)).

Testo vigente dal 22 giugno 1976

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Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 2615-ter c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 8703/2026

    8 aprile 2026

    La società consortile può svolgere una distinta attività commerciale con scopo di lucro ed è questione di merito accertare i rapporti tra la società stessa e i consorziati nell'assegnazione dei lavori o servizi per stabilire la necessità del "ribaltamento" integrale o parziale di costi e ricavi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; in caso di differenza tra quanto fatturato dalla società consortile al terzo committente e quanto fatturato dal consorziato alla società consortile, il consorziato ha l'onere di provare - nel rispetto dei principi di certezza, effettività, inerenza e competenza - che la differenza stessa non integri suoi ricavi occulti ovvero che essa corrisponda a provvigioni o servizi resi dal consorzio al terzo.

    Art. 2615-ter c.c. · Art. 3 d.P.R. 633/1972 · Art. 13 d.P.R. 633/1972 · Art. 19 d.P.R. 633/1972

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5978/2026

    17 marzo 2026

    La società consortile costituita per l'esecuzione di appalti pubblici conserva una sua autonoma soggettività giuridica ed è del tutto distinta dall'ATI aggiudicataria, con la conseguenza che essa, pur eseguendo l'opera, non acquista alcun diritto nei confronti della stazione appaltante, in quanto non subentra nella titolarità del contratto di appalto e delle relative posizioni giuridiche, la cui gestione è devoluta per legge esclusivamente all'impresa capogruppo e mandataria.

    Art. 2615-ter c.c. · Art. 1655 c.c.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 16926/2025

    24 giugno 2025

    L'equiparazione dell'organismo di diritto pubblico alle pubbliche amministrazioni riguarda i segmenti di attività strettamente legati all'affidamento dei contratti, ferma restando la possibilità di ricorrere a strumenti di diritto privato per il raggiungimento delle finalità istituzionali cui l'ente è preposto, di modo che il rapporto di lavoro con il personale dipendente - segnatamente, sotto il profilo della relativa interruzione conseguente allo scioglimento della società - non è soggetto alle norme del T.U. sul pubblico impiego ma alla disciplina privatistica. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimamente indirizzata, ai lavoratori alle dipendenze del COTIR - Consorzio per la divulgazione e sperimentazione delle tecniche irrigue s.c.a.r.l. in liquidazione -. una dichiarazione di esubero ex art. 4, l. n. 223 del 1991, escludendo la natura di ente pubblico del suddetto organismo e, conseguentemente, l'applicabilità ai suoi dipendenti tanto del c.c.n.l. Enti locali, quanto del d.lgs. n. 165 del 2001).

    Art. 2615-ter c.c. · Art. 4 Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 16654/2025

    22 giugno 2025

    In tema d'IVA, in caso di mandato senza rappresentanza tra consorzio e società consorziata, i rapporti tra mandatario e mandante perdono la loro neutralità assurgendo a presupposti per l'applicazione del tributo, la cui base imponibile corrisponde al corrispettivo per il servizio reso o ricevuto dal mandatario senza rappresentanza, in un caso diminuito e nell'altro aumentato della provvigione, sicché dal punto di vista fiscale, non è legittima alcuna differenza tra quanto fatturato dalla società consortile al terzo committente e quanto fatturato dal consorziato alla società consortile, salvo quella corrispondente all'entità delle provvigioni o al costo di specifici servizi resi dal consorzio al terzo committente.

    Art. 2615-ter c.c. · Art. 1705 c.c. · Art. 2602 c.c. · Art. 3 d.P.R. 633/1972

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2615ter · fonte del testo

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