Codice civile

Art. 2602 c.c. — Nozione e norme applicabili

[1]((Con il contratto di consorzio piu' imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

[2]Il contratto di cui al precedente comma e' regolato dalle norme seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi speciali)).

Testo vigente dal 22 giugno 1976

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Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 2602 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 8703/2026

    8 aprile 2026

    La società consortile può svolgere una distinta attività commerciale con scopo di lucro ed è questione di merito accertare i rapporti tra la società stessa e i consorziati nell'assegnazione dei lavori o servizi per stabilire la necessità del "ribaltamento" integrale o parziale di costi e ricavi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; in caso di differenza tra quanto fatturato dalla società consortile al terzo committente e quanto fatturato dal consorziato alla società consortile, il consorziato ha l'onere di provare - nel rispetto dei principi di certezza, effettività, inerenza e competenza - che la differenza stessa non integri suoi ricavi occulti ovvero che essa corrisponda a provvigioni o servizi resi dal consorzio al terzo.

    Art. 2602 c.c. · Art. 3 d.P.R. 633/1972 · Art. 13 d.P.R. 633/1972 · Art. 19 d.P.R. 633/1972

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 4401/2026

    26 febbraio 2026

    In tema d'IVA, il principio di equivalenza dei rapporti giuridici tra imprese consorziate e società consortile e tra queste e l'ente appaltante, riconducibile allo schema del mandato senza rappresentanza, impone che il regime fiscale della doppia fatturazione, prescritto dall'art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, sia unitario, con conseguente trasferibilità alle imprese consorziate dell'agevolazione tributaria propria della fattura originaria (tra committente e consorzio) secondo il meccanismo del cd. ribaltamento.

    Art. 2602 c.c. · Art. 1705 c.c. · Art. 2615 c.c. · Art. 3 d.P.R. 633/1972

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22789/2025

    7 agosto 2025
    • Opere pubbliche (appalto di)

    In tema di appalti pubblici, ove le imprese riunite nell'ATI aggiudicataria dell'appalto costituiscano una società consortile a responsabilità limitata per l'esecuzione unitaria dei lavori, ai sensi dell'art. 93, comma 2, d.P.R. n. 207 del 2010, ciascuna impresa riunita nell'ATI è obbligata in solido con la società consortile per l'adempimento delle obbligazioni da quest'ultima assunte nei confronti dei subappaltatori e dei fornitori per l'esecuzione dell'appalto, in applicazione del disposto dell'art. 37, comma 5, d.lgs. n. 163 del 2006.

    Art. 2602 c.c. · Art. 37 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture · Art. 93 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 16654/2025

    22 giugno 2025

    In tema d'IVA, in caso di mandato senza rappresentanza tra consorzio e società consorziata, i rapporti tra mandatario e mandante perdono la loro neutralità assurgendo a presupposti per l'applicazione del tributo, la cui base imponibile corrisponde al corrispettivo per il servizio reso o ricevuto dal mandatario senza rappresentanza, in un caso diminuito e nell'altro aumentato della provvigione, sicché dal punto di vista fiscale, non è legittima alcuna differenza tra quanto fatturato dalla società consortile al terzo committente e quanto fatturato dal consorziato alla società consortile, salvo quella corrispondente all'entità delle provvigioni o al costo di specifici servizi resi dal consorzio al terzo committente.

    Art. 2602 c.c. · Art. 1705 c.c. · Art. 2615-ter c.c. · Art. 3 d.P.R. 633/1972

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Il fenomeno dei raggruppamenti - volontari o obbligatori - di imprese, diretti a conseguire risultati economici mediante un coordinamento della loro attività, ferma restando l'autonomia giuridica delle singole imprese, costituisce uno degli aspetti più salienti della moderna economia. Dai consorzi fondiari, agrari, idrici, l'organizzazione di tipo consortile si è propagata ai settori più dinamici della economia commerciale e industriale. Le numerose leggi speciali sull'argomento hanno però piuttosto isolato che avvicinato le diverse manifestazioni del fenomeno consortile, non permettendo di ricondurre queste diverse manifestazioni a una disciplina unitaria. Anche oggi, se si considerano le multiformi esigenze economiche alle quali cercano di rispondere i raggruppamenti che vanno nella pratica e nelle leggi sotto il nome di consorzi, sarebbe per lo meno prematuro tentarne una completa unificazione legislativa.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1049

  • Nel vastissimo campo del fenomeno consortile emerge tuttavia una particolare categoria di consorzi, che è venuta ad acquistare una notevole unità di lineamenti sul piano della moderna economia organizzata. Sono i consorzi fra imprenditori esercenti una medesima attività economica o attività economiche connesse, che hanno per oggetto la disciplina delle attività stesse mediante un'organizzazione comune. Questo tipo di consorzi interessa i punti più delicati e sensibili della produzione e, più in genere, del lavoro nazionale. Sorte spontaneamente nella crisi dell'economia liberale, le intese consortili di questo tipo hanno rappresentato in un certo senso il primo annuncio di tale crisi. Dal momento in cui le cosidette leggi economiche della libera concorrenza non erano più in grado di assicurare automaticamente l'equilibrio del mercato - poichè per effetto del progresso tecnico, per l'ingrandimento delle dimensioni dell'impresa, per la prevalenza delle spese fisse sulle spese variabili nell'organizzazione dell'impresa, le strutture economiche avevano perduto quel minimo di elasticità che era il presupposto per il funzionamento della libera concorrenza in senso classico - era logico che le forze economiche si alleassero tra di loro per provvedere all'equilibrio nella produzione in altro modo. Le intese consortili così sorte sono state contrastate in una prima fase dalla forza di inerzia dei principi liberali ma poi si sono andate gradualmente inserendo nelle strutture più intime dell'economia, man mano che questa passava dal sistema dell'economia liberale al sistema dell'economia controllata. Nel sistema dell'economia corporativa, che è il sistema di economia controllata più organico a servizio degli interessi della Nazione, il fenomeno delle intese consortili di questo tipo era pertanto logicamente chiamato ad inquadrarsi nell'ordine corporativo. Da ciò si è sviluppata la più recente legislazione speciale sui consorzi, rivolta non più a combatterli, ma a disciplinarli e in certi casi a promuoverli (legge 16 giugno 1932, n. 834, sui consorzi obbligatori; R. decreto-legge 16 aprile 1936, n. 1296, convertito nella legge 22 aprile 1937, n. 961, sui consorzi volontari; leggi speciali varie sui consorzi agricoli).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1050

Che cosa è cambiato dal 22 giugno 1976

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 22 giugno 1976. 29 parole tolte, 32 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: I contratti tra piu' imprenditori, esercenti una medesima attivita' economica o attivita' economiche connesse, i quali hanno per oggetto la disciplina delle attivita' stesse mediante un'organizzazione comune, sono regolatiaggiunto: Con il contratto di consorzio piu' imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

aggiunto: Il contratto di cui al precedente comma e' regolato dalle norme seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi speciali.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2602 · fonte del testo

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