Art. 17-ter d.P.R. 633/1972 — Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società

Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta e' in ogni caso versata dai medesimi secondo modalita' e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti: 0a) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona; 0b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;

  • a)societa' controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;
  • b)societa' controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e societa' di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c);
  • c)societa' partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e societa' di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b);
  • d)((LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 17 GIUGNO 2025, N. 84)). 182 247 Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE. A richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti di cui ai commi 1 e 1-bis devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilita' a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo. I cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti all'applicazione del regime di cui al presente articolo. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 187 COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 APRILE 2017, N. 50, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 GIUGNO 2017, N. 96. 153 180
Gli interventi su questo articolo(5)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 dicembre 2014, n. 190

153

La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 632) che le disposizioni di cui al presente articolo, nelle more del rilascio, ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE, della misura di deroga da parte del Consiglio dell'Unione europea, trovano comunque applicazione per le operazioni per le quali l'imposta sul valore aggiunto e' esigibile a partire dal 1º gennaio 2015.

D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96

180

Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che le presenti modifiche si applicano alle operazioni per le quali e' emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.

182

con decorrenza dal 1 gennaio 2018

Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018 e si applica alle operazioni per le quali e' emessa fattura a partire dalla medesima data.

D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96

187

Il D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, ha disposto (con l'art. 12, comma 2) che "Le disposizioni del comma 1 si applicano alle operazioni per le quali e' emessa fattura successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

D.L. 17 giugno 2025, n. 84

247

con decorrenza dal 1 luglio 2025

Il D.L. 17 giugno 2025, n. 84, ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "La disposizione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal 1° luglio 2025 e si applica alle operazioni per le quali e' emessa fattura a partire dalla medesima data".

Testo vigente dal 2 agosto 2025 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 17-ter d.P.R. 633/1972, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 13338/2025

    19 maggio 2025

    In tema di rimborso dell'IVA di rivalsa indebitamente pagata, deve escludersi in capo al cessionario del bene o servizio la legittimazione all'istanza di rimborso, posto che egli non vanta una relazione diretta con il fisco ma unicamente nei confronti del cedente per l'IVA di rivalsa, rispetto al quale deve, eventualmente, esercitare un'azione di ripetizione d'indebito di natura civilistica per le somme versate in eccesso a titolo di rivalsa; a tale principio fanno eccezione i casi, riconosciuti a livello unionale, in cui l'azione di indebito versamento di imposta in contrasto con il diritto dell'Unione nei confronti del fornitore sia in astratto esperibile e risulti in concreto eccessivamente difficoltosa, come nel caso dell'insolvenza del fornitore, ma anche quando l'azione non sia neanche astrattamente esperibile perché manca il presupposto di diritto per l'azione nei confronti del fornitore. (Nella specie, la S.C. ha escluso la legittimazione del cessionario, pur se egli aveva provveduto a versare l'IVA direttamente all'Erario attraverso il meccanismo del c.d. split payment di cui all'art. 17 ter, comma 1-bis, del d.P.R. n. 633 del 1972).

    Art. 17-ter d.P.R. 633/1972 · Art. 17 d.P.R. 633/1972 · Art. 18 d.P.R. 633/1972 · Art. 30-ter d.P.R. 633/1972

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 370 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 agosto 2025

Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 2025 al 2 agosto 2025. 11 parole tolte, 1 parola aggiunta.

d) LETTERA tolto: ABROGATA aggiunto: SOPPRESSA DAL D.L. 17 GIUGNO 2025, N. 84tolto: , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2025, N. 108. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al termine di scadenza della …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art17ter · fonte del testo

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