Decreto IVA

Art. 13 d.P.R. 633/1972 — Base imponibile

La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi e` costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti. Agli effetti del comma 1 i corrispettivi sono costituiti:

  • a)per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dipendenti da atto della pubblica autorita`, dall'indennizzo comunque denominato;
  • b)per i passaggi di beni dal committente al commissionario o dal commissionario al committente, di cui al numero 3) del secondo comma dell'articolo 2, rispettivamente dal prezzo di vendita pattuito dal commissionario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto pattuito dal commissionario, aumentato della provvigione; per le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza, di cui al terzo periodo del terzo comma dell'articolo 3, rispettivamente dal prezzo di fornitura del servizio pattuito dal mandatario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto del servizio ricevuto dal mandatario, aumentato della provvigione;
  • c)per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) del secondo comma dell'articolo 2, dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni; per le prestazioni di servizi di cui al primo e al secondo periodo del terzo comma dell'articolo 3 nonche' per quelle di cui al terzo periodo del sesto comma dell'articolo 6, dalle spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione dei servizi medesimi; 139
  • d)((per le cessioni e le prestazioni di servizi di cui all'articolo 11, dal valore monetario dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, come determinato dal contratto. In ogni caso, tale valore non puo' essere inferiore all'ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese da ciascuna delle parti, determinato nel momento in cui si effettuano dette operazioni)). 256 258
  • e)per le cessioni di beni vincolati al regime della temporanea importazione, dal corrispettivo della cessione diminuito del valore accertato dall'ufficio doganale all'atto della temporanea importazione. In deroga al comma 1:
  • a)per le operazioni imponibili effettuate nei confronti di un soggetto per il quale l'esercizio del diritto alla detrazione e` limitato a norma del comma 5 dell'articolo 19, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, la base imponibile e` costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se e` dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate da societa` che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa` che controlla il predetto soggetto;
  • b)per le operazioni esenti effettuate da un soggetto per il quale l'esercizio del diritto alla detrazione e` limitato a norma del comma 5 dell'articolo 19, la base imponibile e` costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se e` dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate nei confronti di societa` che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa` che controlla il predetto soggetto;
  • c)per le operazioni imponibili, nonche´ per quelle assimilate agli effetti del diritto alla detrazione, effettuate da un soggetto per il quale l'esercizio del diritto alla detrazione e` limitato a norma del comma 5 dell'articolo 19, la base imponibile e` costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se e` dovuto un corrispettivo superiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate nei confronti di societa` che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa` che controlla il predetto soggetto;
  • d)per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore nonche´ delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione effettuata dal datore di lavoro nei confronti del proprio personale dipendente la base imponibile e` costituita dal valore normale dei servizi se e` dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore. Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione nella fattura, del giorno di emissione della fattura. In mancanza, il computo e' effettuato sulla base della quotazione del giorno antecedente piu' prossimo. La conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell'anno solare, puo' essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea. 144 Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione e` stata ridotta ai sensi dell'articolo 19-bis.1 o di altre disposizioni di indetraibilita` oggettiva, la base imponibile e` determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni l'importo determinato ai sensi dei commi precedenti. La base imponibile della operazione soggetta ad imposta ai sensi del comma 3 dell'articolo 6-quater e' costituita dal corrispettivo dovuto per il buono-corrispettivo o, in assenza di informazioni su detto corrispettivo, dal valore monetario del buono-corrispettivo multiuso al netto dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai beni ceduti o ai servizi prestati. Se il buono-corrispettivo multiuso e' usato solo parzialmente, la base imponibile e' pari alla corrispondente parte di corrispettivo o di valore monetario del buono-corrispettivo. La base imponibile, comprensiva dell'imposta, dei servizi di distribuzione e simili di cui al comma 4 dell'articolo 6-quater, qualora non sia stabilito uno specifico corrispettivo, e' costituito dalla differenza tra il valore monetario del buono-corrispettivo e l'importo dovuto per il trasferimento del buono-corrispettivo medesimo. 193
Gli interventi su questo articolo(7)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24

20

Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.

36

Il D.L. 29 dicembre 1983, n.746, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1984, n. 17, ha disposto (con l'art. 7) che "La disposizione di cui all'articolo 6, primo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, relativa alla soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ha effetto per le cessioni di autovetture ed autoveicoli acquistati o importati dal 1 gennaio 1983".

L. 15 dicembre 2011, n. 217

139

La L. 15 dicembre 2011, n. 217 ha disposto (con l'art. 8, comma 5) che le modifiche disposte al presente articolo "si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge".

L. 24 dicembre 2012, n. 228

144

La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 1, comma 335) che "Le disposizioni di cui ai commi da 325 a 334 del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013."

D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 141

193

Il D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 141, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica si applica ai buoni-corrispettivo emessi successivamente al 31 dicembre 2018.

L. 30 dicembre 2025, n. 199

256

La L. 30 dicembre 2025, n. 199 ha disposto (con l'art. 1, comma 139) che "Le disposizioni di cui al comma 138 si applicano alle operazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatti salvi i comportamenti pregressi adottati anteriormente alla predetta data di entrata in vigore".

L. 30 dicembre 2025, n. 199, come modificata dal D.L. 27 marzo 2026, n. 38

258

con decorrenza dal 1 gennaio 2026

La L. 30 dicembre 2025, n. 199, come modificata dal D.L. 27 marzo 2026, n. 38, ha disposto (con l'art. 1, comma 139) che "Le disposizioni di cui al comma 138 si applicano alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026". Il D.L. 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2026, n. 88, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026. Sono fatti salvi i comportamenti adottati in conformita' all'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dal 1° gennaio 2026 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per le operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati prima del 1° gennaio 2026 sono fatti salvi i comportamenti adottati in conformita' alla disciplina vigente alla data del 31 dicembre 2025 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Non si fa luogo, in ogni caso, a rimborsi d'imposta o a variazioni rispetto all'imposta precedentemente liquidata".

Testo in vigore dal 23 maggio 2026 al 1 gennaio 2027

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

6 pronunce che riguardano l’art. 13 d.P.R. 633/1972, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 8703/2026

    8 aprile 2026

    La società consortile può svolgere una distinta attività commerciale con scopo di lucro ed è questione di merito accertare i rapporti tra la società stessa e i consorziati nell'assegnazione dei lavori o servizi per stabilire la necessità del "ribaltamento" integrale o parziale di costi e ricavi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; in caso di differenza tra quanto fatturato dalla società consortile al terzo committente e quanto fatturato dal consorziato alla società consortile, il consorziato ha l'onere di provare - nel rispetto dei principi di certezza, effettività, inerenza e competenza - che la differenza stessa non integri suoi ricavi occulti ovvero che essa corrisponda a provvigioni o servizi resi dal consorzio al terzo.

    Art. 13 d.P.R. 633/1972 · Art. 3 d.P.R. 633/1972 · Art. 19 d.P.R. 633/1972 · Art. 21 d.P.R. 633/1972

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 6969/2026

    23 marzo 2026

    Ai fini della determinazione della base imponibile IVA, i contributi pubblici erogati al soggetto che compie un'operazione di cessione di beni o di prestazione di servizi rilevano quale sovvenzione direttamente connessa al prezzo, ai sensi dell'articolo 73 della direttiva IVA, ove incidenti in termini di riduzione del corrispettivo dell'operazione suddetta, non essendo, peraltro, tale circostanza sufficiente a tal fine, nel caso in cui i servizi resi siano indirizzati ad una collettività indifferenziata (vale a dire a una generalità di potenziali fruitori non identificabili), ove la compensazione è determinata senza riguardo all'identità e al numero degli utenti del servizio.

    Art. 13 d.P.R. 633/1972 · Art. 1 d.P.R. 633/1972 · Art. 3 d.P.R. 633/1972 · Art. 85 t.u.i.r.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 4401/2026

    26 febbraio 2026

    In tema d'IVA, il principio di equivalenza dei rapporti giuridici tra imprese consorziate e società consortile e tra queste e l'ente appaltante, riconducibile allo schema del mandato senza rappresentanza, impone che il regime fiscale della doppia fatturazione, prescritto dall'art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, sia unitario, con conseguente trasferibilità alle imprese consorziate dell'agevolazione tributaria propria della fattura originaria (tra committente e consorzio) secondo il meccanismo del cd. ribaltamento.

    Art. 13 d.P.R. 633/1972 · Art. 1705 c.c. · Art. 2602 c.c. · Art. 2615 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 26319/2025

    29 settembre 2025

    Il consorzio di società cooperative titolare di contratto di appalto, in forza del vincolo consortile di cui agli artt. 27 e 27-bis del d.lgs. C.p.S. n. 1477 del 1947, applicabili ratione temporis, rimane neutro rispetto al risultato economico del lavoro, in quanto si configura quale mera struttura passante che assegna il lavoro alle proprie associate, così che il rischio di commessa ricade esclusivamente sulla società consorziata, cui è assegnato il lavoro oggetto di appalto e sulla quale, conseguentemente, sono ribaltati i costi ed i ricavi legati alla sua esecuzione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione d'appello con cui, in relazione ad un appalto stipulato tra ente pubblico e società consortile, è stata ritenuta corretta l'applicazione, nei rapporti tra quest'ultima e la società consorziata, del medesimo valore, comprensivo di IVA, fatturato dalla società consortile all'ente pubblico - nonostante l'esenzione di quest'ultimo dall'imposta - atteso che, in caso contrario, il costo dell'IVA, non recuperato in virtù della citata esenzione, sarebbe gravato, contrariamente allo scopo mutualistico, sulla società consortile).

    Art. 13 d.P.R. 633/1972

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

18 versioni dal 1972

1972oggi
  1. 1 gennaio 2027 — oggiabrogatoper 1 giorno
  2. 23 maggio 2026 — 1 gennaio 2027per 7 mesi
  3. 28 marzo 2026 — 23 maggio 2026per un mese
  4. 1 gennaio 2026 — 28 marzo 2026per 3 mesi
  5. 29 dicembre 2018 — 1 gennaio 2026per 7 anni
  6. 1 gennaio 2013 — 29 dicembre 2018per 6 anni
  7. 17 gennaio 2012 — 1 gennaio 2013per 12 mesi
  8. 20 febbraio 2010 — 17 gennaio 2012per un anno
  9. 29 luglio 2009 — 20 febbraio 2010per 7 mesi
  10. 1 gennaio 2008 — 29 luglio 2009per un anno
  11. 1 dicembre 1995 — 1 gennaio 2008per 12 anni
  12. 24 marzo 1995 — 1 dicembre 1995per 8 mesi
  13. 13 luglio 1991 — 24 marzo 1995per 4 anni
  14. 1 gennaio 1984 — 13 luglio 1991per 8 anni
  15. 2 marzo 1983 — 1 gennaio 1984per 10 mesi
  16. 26 febbraio 1979 — 2 marzo 1983per 4 anni
  17. 1 febbraio 1979 — 26 febbraio 1979per 25 giorni
  18. 11 novembre 1972 — 1 febbraio 1979testo originarioper 6 anni

Che cosa è cambiato dal 23 maggio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 28 marzo 2026 al 23 maggio 2026. 13 parole tolte, 39 parole aggiunte.

d) per le cessioni e le prestazioni di servizi di cui all'articolo 11, dal valore aggiunto: monetario dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, tolto: determinato dall'ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni; aggiunto: come determinato dal contratto. In ogni caso, tale valore non puo' essere inferiore all'ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese da ciascuna delle parti, determinato nel momento in cui si effettuano dette operazioni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art13 · fonte del testo

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