Art. 38-bis d.P.R. 633/1972 — Esecuzione dei rimborsi

I rimborsi previsti nell'articolo 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 2 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni. Il contribuente puo' ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) ed e) del secondo comma dell'articolo 30, nonche' nelle ipotesi di cui alla lettera c) del medesimo secondo comma quando effettua acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, e nelle ipotesi di cui alla lettera d) del secondo comma del citato articolo 30 quando effettua, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50 per cento dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui all'articolo 19, comma 3, lettera a-bis). Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, i rimborsi di ammontare superiore a ((30.000 euro)) sono eseguiti previa presentazione della relativa dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso recante il visto di conformita' o la sottoscrizione alternativa di cui all'articolo 10, comma 7, primo e secondo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Alla dichiarazione o istanza e' allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', a norma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la sussistenza delle seguenti condizioni in relazione alle caratteristiche soggettive del contribuente:

  • a)il patrimonio netto non e' diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si e' ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attivita' esercitata; l'attivita' stessa non e' cessata ne' si e' ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
  • b)non risultano cedute, se la richiesta di rimborso e' presentata da societa' di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della societa' stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;
  • c)sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi. Sono eseguiti previa prestazione della garanzia di cui al comma 5 i rimborsi di ammontare superiore a ((30.000 euro)) quando richiesti:
  • a)da soggetti passivi che esercitano un'attivita' d'impresa da meno di due anni diversi dalle imprese start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
  • b)da soggetti passivi ai quali, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:
  • 1)al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;
  • 2)al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;
  • 3)all'1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;
  • c)da soggetti passivi che nelle ipotesi di cui al comma 3, presentano la dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso priva del visto di conformita' o della sottoscrizione alternativa, o non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta';
  • d)da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attivita'. La garanzia di cui al comma 4 e' prestata per una durata pari a tre anni dall'esecuzione del rimborso, ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento, sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilita' ovvero di polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione. Per le piccole e medie imprese, definite secondo i criteri stabiliti dal decreto del 18 aprile 2005 del Ministro delle attivita' produttive, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2005, n. 238, dette garanzie possono essere prestate anche dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Per i gruppi di societa', con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro, la garanzia puo' essere prestata mediante la diretta assunzione da parte della societa' capogruppo o controllante di cui all'articolo 2359 del codice civile della obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva dei relativi interessi, all'Amministrazione finanziaria, anche in caso di cessione della partecipazione nella societa' controllata o collegata. In ogni caso la societa' capogruppo o controllante deve comunicare in anticipo all'Amministrazione finanziaria l'intendimento di cedere la partecipazione nella societa' controllata o collegata. La garanzia concerne anche crediti relativi ad annualita' precedenti maturati nel periodo di validita' della garanzia stessa. Relativamente alla dichiarazione da cui emerge il credito richiesto a rimborso non e' obbligatoria l'apposizione del visto di conformita' o la sottoscrizione alternativa previsti dal comma 3 quando e' prestata la garanzia di cui al comma 5. Ai rimborsi di cui al presente articolo e al pagamento degli interessi provvede il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate. Ai rimborsi si provvede con gli stanziamenti di bilancio. Nel caso in cui nel periodo relativo al rimborso sia stato constatato uno dei reati di cui agli articoli 2 e 8 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, l'esecuzione dei rimborsi di cui al presente articolo e' sospesa, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta indicata nelle fatture o in altri documenti illecitamente emessi od utilizzati, fino alla definizione del relativo procedimento penale. Se successivamente al rimborso o alla compensazione viene notificato avviso di rettifica o accertamento il contribuente, entro sessanta giorni, versa all'ufficio le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate o compensate, oltre agli interessi del 2 per cento annuo dalla data del rimborso o della compensazione, a meno che non presti la garanzia prevista nel comma 5 fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate, anche progressivamente, in relazione all'attivita' esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate, le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi di cui al presente articolo sono eseguiti in via prioritaria. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le ulteriori modalita' e termini per l'esecuzione dei rimborsi di cui al presente articolo, inclusi quelli per la richiesta dei rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno e per la loro esecuzione.
Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24

20

Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.

D.L. 27 aprile 1990, n.90 convertito con modificazioni dalla L. 26 giugno 1990, n. 165

45

Il D.L. 27 aprile 1990, n.90 convertito con modificazioni dalla L. 26 giugno 1990, n. 165 ha disposto (con l'art. 14, comma 4) che "Le disposizioni dell'articolo 4, nella parte in cui sostituiscono i commi secondo e terzo dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano dalla dichiarazione da presentare nell'anno 1990; nella parte in cui aggiungono il quarto comma al predetto articolo 30 si applicano dalla dichiarazione da presentare per l'anno 1991; nella parte in cui sostituiscono il quarto comma dell'articolo 38- bis del citato decreto n. 633 del 1972 si applicano ai rimborsi dovuti dall'anno 1989."

D.Lgs 23 marzo 1998, n.56

79

Il D.Lgs 23 marzo 1998, n.56, ha disposto (con l'art. 7) che la modifica al presente articolo ha effetto dal 1 gennaio 1998.

L. 15 dicembre 2011, n. 217

139

La L. 15 dicembre 2011, n. 217 ha disposto (con l'art. 8, comma 5) che le modifiche disposte al presente articolo "si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge".

Testo vigente dal 3 dicembre 2016 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte di cassazione

5 pronunce che riguardano l’art. 38-bis d.P.R. 633/1972, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 7 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, settembre 2025 ↗ e gennaio 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 266/1996

    Questione infondata
    19 luglio 1996

    Manifesta infondatezza della questione, in quanto il presupposto ermeneutico dal quale muove il giudice rimettente risulta smentito dalla giurisprudenza sia della Corte di cassazione sia della Commissione tributaria centrale sia di varie Commissioni di merito, costanti nella linea interpretativa di ritenere l'applicabilità degli interessi anatocistici, ex art. 1283 cod. civ., alle obbligazioni di restituzione di tributi di cui alla questione stessa. red.: A.M. Marini

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 97 cost. · Art. 1283 c.c.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

18 versioni dal 1979

1979oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 3 dicembre 2016 — 1 gennaio 2027in vigoreper 10 anni
  3. 13 dicembre 2014 — 3 dicembre 2016per un anno
  4. 17 gennaio 2012 — 13 dicembre 2014per 3 anni
  5. 19 settembre 2010 — 17 gennaio 2012per un anno
  6. 5 agosto 2009 — 19 settembre 2010per un anno
  7. 1 gennaio 2008 — 5 agosto 2009per un anno
  8. 1 gennaio 2007 — 1 gennaio 2008per un anno
  9. 2 ottobre 2003 — 1 gennaio 2007per 3 anni
  10. 10 dicembre 2000 — 2 ottobre 2003per 3 anni
  11. 24 dicembre 1998 — 10 dicembre 2000per un anno
  12. 9 aprile 1998 — 24 dicembre 1998per 9 mesi
  13. 1 gennaio 1998 — 9 aprile 1998per 3 mesi
  14. 12 agosto 1997 — 1 gennaio 1998per 5 mesi
  15. 1 maggio 1990 — 12 agosto 1997per 7 anni
  16. 31 dicembre 1980 — 1 maggio 1990per 9 anni
  17. 26 febbraio 1979 — 31 dicembre 1980per un anno
  18. 1 febbraio 1979 — 26 febbraio 1979testo originarioper 25 giorni

Che cosa è cambiato dal 3 dicembre 2016

Confronto con la versione in vigore dal 13 dicembre 2014 al 3 dicembre 2016. 3 parole tolte, 2 parole aggiunte in 3 capoversi.

… a-bis). Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, i rimborsi di ammontare superiore a tolto: 15 aggiunto: 30.000 euro sono eseguiti previa presentazione della relativa dichiarazione o istanza da cui emerge …

c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi. Sono eseguiti previa prestazione della garanzia di cui al comma 5 i rimborsi di ammontare superiore a tolto: 15 aggiunto: 30.000 euro quando richiesti:

… i quali i rimborsi di cui al presente articolo sono eseguiti in via prioritariatolto: . 11. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le ulteriori modalita' e …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art38bis · fonte del testo

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