Decreto IVA

Art. 52 d.P.R. 633/1972 — Accessi, ispezioni e verifiche

Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto possono disporre l'accesso di impiegati dell'Amministrazione finanziaria nei locali destinati all'esercizio di attivita' commerciali, agricole, artistiche o professionali, nonche' in quelli utilizzati dagli enti non commerciali e da quelli che godono dei benefici di cui al codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta e per la repressione dell'evasione e delle altre violazioni. Gli impiegati che eseguono l'accesso devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono. Tuttavia per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione, e' necessaria anche l'autorizzazione del procuratore della Repubblica. In ogni caso, l'accesso nei locali destinati all'esercizio di arti o professioni dovra' essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato. 181182 247 L'accesso in locali diversi da quelli indicati nel precedente comma puo' essere eseguito, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, soltanto in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del presente decreto, allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni. E' in ogni caso necessaria l'autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell'autorita' giudiziaria piu' vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l'esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali e' eccepito il segreto professionale ferma restando la norma di cui all'articolo 103 del codice di procedura penale. L'ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti e scritture, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie, che si trovano nei locali in cui l'accesso viene eseguito, o che sono comunque accessibili tramite apparecchiature informatiche installate in detti locali. I libri, registri, scritture e documenti di cui e' rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione. Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto di averne copia. I documenti e le scritture possono essere sequestrati soltanto se non e' possibile riprodurne o farne constare il contenuto nel verbale, nonche' in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale. I libri e i registri non possono essere sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo d'ufficio e possono adottare le cautele atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l'esecuzione di verifiche e di ricerche relative a merci o altri beni viaggianti su autoveicoli e natanti adibiti al trasporto per conto di terzi. In deroga alle disposizioni del settimo comma gli impiegati che procedono all'accesso nei locali di soggetti che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e simili, hanno facolta' di provvedere con mezzi propri all'elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione dei propri impianti e del proprio personale. Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve esibire una attestazione dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso. Se l'attestazione non e' esibita e se il soggetto che l'ha rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o in parte le scritture si applicano le disposizioni del quinto comma. Per l'esecuzione degli accessi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'articolo 51 e presso gli operatori finanziari di cui al 7) dello stesso articolo 51, si applicano le disposizioni del secondo e sesto comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117

181

Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ha disposto (con l'art. 104, comma 2) che "Le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operativita' del predetto Registro".

182

Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, nel modificare l'art. 104, comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ha conseguentemente disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1) che "L'articolo 104 del codice di cui al decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117, si interpreta nel senso che i termini di decorrenza indicati nei commi 1 e 2 valgono anche ai fini dell'applicabilita' delle disposizioni fiscali che prevedono corrispondentemente modifiche o abrogazioni di disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017".

D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, come modificato dal D.L. 17 giugno 2025, n. 84

247

Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, come modificato dal D.L. 17 giugno 2025, n. 84, ha disposto (con l'art. 104, comma 2) che "Le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025".

Testo vigente dal 18 giugno 2025 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

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Corte di cassazione

6 pronunce che riguardano l’art. 52 d.P.R. 633/1972, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 13080/2026

    7 maggio 2026

    In tema di indagini finanziarie, i finanzieri verificatori non sono tenuti ad instaurare un contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente, poiché in capo alla Guardia di Finanza sussiste un potere meramente istruttorio, mentre il potere di accertamento - che include quello di partecipare al contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente - è prerogativa esclusiva dell'Ufficio finanziario, non derivando dall'omissione alcun pregiudizio al diritto di difesa del contribuente, il quale può - conclusasi l'attività ispettiva - fornire giustificazioni una volta redatto il PVC conclusivo e riassuntivo delle complessive contestazioni mosse da parte dei militari che hanno condotto la verifica.

    Art. 52 d.P.R. 633/1972 · Art. 51 d.P.R. 633/1972 · Art. 63 d.P.R. 633/1972

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 10377/2026

    20 aprile 2026

    In tema di accertamento e verifiche presso i locali destinati ad attività dell'impresa, non è necessaria la presenza del titolare, ma è sufficiente la partecipazione di un delegato, cui l'incarico può essere conferito anche oralmente e la cui iniziale attività svolta senza averne i poteri può essere successivamente ratificata anche tacitamente, mediante la sua partecipazione, disposta dal contribuente, all'attività di analisi di quanto rinvenuto e la sottoscrizione del processo verbale di constatazione, non essendo prescritti particolari requisiti di forma, né risultando, peraltro, applicabile l'art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972, che richiede la presenza del "titolare" dello studio o di suo delegato solo in caso di accesso presso locali destinati all'esercizio di arti o professioni.

    Art. 52 d.P.R. 633/1972 · Art. 33 Accertamento imposte sui redditi

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 8031/2026

    1 aprile 2026

    In tema di accertamenti tributari, l'accesso presso locali promiscuamente adibiti ad abitazione e all'esercizio dell'attività imprenditoriale, effettuato in assenza dell'autorizzazione prevista dall'art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972, comporta l'inutilizzabilità degli elementi acquisiti, in ragione della tutela dell'inviolabilità del domicilio garantita dall'art. 14 Cost., senza che possano assumere rilievo il consenso prestato dal contribuente all'accesso o la spontanea consegna della documentazione richiesta.

    Art. 52 d.P.R. 633/1972 · Art. 14 cost.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 7835/2026

    31 marzo 2026

    In tema di accertamenti IVA cd. "a tavolino", alla stregua di un'interpretazione conforme all'art. 41 CDFUE, l'Amministrazione finanziaria non è vincolata ad instaurare il contraddittorio con il contribuente alla conclusione della fase istruttoria, potendo attivarlo, secondo i principi di collaborazione e buona fede, anche prima della relativa conclusione, atteso che il procedimento amministrativo costituisce il luogo elettivo di composizione degli interessi confliggenti.

    Art. 52 d.P.R. 633/1972 · Art. 51 d.P.R. 633/1972 · Art. 54 d.P.R. 633/1972

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 18 giugno 2025 — 1 gennaio 2027in vigoreper un anno
  3. 6 dicembre 2017 — 18 giugno 2025per 8 anni
  4. 3 agosto 2017 — 6 dicembre 2017per 4 mesi
  5. 29 aprile 2012 — 3 agosto 2017per 5 anni
  6. 17 luglio 2011 — 29 aprile 2012per 10 mesi
  7. 29 febbraio 2004 — 17 luglio 2011per 7 anni
  8. 1 gennaio 1992 — 29 febbraio 2004per 12 anni
  9. 24 luglio 1982 — 1 gennaio 1992per 9 anni
  10. 1 gennaio 1974 — 24 luglio 1982per 9 anni
  11. 11 novembre 1972 — 1 gennaio 1974testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 18 giugno 2025

Confronto con la versione in vigore dal 6 dicembre 2017 al 18 giugno 2025.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, come modificato dal D.L. 17 giugno 2025, n. 84

    Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, come modificato dal D.L. 17 giugno 2025, n. 84, ha disposto (con l'art. 104, comma 2) che "Le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art52 · fonte del testo

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