Art. 12 — Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato
Articolo abrogato dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Abrogato dal 29 aprile 2006
Articolo abrogato dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Abrogato dal 29 aprile 2006
1 pronuncia che riguarda l’art. 12, dalle Rassegne del Massimario.
In tema di IVA, l'accollo interno delle passività pregresse per l'ammortamento dei mutui accesi dal Comune per investimenti relativi a impianti e opere concessi in uso al gestore del servizio idrico integrato riveste natura di corrispettivo per la prestazione di un servizio reso nell'esercizio di un'attività imprenditoriale ed è, pertanto, soggetto ad imposta ai sensi dell'art. 13, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, salvo che, da una ricostruzione in concreto degli assetti finanziari stabiliti nella convenzione di gestione, non emerga che di tali passività si era già tenuto conto al momento della determinazione degli oneri finanziari addebitati al concessionario.
Art. 12 · Art. 11 Disposizioni in materia di risorse idriche · Art. 151 t.u.a. · Art. 153 t.u.a.
L’unica massima su questo articolo nel Massimario
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1994
Confronto con la versione in vigore dal 19 gennaio 1994 al 29 aprile 2006. 392 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le opere, gli impianti e le canalizzazioni relativi ai servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), di proprieta' degli enti locali o affidati in dotazione o in esercizio ad aziende speciali e a consorzi, salvo diverse disposizioni della convenzione, sono affidati in concessione al soggetto gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare. Le immobilizzazioni, le attivita' e le passivita' relative ai servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), ivi compresi gli oneri relativi all'ammortamento dei mutui, sono trasferite al soggetto gestore del servizio idrico integrato. Le regioni e, compatibilmente con le attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano forme e modalita' per il trasferimento ai soggetti gestori del servizio idrico integrato del personale appartenente alle amministrazioni comunali, dei consorzi, delle aziende speciali e di altri enti pubblici gia' adibito ai servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), della presente legge, alla data del 31 dicembre 1992. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con legge al trasferimento del personale ai nuovi gestori del servizio idrico integrato; tale trasferimento avviene nella posizione giuridica rivestita dal personale stesso presso l'ente di provenienza. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di aziende municipalizzate o consortili a societa' private che esercitano le medesime funzioni, si applica, ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la disciplina del trasferimento di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile. Il soggetto gestore del servizio idrico integrato, previo consenso della provincia e del comune gia' titolare, puo' gestire altri servizi pubblici, oltre a quello idrico, ma con questo compatibili, anche se non estesi all'intero ambito territoriale ottimale. Il servizio elettrico gestito, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 4, numero 5), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'articolo 21 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, da aziende esercenti anche servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), della presente legge puo' essere trasferito, con autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo consenso del comune titolare della concessione di esercizio elettrico, al soggetto gestore del servizio idrico integrato.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1994-01-05;36~art12 · fonte del testo
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