Decreto Rilancio

Art. 157 rilancio

[1]Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali

[2](( In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilita' e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi)). Dal termine iniziale del periodo di sospensione di cui al comma 1, non si procede altresi' agli invii dei seguenti atti, comunicazioni e inviti, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020:

  • a)comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
  • b)comunicazioni di cui all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
  • c)inviti all'adempimento di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122;
  • d)atti di accertamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all'articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011 n.98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
  • e)atti di accertamento delle tasse automobilistiche di cui al Testo Unico 5 febbraio 1953 n. 39 ed all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982 n. 953, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, limitatamente alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997 n. 449;
  • f)atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari di cui alla Tariffa articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,n. 641. ((2-bis. Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui al comma 2 sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilita' e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 640, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)) ((3. I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di quattordici mesi relativamente:
  • a)alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attivita' di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
  • b)alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  • c)alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attivita' di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)) ((4. Con riferimento agli atti indicati ai commi 1 e 2 notificati entro il 28 febbraio 2022 non sono dovuti, se previsti, gli interessi per ritardato pagamento di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 15 giugno 2009, ne' gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notificazione dell'atto stesso. Con riferimento alle comunicazioni di cui al comma 2 non sono dovuti gli interessi per ritardato pagamento di cui all'articolo 6 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 maggio 2009 dal mese di elaborazione, ne' gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di consegna della comunicazione)) Al fine del differimento dei termini di cui al presente articolo, l'elaborazione o l'emissione degli atti o delle comunicazioni e' provata anche dalla data di elaborazione risultante dai sistemi informativi dell'Agenzia delle entrate, compresi i sistemi di gestione documentale dell'Agenzia medesima. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalita' di applicazione del presente articolo. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 205 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle entrate degli enti territoriali. All'articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 agosto 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".

Testo vigente dal 2 marzo 2021

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Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 157 rilancio, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 5758/2026

    13 marzo 2026

    Ai sensi dell'art. 68, comma 4-bis, del d.l. n. 18 del 2020, è prorogato di ventiquattro mesi il termine per la notifica della cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione a una dichiarazione dei redditi presentata nel 2017 e con iscrizione a ruolo delle somme dovute intervenuta entro il 31 dicembre 2021. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva ritenuto tardiva la notifica - eseguita il 1° luglio 2022 - di una cartella di pagamento relativa all'anno d'imposta 2016 e consegnata all'agente della riscossione in data 25 maggio 2021).

    Art. 157 rilancio · Art. 36-bis Accertamento imposte sui redditi

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 17656/2025

    30 giugno 2025

    Il differimento della notifica degli atti impositivi di cui all'art. 157 del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. 77 del 2020, è stabilito a vantaggio dei contribuenti, affinché possano ricevere la notizia in un momento in cui non si trovano più nella difficoltà determinata dalle limitazioni conseguenti alla pandemia, ma l'amministrazione può procedere anticipatamente alla notifica in caso di indifferibilità ed urgenza, da ricollegarsi tra l'altro alla qualificazione delittuosa e/o fraudolenta della condotta, in ragione del conseguente pericolo di una perdita fiscale per l'erario o, comunque, per la necessità di circoscriverne gli effetti pregiudizievoli, restando privo di rilievo che, per i medesimi fatti, l'indagine penale sia già stata avviata.

    Art. 157 rilancio · Art. 331 c.p.p.

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 17668/2025

    30 giugno 2025

    Il termine per l'effettuazione delle notifiche degli atti impositivi per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, in base alle disposizioni agli stessi riferibili, differito dall'art. 157, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020 (norma speciale dettata dall'emergenza Covid rispetto a quella di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 159 del 2015) al periodo intercorrente fra il 1° marzo 2021 ed il 28 febbraio 2022, non è ulteriormente prorogabile di ottantacinque giorni per effetto del disposto di cui all'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020, che risulta assorbito dal differimento di cui sopra.

    Art. 157 rilancio · Art. 67 cura italia

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 2 marzo 2021

Confronto con la versione in vigore dal 31 gennaio 2021 al 2 marzo 2021. 11 parole tolte, 16 parole aggiunte in 4 capoversi.

In deroga a quanto previsto tolto: all'articolo aggiunto: dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti tolto: di imposta aggiunto: d'imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di … con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 tolto: ed aggiunto: e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, tolto: salvo aggiunto: salvi casi di indifferibilita' e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali …

… disposizione nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, tolto: salvo aggiunto: salvi casi di indifferibilita' e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 640aggiunto: , della legge 23 dicembre 2014, n. 190tolto: . 3. I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti …

b) alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del aggiunto: testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

… prevista dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600tolto: . 4. Con riferimento agli atti indicati ai commi 1 e 2 notificati entro … decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale aggiunto: n. 136 del 15 giugno 2009, tolto: n. 136, e aggiunto: ne' gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto … 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di tolto: notifica aggiunto: notificazione dell'atto stesso. Con riferimento alle comunicazioni di cui al comma 2 non sono … decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 maggio 2009 dal mese di elaborazione, tolto: e aggiunto: ne' gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto … periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di consegna della comunicazionetolto: . Al fine del differimento dei termini di cui al presente articolo, l'elaborazione o …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art157 · fonte del testo

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