Art. 38 — Rimborso di versamenti diretti

Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto puo' presentare all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede l'esattoria presso la quale e' stato eseguito il versamento istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento. 27 L'istanza di cui al primo comma puo' essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta e stata operata. L'intendente di finanza, sentito l'ufficio delle imposte, provvede al rimborso mediante ordinativo di pagamento. Si applicano il secondo e terzo comma dell'articolo precedente. Quando l'importo del versamento diretto effettuato ai sensi del primo comma, n. 3), o del secondo comma, lettera c), dell'art. 3 e' superiore a quello dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'intendente di finanza provvedere al rimborso della differenza con ordinativo di pagamento, su proposta dell'ufficio. ((I rimborsi delle imposte non dovute ai sensi dell'articolo 26-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, richiesti dalle societa' non residenti aventi i requisiti di cui alla lettera a) del comma 4 del citato articolo 26-quater o da stabili organizzazioni, situate in un altro Stato membro, di societa' che hanno i suddetti requisiti sono effettuati entro un anno dalla data di presentazione della richiesta stessa, che deve essere corredata dalla documentazione prevista dall'articolo 26-quater, comma 6, del citato decreto n. 600 del 1973 o dalla successiva data di acquisizione degli elementi informativi eventualmente richiesti. Se i rimborsi non sono effettuati entro il termine di cui al precedente comma, sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 44, primo comma.)) 48

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154

27

Il D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, ha disposto (con l'art. 2-bis, comma 3) che "In deroga al disposto del primo comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il rimborso delle ritenute operate sulle indennita' di fine rapporto di lavoro dipendente e' effettuato d'ufficio in sede di liquidazione della dichiarazione dei redditi nella quale l'indennita' e' stata indicata ovvero, qualora derivi da decisione giudiziale, dall'intendente di finanza al quale il percipiente, anche in ragione del suo domicilio fiscale, ha presentato istanza di rimborso ai sensi dello stesso articolo 38". Lo stesso D.L. ha inoltre disposto (con l'art. 2-bis, comma 4) che tali rimborsi sono eseguiti mediante la procedura automatizzata prevista dall'articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46

48

Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) l'introduzione, prima dell'articolo 1 del "Capo I - Versamenti diretti" e (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) l'introduzione, dopo l'articolo 9 e prima dell'articolo 10 del "Capo II -Riscossione mediante ruoli".

Testo vigente dal 26 luglio 2005 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte di cassazione

8 pronunce che riguardano l’art. 38, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 3373/2026

    16 febbraio 2026

    In tema di detassazione degli investimenti ambientali, la mancata fruizione della deduzione ex art. 6, commi da 13 a 19, della l. n. 388 del 2000 (c.d. Tremonti ambiente) consente al contribuente di presentare istanza di rimborso, la quale non è preclusa dall'omessa dichiarazione integrativa ex art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, poiché questa opera sul piano dell'accertamento del debito d'imposta, mentre il rimborso opera nel diverso ambito della riscossione, senza interferenza tra i due strumenti, purché venga rispettato il termine di decadenza di quarantotto mesi di cui all'art. 38, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, che decorre dal versamento della maggiore imposta non dovuta, restando irrilevante l'emanazione del d.m. 5 luglio 2012.

    Art. 38

    Rassegna di febbraio 2026, p. 128 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 29703/2025

    10 novembre 2025

    In tema di detassazione degli investimenti ambientali, ai sensi dell'art. 6, comma 13 e ss., della l. n. 388 del 2000 (cd. Tremonti ambiente), il termine di decadenza di quarantotto mesi per la presentazione dell'istanza di rimborso dell'imposta versata in eccedenza, di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, decorre dalla data del suddetto versamento, non rilevando, a tale riguardo, l'emanazione del d.m. 5 luglio 2012, che ha risolto la pregressa incertezza normativa nel senso della cumulabilità dell'agevolazione in discorso con le tariffe incentivanti di cui al cd. II Conto Energia.

    Art. 38

    Rassegna di novembre 2025, p. 122 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 25872/2025

    22 settembre 2025

    In base al principio della tutela dell'affidamento e della buona fede, di cui all'art. 10, comma 1, della l. n. 212 del 2000, il termine di decadenza dell'istanza di rimborso decorre dal versamento dell'acconto solo nel caso in cui, già all'epoca dell'effettuazione dello stesso, non vi fosse alcun ragionevole motivo per ritenerlo dovuto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che il termine di decadenza potesse decorrere dal versamento di un acconto, che era stato determinato unicamente dalla volontà del contribuente di adeguarsi a un'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate diffusa a mezzo stampa).

    Art. 38 · Art. 10 Statuto del contribuente

    Rassegna di settembre 2025, p. 139 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 24841/2025

    9 settembre 2025

    I crediti di imposta possono essere utilizzati in compensazione solo ai fini del pagamento di imposte effettivamente dovute e non ai fini del pagamento di anticipazioni o acconti non corrispondenti ad effettivi debiti fiscali.

    Art. 38 · Art. 30 d.P.R. 633/1972 · Art. 38-bis d.P.R. 633/1972

    Rassegna di settembre 2025, p. 124 ↗

Tutte le 22 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, novembre 2025 ↗ e febbraio 2026 ↗.

Corte costituzionale

12 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 176/2008

    Questione infondata
    23 maggio 2008

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, dell'art. 38, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1972, n. 602, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133, il quale stabilisce che «Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede l'esattoria presso la quale è stato eseguito il versamento istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di diciotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento». L'ordinanza di rimessione non contiene, infatti, argomentazione in ordine alla affermata non manifesta infondatezza della questione medesima in relazione al parametro evocato.

    Art. 25 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 2946 c.c.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 317/2002

    Questione inammissibile
    4 luglio 2002

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione, concernente i termini decadenziali previsti per la restituzione di somme corrisposte in più del dovuto all'erario. Infatti i laconici e generici riferimenti alla fattispecie oggetto del giudizio 'a quò e la mancanza di indicazioni in ordine alla eventuale incidenza delle norme che hanno elevato a quarantotto mesi il termine decadenziale previsto dalla disposizione censurata, non consentono di valutare la rilevanza della questione.

    Art. 24 cost. · Art. 38 Riscossione imposte sul reddito · Art. 1 Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 68/2002

    Altra decisione
    19 marzo 2002

    Riuniti i giudizi, Ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria centrale quanto al giudizio di cui all'ordinanza n. 262 del 2001 ed alla Commissione tributaria regionale di Firenze quanto al giudizio di cui all'ordinanza n. 639 del 2001. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 2002. Il Presidente: Ruperto…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 2946 c.c. · Art. 38 Riscossione imposte sul reddito

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (6)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 26 luglio 2005

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2001 al 26 luglio 2005. 130 parole aggiunte.

… di finanza provvedere al rimborso della differenza con ordinativo di pagamento, su proposta dell'ufficio. aggiunto: I rimborsi delle imposte non dovute ai sensi dell'articolo 26-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, richiesti dalle societa' non residenti aventi i requisiti di cui alla lettera a) del comma 4 del citato articolo 26-quater o da stabili organizzazioni, situate in un altro Stato membro, di societa' che hanno i suddetti requisiti sono effettuati entro un anno dalla data di presentazione della richiesta stessa, che deve essere corredata dalla documentazione prevista dall'articolo 26-quater, comma 6, del citato decreto n. 600 del 1973 o dalla successiva data di acquisizione degli elementi informativi eventualmente richiesti. Se i rimborsi non sono effettuati entro il termine di cui al precedente comma, sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 44, primo comma.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art38 · fonte del testo

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