Art. 8 — Tutela dell'integrità patrimoniale

L'obbligazione tributaria puo' essere estinta anche per compensazione. 15 21 E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario. Le disposizioni tributarie non possono stabilire ne' prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile. L'amministrazione finanziaria e' tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata. L'obbligo di conservazione di atti e documenti ((, incluse le scritture contabili)), stabilito a soli effetti tributari, non puo' eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione ((o utilizzazione)). ((Il decorso del termine preclude definitivamente la possibilita' per l'amministrazione finanziaria di fondare pretese su tale documentazione.)) Con decreto del Ministro ((dell'economia e)) delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ((...)) sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo. La pubblicazione e ogni informazione relative ai redditi tassati, anche previste dall'articolo 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441, sia nelle forme previste dalla stessa legge sia da parte di altri soggetti, deve sempre comprendere l'indicazione dei redditi anche al netto delle relative imposte. Ferme restando, in via transitoria, le disposizioni vigenti in materia di compensazione, con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' disciplinata l'estinzione dell'obbligazione tributaria mediante compensazione, estendendo, a decorrere dall'anno d'imposta 2002, l'applicazione di tale istituto anche a tributi per i quali attualmente non e' previsto.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal D.L. 26 ottobre 2019, n. 124

15

Il D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha disposto (con l'art. 17, comma 2-quater) che "In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all'attivita' esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata". Ha inoltre disposto (con l'art. 17, comma 2-quinquies) che "In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse le irregolarita' che hanno generato l'emissione del provvedimento di esclusione".

D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dalla L. 30 dicembre 2023, n. 213

21

Il D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dalla L. 30 dicembre 2023, n. 213, ha disposto (con l'art. 17, comma 2-quater) che "In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi dell'articolo 35, commi 15-bis e 15-bis.1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all'attivita' esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata".

Testo vigente dal 18 gennaio 2024

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 8, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗ e gennaio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 18 gennaio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2024 al 18 gennaio 2024. 11 parole tolte, 25 parole aggiunte.

… in misura minore rispetto a quella accertata. L'obbligo di conservazione di atti e documenti, aggiunto: incluse le scritture contabili, stabilito a soli effetti tributari, non puo' eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazionetolto: . aggiunto: o utilizzazione. Il decorso del termine preclude definitivamente la possibilita' per l'amministrazione finanziaria di fondare pretese su tale documentazione. Con decreto del Ministro aggiunto: dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400tolto: , relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza,aggiunto: ... sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo. La pubblicazione e ogni …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212~art8 · fonte del testo

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