Decreto IVA

Art. 2 d.P.R. 633/1972 — Cessioni di beni

Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprieta' ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere. Costituiscono inoltre cessioni di beni:

  • 1)le vendite con riserva di proprieta';
  • 2)le locazioni con clausola di trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le parti;
  • 3)i passaggi dal committente al commissionario e dal commissionario al committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione;
  • 4)le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attivita' propria dell'impresa se di costo unitario non superiore ad euro cinquanta e di quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell'articolo 19, anche se per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis;
  • 5)la destinazione di beni all'uso o al consumo personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o ad altre finalita' estranee alla impresa o all'esercizio dell'arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell'attivita', con esclusione di quei beni per i quali non e' stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'imposta di cui all'articolo 19 si considera destinato a finalita' estranee all'impresa o all'esercizio dell'arte o della professione l'impiego di beni per l'effettuazione di operazioni diverse da quelle imponibili ovvero non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9, di operazioni escluse dal campo di applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 74, commi primo, quinto e sesto, nonche' delle operazioni di cui al terzo comma del presente articolo e all'articolo 3, quarto comma;
  • 6)le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da societa' di ogni tipo e oggetto nonche' le assegnazioni e le analoghe operazioni fatte da altri enti privati o pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni senza personalita' giuridica. Non sono considerate cessioni di beni:
  • a)le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro;
  • b)le cessioni e i conferimenti in societa' o altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami di azienda ((ovvero un complesso unitario di attivita' materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonche' di passivita', organizzato per l'esercizio dell'attivita' artistica o professionale));89 238
  • c)le cessioni che hanno per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria a norma delle vigenti disposizioni. Non costituisce utilizzazione edificatoria la costruzione delle opere indicate nell'art. 9 lettera a), della legge 28 gennaio 1977, n. 10;
  • d)le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati;
  • e)LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 2 SETTEMBRE 1997, N. 313;
  • f)i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di societa' e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti ((, inclusi quelli costituiti per l'esercizio dell'attivita' artistica o professionale,)) a condizione che il soggetto incorporante o risultante dalla fusione, dalla scissione, dalla trasformazione o da analoghe operazioni abbia diritto ad esercitare la detrazione totale dell'imposta nei modi ordinari;68 238
  • g)LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 2 MARZO 1989, N. 69, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 APRILE 1989, N. 154;
  • h)LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 2 SETTEMBRE 1997, N. 313;
  • i)le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e similari;
  • l)le cessioni di paste alimentari (v.d. 19.03); le cessioni di pane, biscotto di mare, e di altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta (v.d. 19.07); le cessioni di latte fresco, non concentrato ne' zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie;3143
  • m)le cessioni di beni soggette alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 937, e successive modificazioni ed integrazioni.33 23
Gli interventi su questo articolo(9)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687

5

Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.

D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24

23

Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la presente modifica ha effetto dal 1 aprile 1979.

D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 come modificato dal D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94

25

Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 come modificato dal D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94, ha disposto (con l'art. 3, comma 4) che "Le integrazioni e correzioni apportate agli articoli 2, n. 5) [...] del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 [...] si applicano dal 1 gennaio 1973. Il D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 aprile 1979.

L. 22 dicembre 1980, n. 889

31

La L. 22 dicembre 1980, n. 889 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1981.

D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793

33

Il D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793 ha disposto (con l'art. 27, comma 2) che la modifica ha effetto dal 1 aprile 1979.

43

Il D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni dalla L. 17 febbraio 1985, n. 17, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le cessioni e le importazioni di pane, altri prodotti di panetteria, paste alimentari e latte fresco, di cui all'articolo 2, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di crusche sono soggette alla imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 2 per cento". Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 30) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1985.

L. 24 dicembre 1993, n. 537

68

La L. 24 dicembre 1993, n. 537 ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che le modifiche si applicano dal 1 gennaio 1994.

D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313

89

con decorrenza dal 1 gennaio 1998

Il D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313 ha disposto (con l'art. 11, comma 8) che la modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 1998.

D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192

238

Il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Le disposizioni dell'articolo 5 si applicano per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Testo in vigore dal 31 dicembre 2024 al 1 gennaio 2027

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 2 d.P.R. 633/1972, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 13185/2026

    7 maggio 2026

    Nel sistema comune dell'IVA le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo - ossia chiunque eserciti un'attività economica in modo indipendente - costituiscono operazioni imponibili, a prescindere dallo scopo perseguito o dai risultati dell'attività, a condizione che tra la prestazione e il compenso realmente ricevuto sussista un nesso diretto, ravvisabile quando tra prestatore e destinatario intercorra un rapporto giuridico caratterizzato da reciproche prestazioni in cui il compenso ricevuto costituisca il controvalore effettivo del servizio reso.

    Art. 2 d.P.R. 633/1972 · Art. 3 d.P.R. 633/1972

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 8129/2026

    1 aprile 2026

    In materia di IVA, salvo che l'Amministrazione finanziaria contesti il ricorrere di un'ipotesi di elusione o di abuso del diritto, in caso di triangolazioni unionali improprie - nelle quali un operatore avente sede fuori dall'Unione europea cede beni a un operatore avente sede in uno Stato membro, che li cede a sua volta ad un soggetto stabilito in altro Stato membro, con presentazione dei beni alla dogana nel territorio di quest'ultimo - la prima cessione va considerata fuori campo IVA, in quanto priva del requisito della territorialità, non essendo i beni entrati nel paese in cui risiede il primo cessionario, mentre solo la seconda cessione integra un'importazione rendendo, così, esigibile il pagamento dell'imposta e corretta la sua detrazione da parte del secondo cessionario.

    Art. 2 d.P.R. 633/1972 · Art. 1 d.P.R. 633/1972 · Art. 7 d.P.R. 633/1972 · Art. 6 d.P.R. 633/1972

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 1123/2025

    16 gennaio 2025

    In tema di IVA relativa ad un contratto preliminare di compravendita immobiliare, il terzo nominato in sede di stipula del definitivo ex art. 1402 c.c. non può detrarre l'imposta assolta a monte dal promissario acquirente che non sia soggetto passivo IVA, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n. 633 del 1972, poiché, in ragione del successivo art. 19, il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l'imposta diventa esigibile ed il versamento del prezzo, o di una sua parte, in adempimento del preliminare costituisce operazione imponibile ex art. 6, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, con conseguente obbligo del promittente venditore di emettere la relativa fattura con esposizione dell'imposta dovuta nei confronti del soggetto promittente.

    Art. 2 d.P.R. 633/1972 · Art. 6 d.P.R. 633/1972 · Art. 26 d.P.R. 633/1972 · Art. 1351 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

18 versioni dal 1972

1972oggi
  1. 1 gennaio 2027 — oggiabrogatoper 1 giorno
  2. 31 dicembre 2024 — 1 gennaio 2027per 2 anni
  3. 13 dicembre 2014 — 31 dicembre 2024per 10 anni
  4. 1 gennaio 1998 — 13 dicembre 2014per 17 anni
  5. 4 ottobre 1997 — 1 gennaio 1998per 3 mesi
  6. 17 agosto 1996 — 4 ottobre 1997per un anno
  7. 1 dicembre 1995 — 17 agosto 1996per 9 mesi
  8. 24 marzo 1995 — 1 dicembre 1995per 8 mesi
  9. 1 gennaio 1994 — 24 marzo 1995per un anno
  10. 11 febbraio 1992 — 1 gennaio 1994per un anno
  11. 30 aprile 1989 — 11 febbraio 1992per 3 anni
  12. 18 febbraio 1985 — 30 aprile 1989per 4 anni
  13. 1 gennaio 1982 — 18 febbraio 1985per 3 anni
  14. 31 dicembre 1980 — 1 gennaio 1982per un anno
  15. 4 aprile 1979 — 31 dicembre 1980per un anno
  16. 1 febbraio 1979 — 4 aprile 1979per 2 mesi
  17. 29 dicembre 1974 — 1 febbraio 1979per 4 anni
  18. 11 novembre 1972 — 29 dicembre 1974testo originarioper 2 anni

Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 13 dicembre 2014 al 31 dicembre 2024. 36 parole aggiunte in 2 capoversi.

b) le cessioni e i conferimenti in societa' o altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami di azienda aggiunto: ovvero un complesso unitario di attivita' materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonche' di passivita', organizzato per l'esercizio dell'attivita' artistica o professionale;

f) i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di societa' e di analoghe operazioni poste in essere da altri entiaggiunto: , inclusi quelli costituiti per l'esercizio dell'attivita' artistica o professionale, a condizione che il soggetto incorporante o risultante dalla fusione, dalla scissione, dalla trasformazione o da analoghe operazioni abbia diritto ad esercitare la detrazione totale dell'imposta nei modi ordinari;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192

    Il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Le disposizioni dell'articolo 5 si applicano per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art2 · fonte del testo

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