Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 24731/2025
Società di comodo - Presunzione relativa di non operatività - Prova contraria a carico del contribuente - Contenuto - Fattispecie.
In tema di società di comodo, in caso di mancato superamento del cd. test di operatività, anche in seguito alle modifiche apportate all'art. 30 della l. n. 724 del 1994 dalla l. n. 296 del 2006, il contribuente può superare la presunzione relativa di non operatività dando prova dell'esistenza di situazioni oggettive, indipendenti dalla sua volontà, tali da comportare l'assoluta impossibilità di esercitare l'attività d'impresa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito che, con riferimento all'anno d'imposta 2014, aveva ritenuto che l'esercizio dell'attività imprenditoriale consistente nell'attività di imbottigliamento dell'acqua minerale fosse stata, in concreto, preclusa in ragione di circostanze non addebitabili all'imprenditore, dovute alla presenza di vincoli ambientali e idrogeologici conseguenti a decisioni amministrative assunte nel 2000).
Rv. 676185-01Rassegna di settembre 2025, p. 121 ↗Art. 30 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica · Art. 2697 c.c.Dove leggere la sentenza