Art. 67 — Divieto della doppia imposizione
La stessa imposta non puo' essere applicata piu' volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi. ((L'imposta personale pagata dal soggetto erogante a titolo definitivo a seguito di accertamento e' scomputata dall'imposta dovuta dal percipiente il medesimo reddito)).
Testo vigente dal 18 maggio 1999 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →
