Art. 32 t.u.i.r. — Reddito agrario

Il reddito agrario e' costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati nell'esercizio delle attivita' agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile. 235 Sono considerate attivita' agricole produttive di reddito agrario: 235

  • a)le attivita' dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
  • b)l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attivita' dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
  • b-bis)le attivita' dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati, rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10, entro il limite di superficie adibita alla produzione non eccedente il doppio della superficie agraria di riferimento definita con il decreto di cui al comma 3-bis; 235
  • b-ter)le attivita' dirette alla produzione di beni, anche immateriali, realizzate mediante la coltivazione, l'allevamento e la silvicoltura che concorrono alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni, registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, derivanti dall'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 2135 del codice civile; 235
  • c)le attivita' di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorche' non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco (( o tramite l'utilizzo di immobili di cui alla lettera b-bis))) o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e' stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2, tenuto conto della potenzialita' produttiva dei terreni e delle unita' foraggere occorrenti a seconda della specie allevata. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, sono individuate, per i terreni, nuove classi e qualita' di coltura al fine di tenere conto dei piu' evoluti sistemi di coltivazione, nonche' sono disciplinate le modalita' di dichiarazione in catasto dell'utilizzazione degli immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati per attivita' di produzione di vegetali e le modalita' di determinazione della relativa superficie agraria di riferimento di cui al comma 2, lettera b-bis). 235 Non si considerano produttivi di reddito agrario i terreni indicati nel comma 2 dell'articolo 24. 115
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

115

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 35.

D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192

235

Il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano ai redditi prodotti a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Testo vigente dal 12 agosto 2026 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 32 t.u.i.r., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 10325/2026

    20 aprile 2026
    • Agricoltura

    In tema di imposte sui redditi, l'allevamento di cavalli da corsa finalizzato all'attività agonistica, per la sua autonomia rispetto allo sfruttamento a fini agricoli del terreno e dell'annessa scuderia, non può essere qualificato come attività agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c., richiedendo un complesso di conoscenze tecniche estranee al settore propriamente agricolo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, dopo aver ritenuto non agricola la suddetta attività di allevamento di cavalli con finalità agonistica, aveva ritenuto legittima la ripresa a tassazione, quali ricavi d'impresa, dei premi "al traguardo" versati dall'UNIRE, previa detrazione dei costi accertati in sede di verifica).

    Art. 32 t.u.i.r. · Art. 2135 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 404 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 7786/2026

    31 marzo 2026
    • Comodato

    In caso di cessazione del contratto di comodato per morte del comodante o del comodatario e di mantenimento del potere di fatto sulla cosa da parte di quest'ultimo o dei suoi eredi, il rapporto, in assenza di richiesta di rilascio da parte del comodante o dei suoi eredi, si intende proseguito con le caratteristiche e gli obblighi iniziali anche rispetto ai medesimi successori. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, ai fini della ricorrenza del requisito della prevalenza, di cui all'art. 32, lett. c) d.P.R. n. 917 del 1986, necessario per la riconducibilità dei proventi al reddito agrario anziché a quello di impresa ordinaria, aveva escluso dal quantitativo di uve proprie del contribuente quelle ricavate dal fondo detenuto in base al contratto di comodato, ritenendolo erroneamente cessato con la morte del comodante).

    Art. 32 t.u.i.r. · Art. 1803 c.c. · Art. 1809 c.c. · Art. 1810 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 370 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 16902/2025

    24 giugno 2025

    E' legittimo l'accertamento induttivo condotto, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, nei confronti di chi esercita attività agricola, non essendo esso inibito dalle speciali previsioni sulla determinazione del c.d. reddito agricolo di cui all'art. 32, commi 1 e 2, TUIR, le quali non si configurano come l'unica regola alla cui stregua censire la redditualità generale di un tale contribuente, che invece ne fruisce nella più circoscritta area di determinazione dei soli redditi contenuti entro la soglia di operatività delle suddette speciali previsioni.

    Art. 32 t.u.i.r. · Art. 39 Accertamento imposte sui redditi

    Rassegna di giugno 2025, p. 186 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di giugno 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 12 agosto 2026

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 2024 al 12 agosto 2026. 3 parole tolte, 143 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: 1.Il reddito agrario e' costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile …

aggiunto: b-bis) le attivita' dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati, rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10, entro il limite di superficie adibita alla produzione non eccedente il doppio della superficie agraria di riferimento definita con il decreto di cui al comma 3-bis;

aggiunto: b-ter) le attivita' dirette alla produzione di beni, anche immateriali, realizzate mediante la coltivazione, l'allevamento e la silvicoltura che concorrono alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni, registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, derivanti dall'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 2135 del codice civile;

… sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o aggiunto: tramite l'utilizzo di immobili di cui alla lettera b-bis) o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto … potenzialita' produttiva dei terreni e delle unita' foraggere occorrenti a seconda della specie allevatatolto: . 3-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art32 · fonte del testo

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