Testo unico delle imposte sui redditi

Art. 9 t.u.i.r. — Determinazione dei redditi e delle perdite

I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati distintamente per ciascuna categoria, secondo le disposizioni dei successivi capi, in base al risultato complessivo netto di tutti i cespiti che rientrano nella stessa categoria. Per la determinazione dei redditi e delle perdite i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera sono valutati secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente piu' prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti; quelli in natura sono valutati in base al valore normale dei beni e dei servizi da cui sono costituiti. In caso di conferimenti o apporti in societa' o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni e dei crediti conferiti. Se le azioni o i titoli ricevuti sono negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e il conferimento o l'apporto e' proporzionale, il corrispettivo non puo' essere inferiore al valore normale determinato a norma del successivo comma 4, lettera a). Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo piu' prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore. Il valore normale e' determinato:

  • a)per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese;
  • b)per le altre azioni, per le quote di societa' non azionarie e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle societa', in proporzione al valore del patrimonio netto della societa' o ente, ovvero, per le societa' o enti di nuova costituzione, all'ammontare complessivo dei conferimenti;
  • c)per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo. Ai fini delle imposte sui redditi ((, laddove non e' previsto diversamente,)) le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in societa'.
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42

1

con decorrenza dal 1 gennaio 1988

Il D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con effetto dal 1 gennaio 1988".

D.L. 29 giugno 1994, n. 416 convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1994, n. 503

49

Il D.L. 29 giugno 1994, n. 416 convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1994, n. 503 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 30 dicembre 1993.

Testo in vigore dal 1 gennaio 2024 al 1 gennaio 2027

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

6 pronunce che riguardano l’art. 9 t.u.i.r., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 13188/2026

    7 maggio 2026

    In tema di imposta sostitutiva, ai sensi dell'art. 1, commi 111-118, della l. n. 296 del 2006, ai fini fiscali si presume iuris et de iure che gli atti di cessione di beni a titolo oneroso effettuati nel corso della liquidazione della società siano effettuati ad un valore non inferiore al valore normale del bene, da determinarsi ai sensi dell'art. 9, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986, potendo il contribuente sottrarsi alla determinazione dell'imposta sulla base del valore così stabilito solo pattuendo un prezzo corrispondente al valore risultante dall'applicazione dei moltiplicatori della rendita catastale, previsti dall'art. 1, comma 114, della medesima legge e chiedendo che l'imposizione avvenga in base a tale valore.

    Art. 9 t.u.i.r.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 7216/2026

    25 marzo 2026

    La valutazione, a fini fiscali, delle diverse prestazioni che costituiscono le componenti attive e passive del reddito d'impresa soggiace al principio - avente valore generale - stabilito dall'art. 9 del d.P.R. n. 917 del 1986, che impone il riferimento al normale valore di mercato per i corrispettivi, proventi, spese ed oneri in natura presi in considerazione dal contribuente, con la conseguenza che il Fisco può considerare "sottofatturate" le prestazioni eseguite dalla società nei confronti del socio, quando il relativo corrispettivo sia inferiore al suddetto valore.

    Art. 9 t.u.i.r.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 2777/2026

    8 febbraio 2026

    In tema di accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d, del d.P.R. n. 600 del 1973, ai fini della determinazione del reddito di impresa per omessa contabilizzazione di ricavi e IVA relativa ad operazione commerciale tra società del medesimo gruppo, aventi sede in Italia, per l'individuazione del valore da attribuire ad una prestazione di servizi, lo scostamento dal "valore normale" del canone di affitto di cui all'art. 9 TUIR può assumere rilievo quale parametro indiziario dell'antieconomicità manifesta e macroscopica dell'operazione, esulante dal normale margine di errore di valutazione anche dell'inerenza della destinazione del bene o servizio, così da giustificare l'accertamento, con conseguente onere di prova contraria a carico del contribuente; ciò non determina la violazione del criterio della neutralità del tributo armonizzato, né della norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 147 del 2015, che è diretta ad escludere l'applicazione dell'art. 110 TUIR al "transfer pricing" interno e non a limitare la portata logico-giuridica dell'art. 9 TUIR.

    Art. 9 t.u.i.r. · Art. 110 t.u.i.r. · Art. 39 Accertamento imposte sui redditi

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 29083/2025

    4 novembre 2025

    In tema di transfer pricing ex art. 110, comma 7, TUIR, nell'ipotesi di cessione di beni infra- gruppo tra due società a basso rischio, con alea ridotta in ragione dell'unicità del centro di produzione operante su ordini già confermati, il sistema Transactional net margin method (TNMM) risulta più appropriato, ai fini della valutazione dello scostamento dal normale valore di mercato, rispetto al metodo di confronto del prezzo (CUP), integrando il margine di guadagno un indicatore più attendibile rispetto a un prezzo che non è frutto di trattativa sul libero mercato.

    Art. 9 t.u.i.r. · Art. 110 t.u.i.r.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2004 al 1 gennaio 2024. 1 parola tolta, 5 parole aggiunte.

… o esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo. tolto: 5. Ai fini delle imposte sui redditiaggiunto: , laddove non e' previsto diversamente, le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti … costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in societa'aggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art9 · fonte del testo

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