Negli articoli 2195, 2200, 2201 e 2202 sono specificate le categorie di imprese che sono soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese. Il principio fondamentale fissato nell'art. 2195 è che l'obbligo dell'iscrizione incombe agli imprenditori che esercitano un'attività industriale, un'attività di intermediaria nella circolazione dei beni, un'attività di trasporto, un'attività bancaria o assicurativa o un'attività ausiliaria di quelle già elencate. L'obbligo dell'iscrizione compete cioè sostanzialmente a quella categoria di imprenditori che nel sistema del codice di commercio venivano designati come commercianti, tenuto presente che l'esercizio professionale di atti di commercio nel senso del codice di commercio implicava naturalmente l'esercizio di un'attività economica organizzata e cioè l'esercizio di un'impresa nel senso del nuovo codice (art. 2082). In questo senso lo stesso art. 2195 fa espressamente risultare che, nel sistema del nuovo codice, l'espressione «impresa commerciale» significa impresa esercitante una delle attività indicate nell'art. 2195 (attività commerciale) e dichiara pertanto applicabili a tutte le categorie di imprese elencate nell'art. 2195 le disposizioni di legge che fanno riferimento alle imprese commerciali. Il nuovo codice non scende ad un'elencazione minuziosa delle singole attività commerciali come faceva l'art. 3 del codice di commercio, ma pone, tenendo conto della elaborazione dottrinale, categorie generali ampie e comprensive. Tuttavia le attività previste nell'art. 2195 sono tali da abbracciare gli atti previsti nell'art. 3 del codice di commercio, salvo naturalmente quelli che non possono dar luogo a un'impresa professionale. Nell'attività industriale ricadono le imprese di somministrazione (art. 3, n. 6), le imprese di fabbriche o di costruzioni (art. 3, n. 7), le imprese di manifattura (art. 3, n. 8), le imprese editrici, tipografiche e librarie (art. 3, n. 10), le imprese di spettacoli pubblici (art. 3, n. 9); nelle attività intermediarie le categorie di atti previste nei nn. 1, 2, 3 dell'art. 3; nelle attività di trasporto le categorie di atti previste nell'art. 3 ai nn. 13, 16, 18; all'attività bancaria corrispondono nel codice di commercio le operazioni di banca (art. 3, n. 11) e all'attività assicurativa le assicurazioni contro i rischi della navigazione (art. 3, n. 19), contro i danni e sulla vita (art. 3, n. 20). Accanto a queste attività il nuovo codice pone la categoria delle attività aventi, rispetto alle precedenti, carattere ausiliario, le quali pure, se esercitate ad impresa, danno luogo a un'impresa commerciale. Si considerano pertanto commerciali, nel senso del nuovo codice, le imprese di commissioni, di agenzie e di uffici di affari (art. 3, n. 21), la professione della mediazione (art. 3, n. 22) se esercitata ad impresa; le imprese di deposito nei magazzini generali (art. 3, n. 24), tenuto naturalmente presente che l'ausiliarietà rispetto alle attività precedentemente indicate va stabilita con riferimento alla natura e alla funzione prevalente dell'impresa.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 904