Art. 2195 c.c. — Imprenditori soggetti a registrazione

[1]Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

  • 1)un'attivita' industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
  • 2)un'attivita' intermediaria nella circolazione dei beni;
  • 3)un'attivita' di trasporto per terra, per acqua o per aria;
  • 4)un'attivita' bancaria o assicurativa;
  • 5)altre attivita' ausiliarie delle precedenti.

[2]Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attivita' e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attivita' indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 2195 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9577/2026

    14 aprile 2026

    In tema di liquidazione giudiziale, compete a chi ne sollecita la dichiarazione di apertura nei confronti di un imprenditore agricolo allegare e dimostrare, quale fatto costitutivo, l'esistenza di un'attività commerciale che si affianchi all'attività agricola; grava, invece, su chi invoca l'esenzione dalla liquidazione giudiziale il corrispondente onere probatorio di tale fatto impeditivo, assumendo la sussistenza delle condizioni per ricondurre l'attività commerciale svolta nell'ambito dell'art. 2135, comma 3, c.c., sia ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c., sia in applicazione del generale principio di vicinanza alla prova.

    Art. 2195 c.c. · Art. 2135 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 87 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 1288/2025

    20 gennaio 2025

    In tema di imposte sui redditi, le ritenute alla fonte, applicate dagli istituti di credito nei confronti dei Consorzi per l'area di sviluppo industriale sugli interessi maturati per i depositi bancari, sono a titolo di imposta e non a titolo di acconto di imposta, in quanto detti enti, esercitando funzioni pubblicistiche di interesse generale, sono classificabili tra gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

    Art. 2195 c.c. · Art. 26 Accertamento imposte sui redditi · Art. 87 t.u.i.r.

    Rassegna di gennaio 2025, p. 140 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 253/1986

    Questione inammissibile
    28 novembre 1986

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - per asserito contrasto con gli artt. 3, 35 e 53 Cost. - degli artt. 1 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, 28, 49 e 51 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 , 4, n. 1, della l. 9 ottobre 1971, n. 825, e 2195 cod.civ., nella parte in cui non escludono dall'ILOR i redditi dell'agente di assicurazione, del procacciatore di affari e dell'agente di commercio che operino senza organizzazione d'impresa, in quanto giuridicamente definiti "di impresa" nonostante la loro sostanziale assimilabilità ai redditi di lavoro autonomo. Ed infatti - come la Corte ha già più volte sottolineato nel dichiarare inammissibili questioni pressocché identiche - impugnative siffatte non raggiungono il livello della questione di costituzionalità "per la semplice ragione che trattasi di problema interpretativo", essendo in facoltà dei giudici tributari apprezzare caso per caso se i redditi in contestazione siano qualificabili come redditi di impresa oppure come redditi di lavoro autonomo; e perché, la Corte "non è abilitata ad introdurre in materia nuove classificazioni dei tipi di reddito, interne a quelle operate o comunque considerate dalla legislazione tributaria". - S. n. 87/1986; O. n. 161/1986.

    Art. 3 cost. · Art. 35 cost. · Art. 53 cost. · Art. 2195 c.c.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 87/1986

    Questione inammissibile
    14 aprile 1986

    Secondo un principio già affermato, la Corte non è abilitata ad introdurre nella materia dell'imposta locale sui redditi - mediante pronunce di accoglimento parziale - nuove classificazioni dei tipi di reddito, interne rispetto a quelle operate o comunque considerate dalla legislazione tributaria. Peraltro, in presenza di "attività ausiliarie" come quella dei rappresentanti di commercio senza deposito, degli agenti di commercio, degli artigiani, dei procacciatori d'affari in campo assicurativo, si rende ancor più necessario, soprattutto ai fini dell'imposta locale sui redditi, verificare preliminarmente se ricorrano o meno i requisiti minimi perché si possa realmente parlare d'impresa, e non invece, di lavoro autonomo, onde evitare che la capacità contributiva correlata all'ILOR, sia presunta, nelle singole ipotesi, indipendentemente da ogni fondamento effettuale, problema questo di natura interpretativa riservato agli stessi giudici rimettenti. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2195 cod. civ., 4 n. 1, l. 9 ottobre 1971, n. 825, 28 e 51 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, 1, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, impugnati - in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - in quanto non prevedono l'esonero dall'ILOR per talune specie di redditi, giuridicamente inclusi nella figura del reddito d'impresa, ma appartenenti in realtà all'area del lavoro autonomo). - S. n. 42/1980, 314/1983 e O. n. 263/1985.

    Art. 2195 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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Approfondimenti

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  • Negli articoli 2195, 2200, 2201 e 2202 sono specificate le categorie di imprese che sono soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese. Il principio fondamentale fissato nell'art. 2195 è che l'obbligo dell'iscrizione incombe agli imprenditori che esercitano un'attività industriale, un'attività di intermediaria nella circolazione dei beni, un'attività di trasporto, un'attività bancaria o assicurativa o un'attività ausiliaria di quelle già elencate. L'obbligo dell'iscrizione compete cioè sostanzialmente a quella categoria di imprenditori che nel sistema del codice di commercio venivano designati come commercianti, tenuto presente che l'esercizio professionale di atti di commercio nel senso del codice di commercio implicava naturalmente l'esercizio di un'attività economica organizzata e cioè l'esercizio di un'impresa nel senso del nuovo codice (art. 2082). In questo senso lo stesso art. 2195 fa espressamente risultare che, nel sistema del nuovo codice, l'espressione «impresa commerciale» significa impresa esercitante una delle attività indicate nell'art. 2195 (attività commerciale) e dichiara pertanto applicabili a tutte le categorie di imprese elencate nell'art. 2195 le disposizioni di legge che fanno riferimento alle imprese commerciali. Il nuovo codice non scende ad un'elencazione minuziosa delle singole attività commerciali come faceva l'art. 3 del codice di commercio, ma pone, tenendo conto della elaborazione dottrinale, categorie generali ampie e comprensive. Tuttavia le attività previste nell'art. 2195 sono tali da abbracciare gli atti previsti nell'art. 3 del codice di commercio, salvo naturalmente quelli che non possono dar luogo a un'impresa professionale. Nell'attività industriale ricadono le imprese di somministrazione (art. 3, n. 6), le imprese di fabbriche o di costruzioni (art. 3, n. 7), le imprese di manifattura (art. 3, n. 8), le imprese editrici, tipografiche e librarie (art. 3, n. 10), le imprese di spettacoli pubblici (art. 3, n. 9); nelle attività intermediarie le categorie di atti previste nei nn. 1, 2, 3 dell'art. 3; nelle attività di trasporto le categorie di atti previste nell'art. 3 ai nn. 13, 16, 18; all'attività bancaria corrispondono nel codice di commercio le operazioni di banca (art. 3, n. 11) e all'attività assicurativa le assicurazioni contro i rischi della navigazione (art. 3, n. 19), contro i danni e sulla vita (art. 3, n. 20). Accanto a queste attività il nuovo codice pone la categoria delle attività aventi, rispetto alle precedenti, carattere ausiliario, le quali pure, se esercitate ad impresa, danno luogo a un'impresa commerciale. Si considerano pertanto commerciali, nel senso del nuovo codice, le imprese di commissioni, di agenzie e di uffici di affari (art. 3, n. 21), la professione della mediazione (art. 3, n. 22) se esercitata ad impresa; le imprese di deposito nei magazzini generali (art. 3, n. 24), tenuto naturalmente presente che l'ausiliarietà rispetto alle attività precedentemente indicate va stabilita con riferimento alla natura e alla funzione prevalente dell'impresa.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 904

  • Al principio base fissato nell'art. 2195 due deroghe vengono apportate dai successivi articoli 2200 e 2201 per ciò che riguarda le imprese sociali e gli enti pubblici. Per le imprese sociali l'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese consegue alla costituzione della società secondo un determinato tipo (società in nome collettivo, in accomandita semplice, per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative) e ciò a prescindere dal fatto che si eserciti una delle attività indicate nell'art. 2195. Si estende cioè l'obbligo dell'iscrizione anche ad imprese che non vi sarebbero tenute a norma dell'art. 2195, e ciò in considerazione del fatto che la pubblicità costituisce per i tipi di società sopra indicati un elemento caratteristico e che pertanto deve esistere ogni volta che si adotti quel determinato tipo. Ma il punto di contatto con l'art. 2195 permane, in quanto i tipi di società sopra specificati, mentre sono obbligatori per l'esercizio collettivo di un'impresa commerciale, sono puramente facoltativi per l'esercizio delle imprese che hanno per oggetto un'attività diversa. Rispetto agli enti pubblici, la deroga si esplica in senso inverso: si pone una limitazione all'applicazione del principio posto nell'art. 2195, in quanto l'obbligo dell'iscrizione dell'ente pubblico non consegue al solo fatto dell'esercizio di un'impresa commerciale, ma presuppone che tale esercizio costituisca l'oggetto esclusivo o principale dell'ente pubblico. Si è voluto cioè sancire l'obbligo dell'iscrizione per quegli enti pubblici il cui scopo istituzionale esclusivo o prevalente consiste nello svolgimento di un'attività commerciale (art. 2195), mentre l'obbligo è escluso per quegli enti pubblici rispetto ai quali l'esercizio di un'attività commerciale costituisce un fatto accessorio o occasionale (art. 2201). Un'altra deroga generale è stabilita dall'art. 2202, che esclude espressamente l'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese per i piccoli imprenditori, e cioè particolarmente per gli artigiani e per i piccoli commercianti, come si è già precedentemente osservato.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 905

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2195 · fonte del testo

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