Codice di procedura penale

Art. 64 c.p.p. — Regole generali per l'interrogatorio

La persona sottoposta alle indagini, anche se in stato di custodia cautelare o se detenuta per altra causa, interviene libera all'interrogatorio, salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interrogata, metodi o tecniche idonei a influire sulla liberta' di autodeterminazione o ad alterare la capacita' di ricordare e di valutare i fatti. Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita che: a)le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti;

  • b)salvo quanto disposto dall'articolo 66, comma 1, ha facolta' di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguira' il suo corso;
  • c)se rendera' dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilita' di altri, assumera', in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilita' previste dall'articolo 197 e le garanzie di cui all'articolo 197-bis. 302 L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettere a) e b) rende inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona interrogata. In mancanza dell'avvertimento di cui al comma 3, lettera c), le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona interrogata su fatti che concernono la responsabilita' di altri non sono utilizzabili nei loro confronti e la persona interrogata non potra' assumere, in ordine a detti fatti, l'ufficio di testimone.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

302

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 aprile - 5 giugno 2023 n. 111 (in G.U. 1ª s.s. 07/06/2023 n. 23), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 64, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che gli avvertimenti ivi indicati siano rivolti alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato prima che vengano loro richieste le informazioni di cui all'art. 21 delle Norme di attuazione del codice di procedura penale".

Testo vigente dal 8 giugno 2023

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 64 c.p.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 13939/2025

    26 maggio 2025

    In materia tributaria, gli elementi raccolti a carico del contribuente dai militari della Guardia di Finanza senza il rispetto delle formalità di garanzia difensiva prescritte per il procedimento penale sono utilizzabili nel procedimento di accertamento fiscale, stante l'autonomia del procedimento penale rispetto a quello di accertamento tributario, secondo un principio che, oltre ad essere sancito dalle norme sui reati tributari, è desumibile anche dalle disposizioni generali dettate dagli artt. 2 e 654 c.p.p., ed espressamente previsto dall'art. 220 disp.att. c.p.p. il quale impone l'obbligo del rispetto delle disposizioni del codice di procedura penale, quando nel corso di attività ispettive emergano indizi di reato, ma soltanto ai fini dell'applicazione della legge penale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento fondato sulle risultanze della cd. lista Falciani).

    Art. 64 c.p.p. · Art. 20 Reati tributari · Art. 2 c.p.p. · Art. 63 c.p.p.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 191/2003

    Questione infondata
    4 giugno 2003

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 64 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 111 della Costituzione nella parte in cui non prevede che gli avvisi ivi prescritti debbano essere dati all'imputato anche in sede di esame dibattimentale. Risultano, infatti, possibili letture del sistema diverse da quella posta a base della prospettata questione, e tali da vanificare la premessa su cui essa si radica, potendosi legittimamente far leva, al di là di elementi di carattere formale, su di una interpretazione che consente di rendere applicabile la disciplina degli avvisi anche all'istituto dell'esame, sul presupposto dell'esistenza di una consistente serie di dati sostanziali che depongono per l'appartenenza dei due atti processuali – l'interrogatorio, da un lato, e l'esame, dall'altro – ad un medesimo 'genus'.

    Art. 64 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 111 cost. · Art. 197-bis c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 215/2002

    Altra decisione
    23 maggio 2002

    Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 64, 503 e 513 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, nella parte in cui garantisce il diritto al silenzio del coimputato anche rispetto a posizioni altrui e non consente la sua sostanziale equiparazione al testimone, legittimando l'introduzione della contestazione a fini probatori. Infatti successivamente all'ordinanza di rimessione, la legge 1° marzo 2001, n. 63 ha profondamente inciso sulla disciplina del diritto al silenzio e della formazione della prova in dibattimento, in particolare con riferimento alle ipotesi in cui le persone imputate o giudicate in un procedimento connesso o per reato collegato assumono l'ufficio di testimone, sicché il giudice rimettente deve verificare se la questione sia tuttora rilevante nel giudizio 'a quò.

    Art. 64 c.p.p. · Art. 503 c.p.p. · Art. 513 c.p.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 138/1983

    Questione inammissibile
    16 maggio 1983

    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64 cod. proc. pen. sollevata dal Pretore di La Spezia, con ordinanza 9 giugno 1976, in riferimento all'art. 107, terzo comma, Cost. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 aprile 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - ORONZO REALE - BRUNETTO…

    Art. 64 c.p.p. · Art. 107 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (15)

Se ne mostrano 10 su 15, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 8 giugno 2023

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 2001 al 8 giugno 2023.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 6 aprile - 5 giugno 2023 n. 111 (in G.U. 1ª s.s. 07/06/2023 n. 23), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 64, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che gli avvertimenti ivi indicati siano rivolti alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato prima che vengano loro richieste le informazioni di cui all'art. 21 delle Norme di attuazione del codice di procedura penale".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art64 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari