Art. 2248 c.c. — Comunione a scopo di godimento
La comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o piu' cose e' regolata dalle norme del titolo VII del libro III.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
La comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o piu' cose e' regolata dalle norme del titolo VII del libro III.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
1 pronuncia che riguarda l’art. 2248 c.c., dalle Rassegne del Massimario.
In materia di società di comodo, la clausola di esclusione della presunzione di non operatività di cui all'art. 30, comma 1, lett. c), n. 6-sexies, della l. n. 724 del 1994 si applica alle società congrue e coerenti ai fini degli studi di settore; a tal fine, le spese di ristrutturazione di un bene immobile detenuto dalla società a titolo diverso dalla proprietà vanno contabilizzate tra le immobilizzazioni materiali soltanto se al termine del periodo di locazione o di comodato possano essere rimosse dall'utilizzatore ed avere un impiego a prescindere dal bene a cui accedono, mentre se si tratta di opere non separabili (e, cioè, che non possano avere una loro autonoma funzionalità) devono essere iscritte tra le immobilizzazioni immateriali.
Art. 2248 c.c. · Art. 30 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
L'art. 2247 definisce il contratto di società, fissandone, coerentemente alle concezioni da cui il legislatore muove, gli elementi essenziali: obbligo di conferimento, esercizio in comune di un'attività economica, divisione degli utili. Tale definizione corrisponde in parte a quella contenuta nell'art. 1697 del codice civile del 1865. L'oggetto della società rimane limitato al conseguimento di uno scopo economico, e permane il carattere lucrativo della società. Tuttavia lo scopo economico viene limitato all'esercizio di un'attività economica, escludendosi con ciò che possa consistere nel semplice godimento dei beni. L'obbligo dei contraenti non si fa più consistere nella messa in comunione di qualche cosa, ma nel conferimento. Si eliminano con ciò i dubbi che sorgevano dall'uso dell'espressione «comunione» in senso non tecnico e si enuncia quella idea che è alla base della nuova codificazione per cui i beni conferiti vengono a costituire un patrimonio autonomo. L'art. 2248, correlativamente alla nozione posta nell'articolo precedente, dichiara applicabili le norme della comunione al contratto che abbia per oggetto la costituzione di una comunione di cose a scopo di semplice godimento.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 929
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2248 · fonte del testo
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