Art. 84 t.u.i.r. — Riporto delle perdite

La perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, puo' essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita e' riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti. La perdita e' diminuita dei proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui all' articolo 87, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell' articolo 109, comma 5. Detta differenza potra' tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui all'articolo 80. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione possono, con le modalita' previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attivita' produttiva. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se le partecipazioni complessivamente rappresentanti la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria del soggetto che riporta le perdite vengono trasferite o comunque acquisite da terzi, anche a titolo temporaneo, e, inoltre, viene modificata l'attivita' principale in fatto esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate. La modifica dell'attivita' si intende realizzata in caso di cambiamento di settore o di comparto merceologico o, comunque, di acquisizione di azienda o ramo di essa e assume rilevanza se interviene nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento o acquisizione ovvero nei due successivi o anteriori. La limitazione di cui al presente comma si applica alle perdite che risultano al termine del periodo di imposta precedente al trasferimento o all'acquisizione delle partecipazioni oppure a quelle che risultano al termine del periodo di imposta in corso alla data del trasferimento, qualora quest'ultimo intervenga dopo la prima meta' del medesimo periodo d'imposta. 235 249 Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano qualora dal conto economico del soggetto che riporta le perdite, quale risulta dal bilancio relativo all'esercizio chiuso alla data di riferimento delle perdite di cui al comma 3, risulta un ammontare di ricavi e proventi dell'attivita' caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le componenti di conto economico corrispondenti. 235 Nel caso di cui al comma 3-bis le perdite sono riportabili per un importo, complessivamente considerato, non eccedente il valore economico del patrimonio netto della societa' che riporta le perdite, alla data di riferimento delle perdite di cui al comma 3, quale risultante da una relazione giurata di stima redatta da un soggetto designato dalla societa', scelto tra quelli di cui all'articolo 2409-bis, primo comma, del codice civile e al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 64 del codice di procedura civile, ridotto di un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di riferimento delle perdite di cui al comma 3; tra i predetti versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici. In assenza della relazione giurata di stima, il riporto delle perdite e' consentito nei limiti del valore del patrimonio netto contabile quale risulta dal bilancio chiuso alla data di riferimento delle perdite di cui al comma 3, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori; tra i predetti versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici. 235 238 Le disposizioni dei ((commi da 3 a 3-ter)) si applicano anche al riporto delle eccedenze di interessi passivi previsto dall'articolo 96, comma 5, e dell'eccedenza, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, relativa all'aiuto alla crescita economica previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 235 115

Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

115

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 70.

D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192

235

Il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, ha disposto (con l'art. 15, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle operazioni effettuate dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".

D.L. 17 giugno 2025, n. 84

238

Il D.L. 17 giugno 2025, n. 84, ha disposto (con l'art. 84, comma 2) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192".

D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148

249

Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che il presente articolo, comma 3, si interpreta nel senso che "il trasferimento delle partecipazioni complessivamente rappresentanti la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria del soggetto che riporta le perdite si considera avvenuto anche nel caso in cui oggetto dello stesso siano le partecipazioni di una societa' che detiene il controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, del soggetto che riporta le perdite". Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 1) che "La disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, e' efficace fino al termine di decorrenza di cui all'articolo 377 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117".

Testo vigente dal 12 agosto 2026 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 84 t.u.i.r., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 19564/2025

    15 luglio 2025

    In tema di detassazione degli investimenti ambientali, ai sensi dell'art. 6, commi 13-19, della l. n. 388 del 2000 (cd. Tremonti ambiente), il termine per la richiesta di rimborso ex art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 decorre non dal versamento della maggiore imposta indebitamente pagata in ragione della fruizione del beneficio, ma dal d.m. 5 luglio 2012, che ha ammesso il cumulo del predetto con l'incentivazione tariffaria del conto energia; tuttavia, se l'indebito emerge successivamente, a seguito del riporto in avanti della perdita, in virtù del meccanismo di cui all'art. 84 del TUIR, il termine decorre dal primo periodo d'imposta successivo a tale emersione.

    Art. 84 t.u.i.r. · Art. 38 Riscossione imposte sul reddito

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 358 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 10919/2025

    25 aprile 2025

    In tema di utilizzo delle perdite fiscali pregresse, il regime di cui all'art. 84, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, così come sostituito dall'art. 23, comma 9, del d.l. n. 98 del 2011 (conv. con modif. dalla l. n. 111 del 2011) si applica - ex art. 23, comma 6, del medesimo d.l. - alle perdite utilizzate a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto stesso, anche se formatesi anteriormente.

    Art. 84 t.u.i.r.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 348 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗ e luglio/agosto 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

16 versioni dal 1986

1986oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 12 agosto 2026 — 1 gennaio 2027in vigoreper 2 mesi
  3. 18 giugno 2025 — 12 agosto 2026per un anno
  4. 31 dicembre 2024 — 18 giugno 2025per 6 mesi
  5. 12 gennaio 2019 — 31 dicembre 2024per 6 anni
  6. 1 gennaio 2017 — 12 gennaio 2019per 2 anni
  7. 1 gennaio 2016 — 1 gennaio 2017per un anno
  8. 17 luglio 2011 — 1 gennaio 2016per 4 anni
  9. 1 gennaio 2008 — 17 luglio 2011per 4 anni
  10. 1 gennaio 2007 — 1 gennaio 2008per un anno
  11. 29 novembre 2006 — 1 gennaio 2007per un mese
  12. 12 agosto 2006 — 29 novembre 2006per 4 mesi
  13. 1 gennaio 2004 — 12 agosto 2006per 3 anni
  14. 1 giugno 1994 — 1 gennaio 2004per 10 anni
  15. 1 marzo 1988 — 1 giugno 1994per 6 anni
  16. 31 dicembre 1986 — 1 marzo 1988testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 12 agosto 2026

Confronto con la versione in vigore dal 18 giugno 2025 al 12 agosto 2026. 1 parola tolta, 5 parole aggiunte.

… norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici. Le disposizioni dei commi tolto: precedenti aggiunto: da 3 a 3-ter si applicano anche al riporto delle eccedenze di interessi passivi previsto dall'articolo 96, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148

    Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che il presente articolo, comma 3, si interpreta nel senso che "il trasferimento delle partecipazioni complessivamente rappresentanti la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria del soggetto che riporta le perdite si considera avvenuto anche nel caso in cui oggetto dello stesso siano le partecipazioni di una societa' che detiene il controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, del soggetto che riporta le perdite". Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 1) che "La disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, e' efficace fino al termine di decorrenza di cui all'articolo 377 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art84 · fonte del testo

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