Codice di procedura penale

Art. 2 c.p.p. — Cognizione del giudice

Il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito. La decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione civile, amministrativa o penale non ha efficacia vincolante in nessun altro processo.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 2 c.p.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 13939/2025

    26 maggio 2025

    In materia tributaria, gli elementi raccolti a carico del contribuente dai militari della Guardia di Finanza senza il rispetto delle formalità di garanzia difensiva prescritte per il procedimento penale sono utilizzabili nel procedimento di accertamento fiscale, stante l'autonomia del procedimento penale rispetto a quello di accertamento tributario, secondo un principio che, oltre ad essere sancito dalle norme sui reati tributari, è desumibile anche dalle disposizioni generali dettate dagli artt. 2 e 654 c.p.p., ed espressamente previsto dall'art. 220 disp.att. c.p.p. il quale impone l'obbligo del rispetto delle disposizioni del codice di procedura penale, quando nel corso di attività ispettive emergano indizi di reato, ma soltanto ai fini dell'applicazione della legge penale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento fondato sulle risultanze della cd. lista Falciani).

    Art. 2 c.p.p. · Art. 20 Reati tributari · Art. 63 c.p.p. · Art. 64 c.p.p.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 36/1999

    Questione inammissibile
    19 febbraio 1999

    Sono manifestamente inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate, in sede di giudizio di appello, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27 e 101 Cost. - aventi ad oggetto, l'una, l'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice che, investito del giudizio direttissimo, ha convalidato l'arresto ed emesso un provvedimento di custodia cautelare nei confronti dell'imputato e prosegue il giudizio, eventualmente con la trasformazione del rito nelle forme del giudizio abbreviato, l'altra, gli artt. 34, 2 e 279 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che la competenza del giudice per le indagini preliminari in merito alle misure cautelari si estenda fino alla fase degli atti preliminari al dibattimento, finché il dibattimento stesso non sia stato aperto e, comunque, fino a quando il giudice non possa più essere sostituito nella sua composizione personale. Difatti l'ordinanza di rimessione, quanto alla prima questione, non chiarisce - in presenza di un orientamento della giurisprudenza di legittimità che esclude che le cause di incompatibilità determinino la nullità del provvedimento del giudice ritenuto incompatibile - quali conseguenze ai fini del giudizio di appello deriverebbero dal riconoscimento di una causa di incompatibilità del giudice di primo grado, ne' indica, in riferimento alla seconda questione, quali effetti sarebbero destinati a prodursi nel giudizio principale dal superamento della pretesa incompatibilità attraverso l'attribuzione ad altro giudice della competenza ad emettere misure cautelari personali. red.: S. Evangelista

    Art. 34 c.p.p. · Art. 2 c.p.p. · Art. 279 c.p.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 159/1996

    Questione infondata
    20 maggio 1996

    Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3, 76, 77, primo comma, e 97, Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, cod. proc. pen., il quale stabilisce l'obbligo per il giudice penale di risolvere ogni questione dalla quale dipende la decisione. La reintroduzione di una disciplina che, così come richiesto dal giudice 'a quò consenta al giudice del processo pregiudicato di sospendere lo stesso sino alla formazione del giudicato nel processo pregiudicante, supporrebbe una relazione di pregiudizialità tra gli oggetti dei due procedimenti, cha manca nella specie, riguardante, piuttosto, un rapporto di connessione, sicuramente ininfluente - al pari di ogni altra situazione di connessione - sulla competenza del giudice specializzato minorile: per cui non troverebbe adeguata giustificazione assegnare al processo più celere una priorità logica e un connotato pregiudicante rispetto al giudizio in fase meno avanzata, facendo dipendere la facoltà di sospensione di quest'ultimo da elementi causali ed esterni al rapporto tra i processi. La norma risulta perciò ragionevole, e coerente con la legge di delegazione, anche in relazione alle generali finalità di speditezza del processo e, più specificatamente alla regola della autosufficienza del processo penale minorile. Peraltro, la previsione ex art. 238 bis, stesso codice, circa l'ingresso e l'acquisizione di sentenze irrevocabili, rese in altro processo, richiamata dal giudice 'a quò, si limita a regolare il modo di valutazione della pronuncia emessa in separato giudizio, in una logica di economia processuale che non intacca il basilare principio secondo il quale ogni giudice è tenuto a formare il proprio convincimento in base alle prove a disposizione, che sono utilizzabili senza che ad una di esse possa essere attribuita efficacia cogente e risolutiva dell'obbligo di apprezzamento e motivazione da parte del giudicante. - S. n. 222/1983, sulla competenza e funzioni del giudice specializzato minorile. - S. n. 84/1996 e O. n. 18/1996, 'ex plurimis', sul principio consolidato della non riferibilità dell'art. 97 Cost., all'esercizio della funzione giurisdizionale, nel suo complesso ed in relazione ai diversi provvedimenti che costituiscono espressione di tale esercizio. red.: A.M. Marini

    Art. 2 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 76 cost. · Art. 77 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art2 · fonte del testo

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