Codice di procedura penale

Art. 63 c.p.p. — Dichiarazioni indizianti

Se davanti all'autorita' giudiziaria o alla polizia giudiziaria una persona non imputata ovvero una persona non sottoposta alle indagini rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reita' a suo carico, l'autorita' procedente ne interrompe l'esame, avvertendola che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e la invita a nominare un difensore. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese. Se la persona doveva essere sentita sin dall'inizio in qualita' di imputato o di persona sottoposta alle indagini, le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 63 c.p.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 13939/2025

    26 maggio 2025

    In materia tributaria, gli elementi raccolti a carico del contribuente dai militari della Guardia di Finanza senza il rispetto delle formalità di garanzia difensiva prescritte per il procedimento penale sono utilizzabili nel procedimento di accertamento fiscale, stante l'autonomia del procedimento penale rispetto a quello di accertamento tributario, secondo un principio che, oltre ad essere sancito dalle norme sui reati tributari, è desumibile anche dalle disposizioni generali dettate dagli artt. 2 e 654 c.p.p., ed espressamente previsto dall'art. 220 disp.att. c.p.p. il quale impone l'obbligo del rispetto delle disposizioni del codice di procedura penale, quando nel corso di attività ispettive emergano indizi di reato, ma soltanto ai fini dell'applicazione della legge penale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento fondato sulle risultanze della cd. lista Falciani).

    Art. 63 c.p.p. · Art. 20 Reati tributari · Art. 2 c.p.p. · Art. 64 c.p.p.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 339/1997

    Altra decisione
    14 novembre 1997

    Ordina la restituzione degli atti alla Corte d'assise d'appello di Catania. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Mezzanotte Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 14 novembre 1997. Il direttore della cancelleria: Di Paola

    Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 27 cost. · Art. 101 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 136/1995

    Questione infondata
    27 aprile 1995

    Il riferimento all'autorità giudiziaria, contenuto nell'art. 63 cod. proc. pen., in tema di dichiarazioni indizianti rese "all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria" da una persona non imputata o non sottoposta alle indagini, è preordinato al solo fine di ricomprendere in tale nozione non soltanto il giudice penale, ma anche il pubblico ministero. Contro quanto ritenuto dal giudice 'a quò, non può invece essere in essa ricondotto il giudice civile, il quale, pure ove in sede di interrogatorio formale vengano ammessi dalla parte fatti costituenti reato, non può certo fare ricorso al regime previsto dalla norma in questione, essendo, semmai, tenuto, ai sensi dell'art. 331, comma 4, cod. proc. pen., a redigere ed a trasmettere senza ritardo la denuncia al pubblico ministero. Non sussiste perciò la disparità di disciplina tra curatore fallimentare e giudice civile posta a base della censura di violazione del principio di eguaglianza per la mancata estensione delle garanzie previste dall'art. 63, all'ipotesi di dichiarazioni indizianti rese dal fallito al curatore nel corso della procedura fallimentare. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 63 cod. proc. pen.). red.: G. Conti

    Art. 63 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 223/1991

    Questione inammissibile
    24 maggio 1991

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 63 del codice di procedura penale del 1930, in relazione all'art. 241 delle disposizioni transitorie del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 2 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Catanzaro con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma,…

    Art. 63 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 2 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (6)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art63 · fonte del testo

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