Art. 14 t.u.i.r. — Altre detrazioni
Articolo abrogato dalla l. 30 dicembre 2004, n.311.
Abrogato dal 1 gennaio 2005
Articolo abrogato dalla l. 30 dicembre 2004, n.311.
Abrogato dal 1 gennaio 2005
1 pronuncia che riguarda l’art. 14 t.u.i.r., dalle Rassegne del Massimario.
In tema di tassazione dei dividendi azionari, il trattamento fiscale dei dividendi percepiti da società italiane, previsto dall'art. 14 TUIR, ove conduca ad un risultato fiscalmente più vantaggioso rispetto a quello riconosciuto dall'applicazione del successivo art. 15 per la tassazione dei dividendi percepiti da società stabilite all'estero, si pone in contrasto con i principi di non discriminazione e di libertà di circolazione dei capitali, di cui agli artt. 18, 63 e 64 TFUE.
Art. 14 t.u.i.r. · Art. 15 t.u.i.r.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di gennaio 2025 ↗.
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Il Governo delegato attraverso molteplici provvedimenti succedutisi nel tempo all'emanazione dei testi unici in materia fiscale, ha realizzato, secondo i principî e criteri direttivi ricevuti, un unico quadro normativo delle preesistenti disposizioni, provvedendo al coordinamento, correzione ed integrazione delle disposizioni via via emanate; e in tale contesto la disposizione censurata - che per un solo anno (1988) aveva modificato la regola che consentiva la compensazione fra credito d'imposta derivante da ritenute su utili ricevuti e perdite pregresse di esercizio - rimane nei confini delle possibilità applicative desumibili dalla legge di delega, e sotto altro profilo, risponde ad esigenze di mera opportunità discrezionalmente valutate dal legislatore, in una materia che non implica scelte costituzionalmente vincolate. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 14, comma 4, nella sua formulazione originaria, e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione «nella sua formulazione originaria, rimasta in vigore per il solo 1988», secondo la quale «ai fini della determinazione dell'imposta l'ammontare del credito di imposta è computato in aumento del reddito complessivo netto». - In tema di leggi delegate v. citate sentenze n. 198/1998, n. 117/1997 e n. 4/1992. - Con specifico riferimento alla delega per i testi unici in materia fiscale, v. citata sentenza n. 38/1994. - Sulla discrezionalità del legislatore in materia fiscale, v. citate ordinanza n. 54/1988, sentenze n. 410/1995 e n. 18/1994.
Art. 3 cost. · Art. 76 cost. · Art. 14 t.u.i.r.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
13 versioni dal 1986
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2004 al 1 gennaio 2005. 405 parole tolte, 9 parole aggiunte in 16 capoversi.
tolto: Se alla formazione del reddito concorrono uno o piu' redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:
tolto: a) 130 euro se il reddito complessivo e' superiore a 27.000 euro ma non a 29.500 euro;
tolto: b) 235 euro se il reddito complessivo e' superiore a 29.500 euro ma non a 36.500 euro;
tolto: c) 180 euro se il reddito complessivo e' superiore a 36.500 euro ma non a 41.500 euro;
tolto: d) 130 euro se il reddito complessivo e' superiore a 41.500 euro ma non a 46.700 euro;
tolto: e) 25 euro se il reddito complessivo esuperiore a 46.700 euro ma non a 52.000 euro. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:
tolto: a) 70 euro se il reddito complessivo e' superiore a 24.500 euro ma non a 27.000 euro;
tolto: b) 170 euro se il reddito complessivo e' superiore a 27.000 euro ma non a 29.000 euro;
tolto: c) 290 euro se il reddito complessivo e' superiore a 29.000 euro ma non a 31.000 euro;
tolto: d) 230 euro se il reddito complessivo e' superiore a 31.000 euro ma non a 36.500 euro;
tolto: e) 180 euro se il reddito complessivo e' superiore a 36.500 euro ma non a 41.500 euro;
tolto: f) 130 euro se il reddito complessivo e' superiore a 41.500 euro ma non a 46.700 euro;
tolto: g) 25 euro se il reddito complessivo esuperiore a 46.700 euro ma non a 52.000 euro. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui all'articolo 79, spetta una detrazione dall' imposta lorda pari a:
tolto: a) 80 euro se il reddito complessivo esuperiore a 25.500 euro ma non a 29.400 euro;
tolto: b) 126 euro se il reddito complessivo esuperiore a 29.400 euro ma non a 31.000 euro;
tolto: c) 80 euro se il reddito complessivo esuperiore a 31.000 euro ma non a 32.000 euro. 4. Le detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 non sono cumulabili tra loroaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2004, N.311
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art14 · fonte del testo
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