Art. 76 t.u.i.r. — Periodo d'imposta

L'imposta e' dovuta per periodi di imposta, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma salvo quanto stabilito negli articoli 80 e 84. Il periodo di imposta e' costituito dall'esercizio o periodo di gestione della societa' o dell'ente, determinato dalla legge o dall'atto costitutivo. Se la durata dell'esercizio o periodo di gestione non e' determinata dalla legge o dall'atto costitutivo, o e' determinata in due o piu' anni, il periodo di imposta e' costituito dall'anno solare. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 NOVEMBRE 2005, N.247)). 123

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247

123

con decorrenza dal 1 gennaio 2004

Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che "Le disposizioni degli articoli 76 e 80 del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2004". (115)

115

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 110.

Testo vigente dal 2 dicembre 2005 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 76 t.u.i.r., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 22007/2025

    30 luglio 2025

    In tema di società cd. "di comodo", poiché il periodo d'imposta di una società di capitali, ai sensi dell'art. 76, comma 2, TUIR, è di norma costituito dall'esercizio sociale, la previsione dell'art. 30, comma 2, della l. n. 724 del 1994 - secondo la quale, ai fini dell'applicazione del comma 1, i ricavi e i proventi nonché i valori dei beni e delle immobilizzazioni vanno assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti - va intesa nel senso di escludere la rilevanza del primo esercizio sociale, che non va quindi compreso nei due precedenti, essendo del tutto plausibile l'inidoneità oggettiva del medesimo a produrre reddito.

    Art. 76 t.u.i.r. · Art. 30 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 387 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 11955/2025

    7 maggio 2025

    In tema di imposte sui redditi, la plusvalenza fiscalmente rilevante collegata alla cessione di partecipazioni sociali si realizza al momento della conclusione del contratto, in relazione al quale, pertanto, deve essere individuato il regime di tassazione applicabile, mentre il diverso momento in cui viene percepito il corrispettivo, anche in relazione a vicende successive, determina, sulla base del principio di cassa, il periodo di imposta in cui assoggettare il reddito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva accolto la richiesta del contribuente di applicabilità del regime fiscale, compresa l'aliquota di imposta, vigente all'epoca della conclusione del contratto di cessione anche con riferimento ai componenti aggiuntivi del prezzo stabiliti nell'ambito della pattuita clausola di " earn-out ", in quanto liquidati sulla base di criteri che, sebbene dipendenti da fatti anche esterni alla volontà delle parti, erano stati predeterminati nel contratto di cessione, quali l'andamento economico della società).

    Art. 76 t.u.i.r. · Art. 67 t.u.i.r. · Art. 68 t.u.i.r. · Art. 75 t.u.i.r.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 360 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗ e luglio/agosto 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

13 versioni dal 1986

1986oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 2 dicembre 2005 — 1 gennaio 2027in vigoreper 21 anni
  3. 1 gennaio 2004 — 2 dicembre 2005per un anno
  4. 1 gennaio 2002 — 1 gennaio 2004per 2 anni
  5. 10 dicembre 2000 — 1 gennaio 2002per un anno
  6. 15 maggio 1998 — 10 dicembre 2000per 3 anni
  7. 1 gennaio 1998 — 15 maggio 1998per 4 mesi
  8. 20 agosto 1994 — 1 gennaio 1998per 3 anni
  9. 1 gennaio 1992 — 20 agosto 1994per 3 anni
  10. 16 novembre 1990 — 1 gennaio 1992per un anno
  11. 29 giugno 1990 — 16 novembre 1990per 5 mesi
  12. 1 marzo 1988 — 29 giugno 1990per 2 anni
  13. 31 dicembre 1986 — 1 marzo 1988testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 2 dicembre 2005

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2004 al 2 dicembre 2005. 57 parole tolte, 10 parole aggiunte.

… determinata in due o piu' anni, il periodo di imposta e' costituito dall'anno solare. tolto: 3. Se il periodo di imposta e' superiore o inferiore a dodici mesi i redditi di cui agli articoli 90 e 56, comma 5, sono ragguagliati alla durata di esso. Il ragguaglio si effettua anche ai fini delle disposizioni di cui agli articoli 102, commi 2, 6 e 7, 104, 106 e 107, commi 1 e 2 aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 NOVEMBRE 2005, N.247.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247

    Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che "Le disposizioni degli articoli 76 e 80 del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2004". (115)

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art76 · fonte del testo

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