Art. 669-quater c.p.c. — Competenza in corso di causa

[1]Quando vi e' causa pendente per il merito la domanda deve essere proposta al giudice della stessa.

[2]Se la causa pende davanti al tribunale la domanda si propone all'istruttore oppure, se questi non e' ancora designato o il giudizio e' sospeso o interrotto, al presidente, il quale provvede ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 669-ter.

[3]Se la causa pende davanti al conciliatore, la domanda si propone al tribunale. 88 90

[4]In pendenza dei termini per proporre l'impugnazione la domanda si propone al giudiche che ha pronunziato la sentenza.

[5]Se la causa pende davanti al giudice straniero, e il giudice italiano non e' competente a conoscere la causa in merito, si applica il terzo comma dell'articolo 669 ter.

[6]Il terzo comma dell'articolo 669-ter si applica altresi' nel caso in cui l'azione civile e' stata esercitata o trasferita nel processo penale, salva l'applicazione del comma 2 dell'articolo 316 del codice di procedura penale. 67 72

Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477

67

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

72

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti." Il D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673 nel modificare l'art. 74, comma 2 della L. 26 novembre 1990, n. 353 ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 5) che "Gli articoli 74, 75, 76, 77, 85 e 86 della legge 26 novembre 1990, n. 353, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano, in quanto compatibili, ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; tutti i sequestri anteriormente autorizzati perdono la loro efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, e' rigettata l'istanza di convalida ovvero e' dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale erano stati concessi.".

D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

88

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188

90

con decorrenza dal 2 giugno 1999

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Testo vigente dal 4 luglio 1998

CautelariVersione 0.1

Ricorso cautelare d’urgenza

Ricorso ex art. 700 c.p.c. prima o durante la causa di merito, con fumus e periculum a punti, la misura richiesta, l’istanza di decreto senza contraddittorio e la somma per ogni giorno di ritardo.

CautelariVersione 0.1

Ricorso per sequestro conservativo

Ricorso ex art. 671 c.p.c. prima o durante la causa di merito, con il credito, il fondato timore di perdere la garanzia, i beni mobili, immobili e i crediti da sequestrare, e l’istanza di decreto senza contraddittorio.

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 54/2023

    Questione inammissibile
    30 marzo 2023

    Per la formazione di un diritto vivente è necessario un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità o, comunque, espresso a Sezioni unite, mentre non sono invece idonee le pronunce adottate in sede di merito. (Precedenti: S. 243/2022 - mass. 45155; S. 20/2022 - mass. 44656; S. 13/2022 - mass. 44481; S. 33/2021 - mass. 43634; S. 1/2021 - mass. 43155; S. 78/2012 - mass. 36198; S. 217/2010 - mass. 34752).Nell'ipotesi in cui il rimettente, ritenendo erroneamente che sulla interpretazione contestata si sia formato un diritto vivente, promuova l'incidente di legittimità costituzionale, ciò costituisce un uso improprio dello strumento - in quanto volto ad ottenere un avallo interpretativo - che rende inammissibili le questioni sollevate. (Precedenti: S. 132/2019 - mass. 42128; S. 21/2013 - mass. 36912; O. 97/2017 - mass. 39648; O. 87/2016 - mass. 38834; O. 33/2016 - mass. 38733).(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per difetto di formazione di un diritto vivente e conseguente impropria richiesta di avallo interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Siena, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 669-quater cod. proc. civ., nella parte in cui, secondo un orientamento della giurisprudenza di merito, ove penda un giudizio di cognizione in rapporto di continenza con la causa di merito prefigurata in un successivo ricorso cautelare ante causam, impone al giudice della cautela di dichiarare la propria incompetenza in favore del giudice della causa continente preventivamente adito. Il rimettente ha inteso conseguire dalla Corte costituzionale un avallo ad una delle possibili opzioni ricostruttive, perché l'interpretazione sulla quale si incentrano le censure non può essere assunta a diritto vivente, in ragione della non univocità e del carattere risalente dei precedenti richiamati; né d'altra parte risulta facilmente ipotizzabile che sulla quaestio iuris si delinei un indirizzo interpretativo dell'organo della nomofilachia connotato dai caratteri della costanza e della ripetizione).

    Art. 669-quater c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 44/1998

    Questione infondata
    5 marzo 1998

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 669-ter del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice di pace di Aversa con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 669-quater del codice di procedura civile…

    Art. 669-ter c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 669-quater c.p.c. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 405/1996

    Questione inammissibile
    20 dicembre 1996

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale che prospetta un dubbio interpretativo, la cui risoluzione, essendo rimessa al giudice 'a quò, non può dare luogo ad un giudizio di legittimità costituzionale, preordinato ad eliminare la norma eventualmente viziata, e non a valutare l'incertezza in ordine all'applicabilità delle norme. - V. sent. n. 427/1994. red.: F. Mangano

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 383 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 luglio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 21 marzo 1998 al 4 luglio 1998.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188

    Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art669quater · fonte del testo

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