Art. 92 c.p.c. — Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese

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[1]Il Giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, puo' escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e puo', indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'art. 88, essa ha causato all'altra parte.

[2]((Se vi e' soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novita' della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice puo' compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero)). 144

[3]Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

116

La L. 28 dicembre 2005, n. 263, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.".

144

Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che la presente modifica si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo.

Testo in vigore dal 11 novembre 2014 al 27 aprile 2018

Corte di cassazione

44 pronunce che riguardano l’art. 92 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario e dalle pronunce segnalate.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 17041/2026

    30 maggio 2026

    In tema di equa riparazione, la mancata opposizione dell'Amministrazione alla domanda non costituisce, di per sé, ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese processuali, ove l'istante sia stato costretto ad agire in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto, essendo tale compensazione consentita ex art. 92 c.p.c. soltanto nei casi tassativamente previsti dalla norma, come risultante dalla sentenza additiva della Corte cost. n. 77 del 2018. (Nella specie la S.C., nel cassare il provvedimento impugnato, ha escluso la rilevanza, a tal fine, della mancata partecipazione del Ministero all'udienza di opposizione e della sua rimessione al giudice sull'esercizio dei poteri istruttori officiosi, dopo peraltro avere concluso per il rigetto dell'opposizione).

    Art. 92 c.p.c. · Art. 91 c.p.c. · Art. 2 Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile

    Rassegna di maggio 2026, p. 126 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16814/2026

    28 maggio 2026

    Nel giudizio di legittimità, la rinuncia al ricorso intervenuta in prossimità dell'udienza, pur precludendo la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. e il raddoppio del contributo unificato, non giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite, quando, in ragione della sua tardività, abbia comunque costretto la controparte ad approntare le proprie difese.

    Art. 92 c.p.c. · Art. 96 c.p.c. · Art. 391 c.p.c. · Art. 360 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 178 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 14297/2026

    14 maggio 2026

    In tema di spese processuali, l'impugnazione di uno o più avvisi di accertamento relativi a diverse annualità d'imposta del medesimo tributo integra un'unica domanda articolata in una pluralità di capi, rispetto alla quale il parziale accoglimento, anche per una singola annualità, costituisce idonea giustificazione alla compensazione delle spese giudiziali.

    Art. 92 c.p.c. · Art. 91 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 241 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 12327/2026

    2 maggio 2026

    In tema di spese di lite, il sindacato di legittimità sulla compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste in una verifica in negativo in ragione dell'elasticità che caratterizza il relativo potere giudiziale, giacché la ripetizione di tali spese in favore della parte vittoriosa non costituisce elemento indefettibile della tutela giurisdizionale.

    Art. 92 c.p.c. · Art. 360 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 129 ↗

Tutte le 56 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, novembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗; e pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 77/2018

    Ha colpito questo articolo
    19 aprile 2018

    È dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione, l'intervento della CGIL nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. Nel caso di specie, l'interveniente è titolare non di un interesse direttamente riconducibile all'oggetto del giudizio principale, bensì di un mero indiretto, e più generale, interesse connesso agli scopi statutari della tutela degli interessi economici e professionali degli iscritti. Per costante giurisprudenza costituzionale, la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale). A tale disciplina è possibile derogare soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura, la cui posizione soggettiva sia incisa dall'immediato effetto che la pronuncia della Corte costituzionale produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo. ( Precedenti citati: ordinanze allegate alle sentenze n. 16 del 2017, n. 237 del 2013, n. 82 del 2013, n. 272 del 2012, n. 349 del 2007, n. 279 del 2006 e n. 291 del 2001 ).

    Art. 92 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 190/2018

    Questione inammissibile
    19 ottobre 2018

    È dichiarata manifestamente inammissibile - per sopravvenuta carenza di oggetto - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 13 del d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. in legge n. 162 del 2014, censurato dal Tribunale di Trento in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 111, primo comma e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, nella parte in cui consente al giudice di compensare le spese giudiziali solo nel caso in cui vi sia soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, e non anche in altri casi, quando sussistano altri giusti motivi. La sentenza n. 77 del 2018, accogliendo analoghe questioni, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata nei termini auspicati dal rimettente. ( Precedenti citati: sentenza n. 77 del 2018; ordinanze n. 211 del 2017, n. 137 del 2017 e n. 38 del 2017 ).

    Art. 92 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 395/2004

    Questione inammissibile
    21 dicembre 2004

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 24 e 111 Cost., dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, “nella parte in cui consente al giudice la facoltà di compensare, in tutto o in parte e ai danni della parte rimasta vittoriosa, le spese processuali senza esporre espressa e giustificata motivazione dei “giusti motivi” di tale decisione”. La questione è irrilevante, in quanto il rimettente, una volta interpretata alla luce dei principî costituzionali (e in particolare dell’art. 111, sesto comma, Cost.) la norma che disciplina la compensazione delle spese di lite, nel senso che essa attribuisce al giudice un potere discrezionale, e non già arbitrario, di derogare alla regola legale imperniata sul principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), doveva in tali termini farne applicazione, dando quindi conto, con adeguata motivazione, dei “giusti motivi” che lo inducevano a non porre, in tutto o in parte, le spese di lite a carico della parte soccombente, laddove la prospettata esistenza di un “diritto vivente”, secondo il quale il giudice potrebbe, a suo arbitrio, motivare o non motivare la compensazione delle spese – sicché l’esercizio di tale potere discrezionale sarebbe sindacabile in sede di impugnazione solo se il giudice avesse optato, senza in alcun modo esservi vincolato, per la motivazione della sua decisione - si risolve in una regola – insindacabilità della compensazione delle spese non motivata – della quale è diretto destinatario il giudice dell’impugnazione, il quale soltanto potrebbe quindi sollevare la questione, mentre, invece, il giudice munito del potere discrezionale di compensare le spese è solo indirettamente destinatario di quel diritto vivente, e pertanto, avendo, alla stregua di tale c.d. “diritto vivente”, la facoltà, ma non l’obbligo, di non motivare il suo provvedimento, è conseguentemente tenuto a dare dell’art. 92 cod. proc. civ. una lettura conforme a Costituzione.

    Art. 92 c.p.c. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 91 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (7)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 11 novembre 2014

Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 2009 al 11 novembre 2014. 16 parole tolte, 22 parole aggiunte.

Se vi e' soccombenza reciproca tolto: o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, aggiunto: ovvero nel caso di assoluta novita' della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice puo' compensare aggiunto: le spese tra le parti, parzialmente o per interotolto: , le spese tra le parti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che la presente modifica si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art92 · fonte del testo

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