Codice dei contratti pubblici

Art. 1 codice dei contratti pubblici (Allegato V.1)

[1]Allegato V.1 Compensi degli arbitri (Articoli 213, comma 15 e 214, comma 9)

[2]Articolo 1. Compensi degli arbitri.

[3]1. La Camera arbitrale, su proposta del collegio arbitrale, determina con apposita delibera il compenso degli arbitri nei limiti stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Sono comunque vietati incrementi dei compensi massimi legati alla particolare complessita' delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto. Il compenso per il collegio arbitrale, comprensivo dell'eventuale compenso per il segretario, non puo' comunque superare l'importo di 100.000 euro, da rivalutarsi ogni tre anni con i decreti e le delibere di cui al primo periodo. Per i dirigenti pubblici resta ferma l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'atto di liquidazione del compenso e delle spese arbitrali, nonche' del compenso e delle spese per la consulenza tecnica, costituisce titolo per l'ingiunzione di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, si applica la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente allegato. 2. Il corrispettivo a saldo per la decisione della controversia e' versato dalle parti, nella misura liquidata dalla Camera arbitrale, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo. 3. La Camera arbitrale provvede alla liquidazione degli onorari e delle spese di consulenza tecnica, ove disposta, ai sensi degli articoli da 49 a 58 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nella misura derivante dall'applicazione delle tabelle ivi previste. 4. Gli importi dei corrispettivi dovuti per la decisione delle controversie sono direttamente versati all'ANAC. 5. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, secondo comma, del codice di procedura civile, il collegio arbitrale, se accoglie parzialmente la domanda, compensa le spese del giudizio in proporzione al rapporto tra il valore della domanda e quello dell'accoglimento. 6. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.

Testo vigente dal 20 settembre 2023

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Che cosa è cambiato dal 20 settembre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 2023 al 20 settembre 2023. 6 parole tolte, 6 parole aggiunte in 12 capoversi.

tolto: 1

aggiunto: 1. Compensi degli arbitri.

tolto: 2

aggiunto: 2. Il corrispettivo a saldo per la decisione della controversia e' versato dalle parti, nella misura liquidata dalla Camera arbitrale, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo.

tolto: 3

aggiunto: 3. La Camera arbitrale provvede alla liquidazione degli onorari e delle spese di consulenza …

tolto: 4

aggiunto: 4. Gli importi dei corrispettivi dovuti per la decisione delle controversie sono direttamente versati all'ANAC.

Mostra gli altri 4 capoversi cambiati

tolto: 5

aggiunto: 5. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, secondo comma, del codice di procedura civile, il …

tolto: 6

aggiunto: 6. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~allegato-v-1-art1 · fonte del testo

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