Art. 669-terdecies c.p.c. — Reclamo contro i provvedimenti cautelari

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[1]((Contro l'ordinanza con la quale, prima dell'inizio o nel corso della causa di merito, sia stato concesso un provvedimento cautelare e' ammesso reclamo nei termini previsti dall'articolo 739, secondo comma.

[2]Il reclamo contro i provvedimenti del pretore si propone al tribunale, quello contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale si propone al collegio, del quale non puo' far parte il guidice che ha emanato il provvedimento reclamato. Quando il provvedimento cautelare e' stato emesso dalla Corte d'Appello, il reclamo si propone ad altra sezione della stessa Corte o, in mancanza, alla Corte d'Appello piu' vicina.

[3]Il procedimento e' disciplinato dagli articoli 737 e 738.

[4]Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare.

[5]Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento; tuttavia il presidente del tribunale o della Corte investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, puo' disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione.)) 67

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477

67

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

Testo in vigore dal 1 gennaio 1993 al 30 giugno 1994

Cognizione ordinariaVersione 0.1

Atto di citazione per l’impugnazione di una delibera condominiale

Citazione del condomino assente, dissenziente o astenuto contro il condominio, per l’annullamento della delibera contraria alla legge o al regolamento, con i vizi più frequenti già scritti, la mediazione, l’istanza di sospensione, procura in calce e relata.

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CautelariVersione 0.1

Ricorso cautelare d’urgenza

Ricorso ex art. 700 c.p.c. prima o durante la causa di merito, con fumus e periculum a punti, la misura richiesta, l’istanza di decreto senza contraddittorio e la somma per ogni giorno di ritardo.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

CautelariVersione 0.1

Ricorso per sequestro conservativo

Ricorso ex art. 671 c.p.c. prima o durante la causa di merito, con il credito, il fondato timore di perdere la garanzia, i beni mobili, immobili e i crediti da sequestrare, e l’istanza di decreto senza contraddittorio.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

CautelariVersione 0.1

Ricorso per accertamento tecnico preventivo

Ricorso prima della causa per l’accertamento tecnico urgente (art. 696) o per la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite (art. 696-bis): motivi dell’urgenza, domanda di merito, competenza dell’art. 693, quesiti per il consulente scritti dai fatti e istanza per l’eccezionale urgenza.

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CautelariVersione 0.1

Ricorso per reintegrazione o manutenzione nel possesso

Ricorso ex art. 703 c.p.c. contro lo spoglio violento o clandestino, la molestia o lo spoglio né violento né clandestino, con il possesso e i fatti della controparte a punti, la competenza del luogo del fatto, l’istanza di decreto senza contraddittorio e la prova per testi.

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CautelariVersione 0.1

Reclamo contro il provvedimento cautelare

Ricorso al collegio ex art. 669-terdecies c.p.c. contro l’ordinanza che concede o nega un provvedimento cautelare o possessorio: tempestività e giudice del reclamo, motivi numerati, circostanze sopravvenute, istanza di sospensione dell’esecuzione, conclusioni di revoca, modifica o concessione della misura.

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EsecuzioneVersione 0.1

Opposizione all’esecuzione

Opposizione del debitore che contesta il diritto di procedere a esecuzione forzata: al precetto, con citazione o ricorso, o a esecuzione iniziata, con ricorso al giudice dell’esecuzione; motivi tipici già scritti e sospensione del titolo o del processo.

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Corte di cassazione

6 pronunce che riguardano l’art. 669-terdecies c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16886/2026

    29 maggio 2026

    In tema di opposizione agli atti esecutivi, avverso l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione, a definizione della fase sommaria del giudizio, adotta i provvedimenti indilazionabili previsti dall'art. 618, comma 2, c.p.c., è ammissibile il rimedio del reclamo ex artt. 624, comma 2, e 669-terdecies c.p.c., mentre non può proporsi opposizione ex art. 617, comma 2, c.p.c.

    Art. 669-terdecies c.p.c. · Art. 617 c.p.c. · Art. 618 c.p.c. · Art. 624 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 180 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 4501/2026

    27 febbraio 2026

    Avverso l'ordinanza che - anche ai sensi dell'art. 618 c.p.c. - provvede sull'istanza di sospensione dell'esecuzione in conseguenza di un'opposizione esecutiva è ammesso esclusivamente il rimedio del reclamo ex artt. 624, comma 2, e 669-terdecies c.p.c. (impregiudicata la decisione nella fase di merito sulle questioni già proposte in quella sommaria), restando esclusa, invece, l'esperibilità dell'opposizione ex art. 617 c.c. o del ricorso per cassazione.

    Art. 669-terdecies c.p.c. · Art. 617 c.p.c. · Art. 618 c.p.c. · Art. 624 c.p.c.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 89 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 32867/2025

    17 dicembre 2025

    Al procedimento di sequestro liberatorio previsto dagli artt. 1216, comma 2, c.c. e 79 disp. att. c.c., il quale ha natura cautelare e costituisce una species del sequestro di cui all'art. 687 c.p.c., si applicano le norme del procedimento cautelare uniforme, di cui agli artt. 669-bis e ss. c.p.c., sicché, a seguito della modifica dell'art. 669-septies c.p.c. apportata dall'art. 50 della l. n. 69 del 2009, la statuizione sulle spese contenuta nel provvedimento conclusivo del suddetto procedimento è impugnabile con il reclamo di cui all'art. 669 terdecies c.p.c. e non con il ricorso per cassazione ex art. 111 comma 7 Cost., trattandosi di un provvedimento che, in quanto suscettibile di un diverso rimedio, è privo del carattere di definitività.

    Art. 669-terdecies c.p.c. · Art. 111 cost. · Art. 1216 c.c. · Art. 91 c.p.c.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 107 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 30135/2025

    14 novembre 2025

    Il provvedimento con cui il giudice dichiara la perdita di efficacia di una misura cautelare, ai sensi dell'art. 669-novies c.p.c., ha natura ordinatoria e non decisoria, pur se formalmente inserito nel dispositivo di una sentenza; ne consegue l'inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., restando invece esperibile il reclamo - ai sensi dell'art. 669- terdecies c.p.c. - anche qualora la decisione sia stata disposta dal giudice collegiale.

    Art. 669-terdecies c.p.c. · Art. 669-novies c.p.c.

    Rassegna di novembre 2025, p. 53 ↗

Tutte le 14 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, novembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, febbraio 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 253/1994

    Ha colpito questo articolo
    23 giugno 1994

    Alla luce dei principi che debbono necessariamente informare il processo civile, quali quelli di piena uguaglianza della parti dinanzi al giudice e di equivalenza dei mezzi processuali esperibili dalle parti medesime, la mancata previsione della 'revisio prioris instantiaè, in cui si concreta il reclamo ex art. 669-terdecies cod. proc. civ., in favore della parte che subisca la situazione assunta come lesiva del proprio diritto e che abbia richiesto senza successo una cautela anticipatoria o conservativa, reclamo consentito invece solo in caso di provvedimento concessivo della tutela cautelare, realizza un'amputazione del diritto di difesa, in quanto si attribuisce maggiore possibilità di far valere le proprie ragioni a chi resiste alla richiesta di provvedimento cautelare rispetto a chi tale richiesta propone; e ciò senza giustificazione di sorta, data la posizione simmetricamente equivalente delle parti nei confronti dell'ordinamento processuale. Invero il provvedimento, positivo o negativo che sia, incide comunque sulla sfera personale o patrimoniale di entrambe le parti, arrecando pregiudizio agli interessi dell'una o dell'altra in misura non valutabile astrattamente; ne' vi è possibilità logica di ritenere 'a priorì più probabile il fondamento giuridico dei provvedimenti di rigetto rispetto a quelli di accoglimento; ne' infine appare giustificato prestare una considerazione privilegiata allo 'status quò, ciò essendo contrario alla stessa garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti. La sperequazione determinata dalla reclamabilità dei soli provvedimenti di accoglimento non può nemmeno considerarsi compensata dalla prevista riproponibilità dell'istanza al medesimo giudice in caso di mutamento delle circostanze o di deduzione di nuove ragioni di fatto o di diritto, giacché tra i rimedi della reclamabilità e della riproponibilità non vi è rapporto di equivalenza in termini di garanzia, operando gli stessi su piani diversi, non sovrapponibili ma complementari, si' che la disponibilità del secondo rimedio non esclude la necessità di riconoscere la funzione di riequilibrio dei poteri delle parti, propria del primo. Conseguentemente l'art. 669-terdecies cod. proc. civ. deve essere dichiarato incostituzionale, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. - restando assorbita la censura riferita all'art. 101 Cost. -, nella parte in cui non ammette il reclamo ivi previsto, anche avverso l'ordinanza con cui sia stata rigettata la domanda di provvedimento cautelare. - V. massima precedente ed ivi richiami. red.: F.S. rev.: S.P.

    Art. 669-terdecies c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 363/2010

    Questione inammissibile
    17 dicembre 2010

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 669- terdecies cod. proc. civ. - là dove non contempla espressamente la reclamabilità dell'ordinanza cautelare emessa dalla Sezione agraria specializzata del Tribunale, e laddove non attribuisce detta potestà cautelare al Presidente della Sezione agraria medesima - nonché dell'art. 26, terzo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11 - ove lo stesso non sia ritenuto implicitamente abrogato, per contrasto con gli artt. 669- sexies , primo e secondo comma, 669- terdecies e quaterdecies cod. proc. civ. - poiché le censure, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 97 Cost., da un lato appaiono finalizzate ad ottenere dalla Corte un avallo interpretativo che salvi il provvedimento da emanare dal possibile annullamento in sede di impugnazione, da un altro si presentano prive di rilevanza o comunque premature e ipotetiche in relazione al giudizio a quo , e da un altro ancora demandano alla Corte il compito di verificare la vigenza della norma impugnata. Sull'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale finalizzate ad ottenere dalla Corte un avallo interpretativo ad una determinata interpretazione, v., tra le altre, la sentenza n. 320/2009 e le ordinanze n. 219/ 2010 e n. 150/2009.Sull'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in via ipotetica v., da ultimo, le ordinanze n. 96/2010 e n. 109/2010.

    Art. 669-terdecies c.p.c. · Art. 26 Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 65/1998

    Questione infondata
    17 marzo 1998

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 669-'terdecies', commi 1 e 4 cod. proc. civ. - il quale risulterebbe lesivo degli artt. 3 e 24 Cost. <<sotto il duplice profilo della irragionevolezza e della disparità di trattamento nonché del riferimento al principio dell'equivalenza nell'attribuzione dei mezzi processuali, poiché non prevede l'esperibilità del reclamo avverso l'ordinanza resa 'ante causam', con la quale, nel negare il provvedimento cautelare, si dichiari altresì la compensazione delle spese giudiziali>> -, in quanto non è configurabile una disparità di trattamento fra le parti del processo, le quali astrattamente sono poste sullo stesso piano con riguardo al problema della reclamabilità del provvedimento emesso dal giudice cautelare di primo grado. Peraltro, la norma in esame, comunque interpretata, non viola neppure l'art. 24 Cost., poiché la compensazione delle spese giudiziali - affidata, per regola generale, alla sussistenza di giusti motivi - non rappresenta in alcun modo ostacolo alla difesa dei propri diritti. red.: G. Leo

    Art. 669-terdecies c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 669-septies c.p.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (12)

Se ne mostrano 10 su 12, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art669terdecies · fonte del testo

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