Art. 23 c.p.c. — Foro per le cause tra soci e tra condomini

[1]Per le cause tra soci e' competente il giudice del luogo dove ha sede la societa'; per le cause tra condomini ((, ovvero tra condomini e condominio,)), il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi.

[2]Tale norma si applica anche dopo lo scioglimento della societa' o del condominio, purche' la domanda sia proposta entro un biennio dalla divisione.

Testo vigente dal 18 giugno 2013

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 23 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 3719/2026

    18 febbraio 2026

    L'art. 23 c.p.c., che prevede per le cause tra condomini il foro speciale ed esclusivo del giudice del luogo in cui si trova l'immobile condominiale, si applica a tutte le liti tra singoli condomini attinenti ai rapporti giuridici derivanti dalla proprietà delle parti comuni dell'edificio o dall'uso e godimento delle stesse, incluse quelle relative al risarcimento dei danni arrecati alla proprietà individuale, mentre non trova applicazione nelle liti tra condomini e amministratore attinenti all'adempimento degli obblighi assunti con il conferimento dell'incarico a quest'ultimo, poiché, in tal caso, ciascuna delle parti (condomini e amministratore uscente) agisce per la tutela di un proprio interesse personale. (Nella specie, la S.C. ha statuito che l'azione proposta da un condominio nei confronti dell'amministratore, al termine dell'incarico, per inadempimento dell'obbligo di dare conto della gestione e di restituire tutte le somme e i documenti detenuti non rientra nella materia condominiale e resta soggetta ai criteri generali di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.).

    Art. 23 c.p.c. · Art. 18 c.p.c. · Art. 19 c.p.c. · Art. 20 c.p.c.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 58 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 32270/2025

    11 dicembre 2025

    In tema di competenza, la controversia introdotta dal socio di minoranza deducendo, con riguardo alla fattispecie dell'offerta pubblica totalitaria, l'inosservanza delle prescrizioni di legge vincolanti per l'offerente, socio di maggioranza, ha ad oggetto un inadempimento nei rapporti tra soci e, come tale, rientra nella previsione dell'art. 23 c.p.c.

    Art. 23 c.p.c. · Art. 2504-bis c.c.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 27 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9417/2025

    10 aprile 2025

    Nelle controversie concernenti l'interpretazione dello statuto si applica il criterio di determinazione della competenza territoriale previsto dall'art. 23 c.p.c., trattandosi di cause che hanno ad oggetto questioni attinenti, direttamente o indirettamente, al rapporto sociale. (Principio applicato in una causa relativa all'esercizio del diritto di prelazione previsto dallo Statuto e all'interpretazione del valore vincolante della denutiatio, non trattandosi di controversia avente ad oggetto l'intervenuto trasferimento di quote sociali).

    Art. 23 c.p.c. · Art. 18 c.p.c. · Art. 20 c.p.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 27 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, dicembre 2025 ↗ e febbraio 2026 ↗.

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Citate insieme nelle massime

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Che cosa è cambiato dal 18 giugno 2013

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 18 giugno 2013. 5 parole aggiunte.

Per le cause tra soci e' competente il giudice del luogo dove ha sede la societa'; per le cause tra condomini, aggiunto: ovvero tra condomini e condominio,, il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art23 · fonte del testo

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