Corte costituzionale

Sentenza n. 197/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/05/1995 · relatore Cesare Ruperto

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 669-terdecies ,

primo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza

emessa il 22 settembre 1994 dal Tribunale di Verbania nel

procedimento civile vertente tra la S.p.A. Milano Centrale Mutui e la

S.a.s. Biesse ed altri, iscritta al n. 736 del registro ordinanze

1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51,

prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 maggio 1995 il Giudice

relatore Cesare Ruperto.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento di reclamo avverso un

provvedimento con cui era stata rigettata una domanda di

reintegrazione nel possesso sulla base della ritenuta incompetenza

del giudice adito, il Tribunale di Verbania, con ordinanza emessa il

22 settembre 1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, primo

e secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 669-terdecies, primo comma, del

codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede la

reclamabilità del provvedimento di "rigetto della domanda cautelare

per incompetenza". Il giudice a quo, che pure ha presente la sentenza

n. 253 del 1994 (con cui questa Corte ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale della norma in argomento nella parte in cui non

prevede la reclamabilità dell'ordinanza con cui sia stata rigettata

la domanda di provvedimento cautelare), ritiene la questione

rilevante in quanto dalla affermazione della non reclamabilità

discenderebbe una pronuncia d'inammissibilità.

Il Tribunale osserva che la mancata previsione del reclamo

rappresenta una violazione del diritto di difesa, che non può

ritenersi esclusa per il fatto che, a norma dell'art. 669-septies del

codice di procedura civile, il provvedimento d'incompetenza non

preclude la riproposizione della domanda cautelare al medesimo

giudice che ha respinto la richiesta, atteso che sul reclamo è

chiamato a decidere un giudice diverso, e ciò rappresenta un fattore

di maggiore garanzia.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso

per la non fondatezza della questione affermando che una norma che

esclude il reclamo dell'ordinanza d'incompetenza, se effettivamente

esistente, non sarebbe lesiva degli evocati parametri. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Verbania dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 669-terdecies, primo comma, del codice di

procedura civile, nella parte in cui non prevede che il provvedimento

di rigetto per incompetenza della domanda cautelare possa essere

oggetto di reclamo: poiché a seguito della sentenza n. 253 del 1994

di questa Corte sono ora reclamabili le ordinanze di rigetto,

l'esclusione dell'ipotesi denunciata concreterebbe una violazione

degli artt. 3 e 24 della Costituzione.

2. - La questione non è fondata, nei sensi di cui appresso.

Nella sentenza n. 253 del 1994 la Corte ha sottolineato la diretta

derivazione dall'art. 3, primo comma, della Costituzione, del

principio che impone al legislatore di distribuire i poteri e gli

oneri tra le parti del processo civile secondo criteri di pieno

equilibrio; ed ha sottolineato il rapporto di necessaria

strumentalità che corre tra l'equivalenza nell'attribuzione dei

mezzi processuali esperibili dalle parti e le garanzie di azione e di

difesa sancite dall'art. 24 della Costituzione.

Da tali premesse è scaturita l'affermazione circa il carattere di

generale mezzo di controllo che il reclamo riveste, in quanto revisio

prioris instantiae demandata ad un altro giudice. Reclamo, che la

Corte, attraverso la dichiarata illegittimità costituzionale

dell'art. 669-terdecies in forma additiva, ha esteso contro ogni

provvedimento di diniego dell'invocata tutela cautelare, senza

possibilità di distinguere a seconda delle ragioni - di merito e di

rito, ivi comprese quelle attinenti alla competenza - del diniego

stesso.

Né per infirmare l'esattezza di così ampia estensione della

pronuncia, varrebbe addurre il diverso grado di stabilità che il

primo comma dell'art. 669-septies attribuisce all'ordinanza

d'incompetenza rispetto all'ordinanza di "rigetto" in senso stretto,

consentendo senza limiti la riproposizione della domanda solo nella

prima ipotesi. Questo dato normativo, infatti, non elimina la

disparità di trattamento fra le parti del processo, che altrimenti

residuerebbe pur dopo la sentenza n. 253 del 1994, giacché contro il

provvedimento concessivo della misura cautelare il reclamo sarebbe

comunque ammissibile, a norma dell'articolo in esame, anche per

contestare la competenza, esplicitamente o implicitamente, ritenuta

dal giudice. E questa Corte ha già posto in evidenza come la

sperequazione determinata dalla reclamabilità dei soli provvedimenti

che concedano la misura cautelare non è compensata dalla

possibilità di riproposizione dell'istanza, per il decisivo rilievo

che tra i due rimedi non v'è rapporto d'equivalenza quanto a

garanzia, e come "i rimedi della reclamabilità e della

riproponibilità dell'istanza cautelare operano su piani diversi, non

sovrapponibili ma complementari, sì che la disponibilità del

secondo non esclude la necessità di riconoscere la funzione di

riequilibrio dei poteri delle parti, propria del primo" (sentenza n.

253 del 1994).

Sembra opportuno aggiungere che la menomazione di garanzia

derivante dalla (ipotetica) non reclamabilità del provvedimento

negativo sulla competenza, resterebbe aggravata a seguito

dell'orientamento da ultimo assunto dalla giurisprudenza di

legittimità, la quale, a fronte della nuova disciplina dettata dal

legislatore con gli artt. 669-bis e seguenti del codice di procedura

civile, ritiene l'ordinanza, dichiarativa di incompetenza emessa nel

procedimento cautelare, non più soggetta all'impugnazione per

regolamento di competenza (giusta il tradizionale consolidato

indirizzo della Corte di cassazione), ma solamente reclamabile ai

sensi dell'articolo ora denunciato dal Tribunale di Verbania.

La formulazione del citato art. 669-septies cod. proc. civ. non è

pertanto ostativa ad una lettura conforme a Costituzione della norma

impugnata, così come essa risulta dopo l'intervento di questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 669-terdecies, primo comma,

del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt.

24, primo e secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, dal

Tribunale di Verbania con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:197 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari