Art. 70 c.c.i.i. — Apertura e omologazione del piano

(( Il giudice, se ricorrono le condizioni di ammissibilita', dispone con decreto che la proposta e il piano siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori. Il giudice puo' concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Se non ricorrono le condizioni di ammissibilita' provvede con decreto motivato reclamabile nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dinanzi al tribunale, il quale provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Nel giudizio di reclamo la proposta e il piano non possono essere modificati e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. In caso di accoglimento del reclamo il tribunale rimette gli atti al giudice per l'adozione dei provvedimenti conseguenti. )) (( Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, primo periodo, il creditore deve comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2. Si applica l'articolo 10, comma 3. )) Nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore puo' presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione. Con il decreto di cui al comma 1, ((primo periodo,)) il giudice, su istanza del debitore, puo' disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilita' del piano. Il giudice, su istanza del debitore, puo' altresi' disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonche' le altre misure idonee a conservare l'integrita' del patrimonio fino alla conclusione del procedimento ((...)). ((Con il medesimo decreto il giudice puo' disporre il divieto di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.)) Le misure protettive sono revocabili su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode. Il giudice, salvo che l'istanza di revoca non sia palesemente inammissibile o manifestamente infondata, sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte ((,)) e provvede con decreto. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, l'OCC, sentito il debitore, riferisce al giudice e propone le modifiche al piano che ritiene necessarie. (( Il giudice, verificata l'ammissibilita' e la fattibilita' del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza con la quale dichiara chiusa la procedura disponendone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell'opponente puo' essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata. )) La sentenza ((che provvede sull'omologazione)) e' comunicata ai creditori ed e' pubblicata entro ((i due giorni successivi)) a norma del comma 1. La sentenza e' impugnabile ai sensi dell'articolo 51. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 SETTEMBRE 2024, N. 136)). In caso di diniego dell'omologazione, il giudice ((...)) dichiara l'inefficacia delle misure protettive accordate. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 13 SETTEMBRE 2024, N. 136)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 SETTEMBRE 2024, N. 136)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 SETTEMBRE 2024, N. 136)).

Testo vigente dal 28 settembre 2024

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 70 c.c.i.i., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 481/2026

    9 gennaio 2026

    In tema di ristrutturazione dei debiti del consumatore, per stabilire il regime di impugnazione del decreto di inammissibilità previsto dall'art. 70 CCII, nella formulazione ratione temporis vigente, occorre avere riguardo al contenuto della decisione e non al momento in cui essa viene adottata; pertanto, il fatto che la mancanza delle condizioni di ammissibilità non sia stata rilevata in limine non muta la forma, la natura e il contenuto del provvedimento successivamente adottato, che resta assoggettato al rimedio del reclamo al collegio, secondo il rito camerale ex artt. 737 e 738 c.p.c.

    Art. 70 c.c.i.i. · Art. 737 c.p.c. · Art. 738 c.p.c.

    Rassegna di gennaio 2026, p. 16 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 21731/2025

    28 luglio 2025

    Il giudice competente a decidere sul reclamo avverso il decreto di inammissibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore adottato ai sensi dell'art.70, comma 1, del d.lgs. n. 14 del 2019 (CCII), prima delle modificazioni introdotte dal d. lgs. n. 164 del 2024, è il Tribunale in composizione collegiale e non la Corte di appello atteso che, come si desume dall'interpretazione letterale dei commi 9 e 10 del predetto articolo, la competenza di quest'ultima è limitata al solo provvedimento di omologazione del piano, assunto all'esito del contraddittorio con i creditori e con la partecipazione dell'Organismo di Composizione della Crisi ex art. 70, commi 9 e 10, ma non si estende al provvedimento con cui si dà o si nega l'accesso alla procedura, che segue le regole del modello camerale di cui a cui agli artt. 738 e ss. c.p.c. e a cui trova applicazione l'art. 669-terdecies c.p.c.

    Art. 70 c.c.i.i. · Art. 669-terdecies c.p.c. · Art. 738 c.p.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 77 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 21048/2025

    24 luglio 2025

    In tema di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la disposizione dell'art. 69 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (c.c.i.i.) non determina un'interferenza necessaria fra negligenza del finanziatore nell'erogazione credito e assenza di colpa del consumatore, in quanto la legge definisce distintamente gli effetti delle condizioni soggettive ostative del debitore (colpa grave, malafede o frode) da quelli relativi alla violazione dei principi di cui all'art. 124 bis TUB, in tema di valutazione del merito creditizio.

    Art. 70 c.c.i.i. · Art. 69 c.c.i.i. · Art. 124-bis Testo unico in materia bancaria e creditizia

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 74 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 20672/2025

    22 luglio 2025

    In sede di omologa del piano per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del d.lgs. n. 385 del 1993, può presentare opposizione e reclamo per contestare i requisiti di legittimità della proposta, essendogli inibita ex art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 14 del 2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), soltanto la contestazione della convenienza della proposta.

    Art. 70 c.c.i.i. · Art. 124-bis Testo unico in materia bancaria e creditizia · Art. 69 c.c.i.i.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 72 ↗

Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗ e gennaio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 settembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 2022 al 28 settembre 2024. 129 parole tolte, 226 parole aggiunte.

Il giudice, se aggiunto: ricorrono le condizioni di ammissibilita', dispone con decreto che la proposta e il piano tolto: sono ammissibili, dispone con decreto che siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori. aggiunto: Il giudice puo' concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Se non ricorrono le condizioni di ammissibilita' provvede con decreto motivato reclamabile nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dinanzi al tribunale, il quale provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Nel giudizio di reclamo la proposta e il piano non possono essere modificati e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. In caso di accoglimento del reclamo il tribunale rimette gli atti al giudice per l'adozione dei provvedimenti conseguenti. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, aggiunto: primo periodo, il creditore deve comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificatatolto: . In mancanza, le successive comunicazioni sono effettuate mediante deposito in cancelleria aggiunto: ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2. Si applica l'articolo 10, comma 3. Nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore puo' presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione. Con il decreto di cui al comma 1, aggiunto: primo periodo, il giudice, su istanza del debitore, puo' disporre la sospensione dei procedimenti di … le altre misure idonee a conservare l'integrita' del patrimonio fino alla conclusione del procedimentotolto: , compresoaggiunto: .... Con il medesimo decreto il giudice puo' disporre il divieto di compiere atti tolto: di straordinaria aggiunto: eccedenti l'ordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati. Le misure protettive sono revocabili su istanza dei … palesemente inammissibile o manifestamente infondata, sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritteaggiunto: , e provvede con decreto. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine … giudice e propone le modifiche al piano che ritiene necessarie. Il giudice, verificata l'ammissibilita' tolto: giuridica e la fattibilita'tolto: ... del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza tolto: e ne dispone aggiunto: con la quale dichiara chiusa la procedura disponendone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC. tolto: Con la stessa sentenza dichiara chiusa la procedura. La sentenza di omologa e' comunicata ai creditori ed e' pubblicata entro quarantotto ore a norma del comma 1. La sentenza e' impugnabile ai sensi dell'articolo 51. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che tolto: comunque il credito dell'opponente tolto: possa aggiunto: puo' essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore tolto: all'alternativa liquidatoria aggiunto: a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata. La sentenza che provvede sull'omologazione e' comunicata ai creditori ed e' pubblicata entro i due giorni successivi a norma del comma 1. La sentenza e' impugnabile ai sensi dell'articolo 51. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 SETTEMBRE 2024, N. 136. In caso di diniego dell'omologazione, il giudice tolto: provvede con decreto motivato eaggiunto: ... dichiara l'inefficacia delle misure protettive accordate. tolto: Su istanza del debitore, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, dichiara aperta la procedura liquidatoria ai sensi degli articoli 268 e seguenti. Nei casi di frode l'istanza di cui al comma 10, secondo periodo, puo' essere presentata anche da un creditore o dal pubblico ministero. Contro il decreto di cui al comma 10, e' ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 50 aggiunto: PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 13 SETTEMBRE 2024, N. 136. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 SETTEMBRE 2024, N. 136. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 SETTEMBRE 2024, N. 136.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art70 · fonte del testo

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