Art. 705 c.p.c. — Divieto di proporre giudizio petitorio

[1]Il convenuto nel giudizio possessorio non puo' proporre giudizio petitorio, finche' il primo giudizio non sia definito e la decisione non sia stata eseguita. 63

[2]Il convenuto puo' tuttavia proporre il giudizio petitorio quando dimostra che l'esecuzione del provvedimento possessorio non puo' compiersi per fatto dell'attore.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

63

La Corte Costituzionale con sentenza 22 gennaio-3 febbraio 1992, n. 25 (in G.U. 1a s.s. 12/2/1992, n. 7) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 705, primo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui subordina la proposizione del giudizio petitorio alla definizione della controversia possessoria e all'esecuzione della decisione nel caso che ne derivi o possa derivarne un pregiudizio irreparabile al convenuto".

Testo vigente dal 13 febbraio 1992

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 25/1992

    Ha colpito questo articolo
    3 febbraio 1992

    L'autonomia della tutela del possesso rispetto a quella della proprietà - cui si correla il divieto di cumulo del giudizio possessorio con quello petitorio - è, in sé, conforme sia al principio di razionalità (art. 3 Cost.)che alla garanzia del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e della proprietà privata (art. 42 Cost.): sotto l'un profilo, la tutela possessoria risponde all'esigenza di ordine pubblico di pronto ripristino di una situazione di fatto arbitrariamente modificata da terzi senza preventivo accertamento dello stato di diritto; sotto l'altro profilo, essa non preclude - ma differisce soltanto - la tutela giurisdizionale del proprietario (non possessore), e d'altro lato avvantaggia il proprietario che subisca spoglio o molestie nel possesso, consentendogli di fruire di un rimedio rapido, che non richiede la prova del diritto. - V. anche S. n. 41/1974.

    Art. 705 c.p.c. · Art. 1168 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 290/2004

    Questione infondata
    28 luglio 2004

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 705 del codice di procedura civile, nella parte in cui consente la proposizione del giudizio petitorio prima della definizione della controversia possessoria e della esecuzione della decisione nel caso che ne derivi o possa derivarne un pregiudizio irreparabile al convenuto, anziché limitarsi a consentire la deducibilità delle ragioni petitorie davanti al giudice del possessorio al solo fine di chiedere la reiezione della domanda possessoria. L’ordinanza di rimessione, infatti, non pone una questione di costituzionalità, ma di interpretazione della normativa, devoluta al giudice del rapporto processuale.

    Art. 705 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 700 c.p.c. · Art. 1168 c.c.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 41/1974

    Questione infondata
    27 febbraio 1974

    L'art. 24 della Costituzione non impedisce che l'esercizio del diritto di difesa possa essere diversamente regolato in relazione alle particolari caratteristiche dei singoli procedimenti e degli interessi da tutelare, purché non sia svuotato del suo contenuto, ne' gli artt. 3 e 42 vietano - sempre che non siano superati i limiti della ragionevolezza e congruità - di disciplinare variamente l'esercizio delle azioni a tutela della proprietà. Non è fondata, pertanto, in relazione alle norme su dette, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 705, comma primo, c.p.c., il quale - vietando al convenuto nel giudizio possessorio di proporre giudizio petitorio, finché il primo non sia definito e la decisione eseguita - regola in maniera congrua e razionale il concorso delle azioni a difesa della proprietà e del possesso.

    Art. 705 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 42 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 febbraio 1992

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 13 febbraio 1992.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 22 gennaio-3 febbraio 1992, n. 25 (in G.U. 1a s.s. 12/2/1992, n. 7) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 705, primo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui subordina la proposizione del giudizio petitorio alla definizione della controversia possessoria e all'esecuzione della decisione nel caso che ne derivi o possa derivarne un pregiudizio irreparabile al convenuto".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art705 · fonte del testo

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